IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile VISTI gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti"; VISTA l'istanza del sig. VOLCKERTS Carl, nato il 13.4.1980 a Barkakra (Svezia), cittadino svedese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. n. 115/92 cosi' come sopra modificato, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di "Civilingenjorsexamen" conseguito presso la "Lunds Universitet" (Svezia) nel marzo 2006, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione; CONSIDERATO che questo titolo accademico, secondo la attestazione della Autorita' competente tedesca, configura una formazione regolamentata ai sensi dell'art. 3, lett. e) della direttiva 2005/36/CE; VISTE le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 14.3.2008; CONSIDERATO il conforme parere del rappresentante del Consiglio Nazionale di Categoria nella seduta sopra indicata; RILEVATO che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per Iesercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile ambientale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; VISTO l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/92, cosi' come sopra modificato; DECRETA Art. 1 - Al sig. VOLCKERTS Carl, nato il 13.4.1980 a Barkakra (Svezia), cittadino svedese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli "ingegneri" sezione A - settore richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A settore civile e l'esercizio della professione in Italia.