IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il
quale prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore,
con decreto del Ministro della salute sono individuati gli ambiti
delle prestazioni dei Fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale;
Visto l'art. 10, comma 1, lettera e-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla sua
entrata in vigore, con decreto del Ministro della salute sono
individuati gli ambiti di intervento nei quali devono rientrare le
prestazioni erogate dai fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale istituti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per
le finalita' di cui alla medesima disposizione;
Visto l'art. 51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che non concorrono alla
formazione del reddito, i contributi di assistenza sanitaria versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di
contratto, accordo o regolamento aziendale, che operino negli ambiti
di intervento stabiliti dal decreto del Ministro della salute di cui
all'art. 10, comma 1, lettera e-ter del medesimo decreto;
Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, il quale prevede la costituzione dei Fondi
sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, che estende l'ambito di
operativita' dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario
nazionale alle spese sostenute dall'assistito per le prestazioni
sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero
in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e
disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006,
relativo all'approvazione del Piano sanitario nazionale per il
triennio 2006-2008, e tenuto conto dei diversi provvedimenti
finalizzati alla attuazione delle previsioni contenute nel predetto
Piano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001 e successive modificazioni, relativo alla definizione
dei livelli essenziali di assistenza;
Vista la risoluzione della Direzione regionale toscana delle
entrate, del Ministero delle finanze, protocollo n. 102652/195 in
data 19 settembre 1995, n. 6175/95;
Sentito, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e
delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie
erogate dai Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario
nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
1. Il presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 10, comma
1, lettera e-ter, nonche' dell'art. 51, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 e successive
modificazioni, individua gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari
integrativi del servizio sanitario nazionale e degli enti e casse
aventi esclusivamente finalita' assistenziali.
2. Gli ambiti di intervento dei Fondi sanitari integrativi del
servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati ai sensi dell'art.
9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, comprendono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie
di prevenzione, cura e riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del
medesimo art. 9. Gli ambiti di intervento comprendono inoltre:
a) prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni, nonche' le prestazioni di cui all'art. 26 della legge
8 novembre 2000, n. 328 in quanto non ricomprese nei livelli
essenziali di assistenza e quelle finalizzate al recupero della
salute di soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o
infortunio per la parte non garantita dalla normativa vigente;
b) prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei
livelli essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e
riabilitazione di patologie odontoiatriche.
3. Gli ambiti di intervento degli enti, casse e societa' di mutuo
soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art.
51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non
rientrano nell'ambito di operativita' dei Fondi sanitari integrativi
del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, comprendono il
complesso delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da essi
assicurate secondo i propri statuti e regolamenti, nonche' i costi di
compartecipazione alla spesa sostenuti dai cittadini nella fruizione
delle prestazioni del servizio sanitario nazionale e gli oneri per
l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria. A partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento di
cui al presente comma si intendono rispettati a condizione che i
medesimi enti, casse e societa' di mutuo soccorso attestino su base
annua di aver erogato, singolarmente o congiuntamente, prestazioni
coincidenti con quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 2,
erogate presso strutture autorizzate all'esercizio, in base alla
vigente normativa regionale, anche se non accreditate, nella misura
non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle
risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai
propri assistiti.
4. Con decreto del Ministro della salute sono definiti i criteri e
le modalita' per il calcolo della misura del limite percentuale di
cui al comma 3, le procedure per la verifica del rispetto della
misura medesima, l'aggiornamento della misura stessa.