IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  VISTO  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  VISTO  il  decreto  legislativo  8 luglio 2003 n. 277 di attuazione
della  direttiva  n.  2001/19  che  modifica le direttive 89/48/CEE e
92/51/CEE   del   Consiglio   relative   al   sistema   generale   di
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre 2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  "Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti";
  VISTA  l'istanza  del  sig.  VOLCKERTS  Carl,  nato  il 13.4.1980 a
Barkakra  (Svezia),  cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.  12  del  d. lgs. n. 115/92 cosi' come sopra modificato, il
riconoscimento   del   proprio  titolo  accademico  professionale  di
"Civilingenjorsexamen"   conseguito  presso  la  "Lunds  Universitet"
(Svezia)   nel  marzo  2006,  ai  fini  dell'accesso  all'albo  degli
ingegneri  -  sezione  A  settore  civile ambientale e l'esercizio in
Italia della omonima professione;
  CONSIDERATO  che  questo titolo accademico, secondo la attestazione
della   Autorita'   competente   tedesca,  configura  una  formazione
regolamentata   ai  sensi  dell'art.  3,  lett.  e)  della  direttiva
2005/36/CE;
  VISTE  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta
del 14.3.2008;
  CONSIDERATO  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata;
  RILEVATO    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia  per Iesercizio della
professione  di  ingegnere  -  sezione  A settore civile ambientale e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, per cui appare necessario
applicare le misure compensative;
  VISTO  l'art.  6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, cosi' come
sopra modificato;

                               DECRETA

  Art. 1 -  Al  sig.  VOLCKERTS  Carl,  nato  il 13.4.1980 a Barkakra
(Svezia),  cittadino svedese, e' riconosciuto il titolo professionale
di  cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo
degli  "ingegneri"  sezione  A  -  settore  richiesta  in  Italia per
l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile
e l'esercizio della professione in Italia.