IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

                           di concerto con
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                                  e
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista   la   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
2003/30/CE  sulla  promozione  dell'uso  dei biocarburanti o di altri
carburanti rinnovabili nei trasporti;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n. 102, che reca
disposizioni  in  materia  di regolazioni dei mercati agroalimentari,
disciplinando,  in  particolare,  le  intese di filiera e i contratti
quadro  utilizzati  per  la  stipula  dei contratti di coltivazione e
aventi,  tra  l'altro, per scopo la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione  e  la  distribuzione  di  biomasse agricole e di
biocarburanti di origine agricola;
  Visto  il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, di attuazione
della   predetta   direttiva   2003/30/CE,   recante,   tra  l'altro,
disposizioni    finalizzate    a    promuovere   l'utilizzazione   di
biocarburanti  o  di  altri carburanti rinnovabili in sostituzione di
carburante  diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire
al  raggiungimento  degli obiettivi nazionali in materia di riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra;
  Visto  l'articolo  1,  comma 368,  della  legge  27 dicembre  2006,
n. 296,  con  il  quale,  nel  modificare  alcune  norme  della legge
11 marzo  2006,  n. 81, recante disposizioni in materia di interventi
nel   settore   agroenergetico,  si  prevede  che,  a  decorrere  dal
1° gennaio  2007,  i  soggetti  che  immettono  in  consumo benzina e
gasolio  prodotti  a  partire  da  fonti  non rinnovabili e destinati
all'autotrazione  debbano  immettere  in  consumo una quota minima di
biocarburanti;
  Visto  l'articolo  1,  comma  371,  della  legge  27 dicembre 2006,
n. 296,  con  il  quale,  nel  modificare  alcune  norme  del decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, si prevede, nell'ambito di un
programma  pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con
decorrenza   1° gennaio   2007   e   scadenza  31 dicembre  2010,  un
contingente  annuo  di  250.000  tonnellate  di biodiesel al quale si
applica  un'aliquota  di  accisa  pari  al 20% di quella applicata al
gasolio usato come carburante;
  Considerato  che  il  contingente  di  250.000 tonnellate di cui al
punto  precedente  non  copre  totalmente  la  quota  minima  fissata
dall'articolo  1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di
immissione  in  consumo di biocarburanti e che quindi occorre evitare
situazioni  di  disparita' tra i soggetti tenuti all'obbligo, tali da
influire  sulle  condizioni  di  concorrenzialita'  del  mercato  dei
carburanti;
  Visto  l'articolo  1,  comma 372,  della  legge  27 dicembre  2006,
n. 296,  con  il  quale,  nel  modificare  alcune  norme  del decreto
legislativo  26 ottobre  1995,  n. 504, si prevede, nell'ambito di un
programma  pluriennale, sottoposto ad autorizzazione comunitaria, con
decorrenza   1° gennaio   2008   e  scadenza  31 dicembre  2010,  uno
stanziamento di 73 milioni di euro annui per la riduzione dell'accisa
applicata a bioetanolo, ETBE e additivi e riformulanti impiegati come
carburante;
  Considerato che il contingente di cui al punto precedente non copre
totalmente  la quota minima fissata dall'articolo 1, comma 368, della
legge   27 dicembre   2006,  n. 296,  di  immissione  in  consumo  di
biocarburanti  e  che quindi occorre evitare situazioni di disparita'
tra  i soggetti tenuti all'obbligo, tali da influire sulle condizioni
di concorrenzialita' del mercato dei carburanti;
  Ritenuto di dover individuare modalita' per perseguire obiettivi di
sviluppo  di  filiere  agroenergetiche  e  che  tengono  conto  della
sostenibilita' dei biocarburanti anche con riferimento alle quantita'
di  prodotto  proveniente da intese di filiera, da contratti quadro o
contratti ad essi equiparati;
  Considerato  che,  ai sensi dell'articolo 1, comma 368, della legge
27 dicembre  2006,  n. 296,  occorre  dettare  criteri,  condizioni e
modalita'  per  l'attuazione  del  predetto  obbligo di immissione al
consumo di una quota minima di biocarburanti;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3  e  4,  della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Vista  la  decisione della Commissione europea C(2008)850 def., con
la  quale si autorizza il regime di aiuti concernente le agevolazioni
fiscali  per  il  biodiesel, notificato dall'Italia ed al contempo si
rileva  che  l'obbligo  di  immissione  al consumo di cui al presente
decreto  non  comporta  il  rischio  di una sovracompensazione con la
predetta misura;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata  con  nota  n. 1689 del 2 aprile 2008 ed il relativo nulla
osta  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesso con nota
n. 1561 dell'8 aprile 2008;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                              Finalita'

  1.  Il  presente  regolamento detta criteri, condizioni e modalita'
per   l'attuazione  degli  obblighi  di  cui  all'articolo  2-quater,
comma 3,  della  legge  11 marzo  2006,  n. 81, cosi' come modificato
dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle quali e' operato il rinvio.
              Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - La  direttiva  2003/30/CE  e'  pubblicata  nella GUCE
          n. L. 123 del 17 maggio 2003.
              - Il   decreto   legislativo  27 maggio  2005,  n. 102,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2005, n. 137,
          reca:  «Regolazioni  dei  mercati  agroalimentari  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003,
          n. 38».
              - Il   decreto   legislativo  30 maggio  2005,  n. 128,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2005, n. 160,
          reca:  «Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla
          promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
          rinnovabili nei trasporti».
              - La   legge   27 dicembre  2006,  n. 296,  concernente
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»,  e'
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299.