IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto  l'art.  16,  comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che
istituisce  il  Fondo  nazionale per il cofinanziamento di interventi
regionali  nel  settore del commercio e del turismo con una dotazione
finanziaria  di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
affidando   al   CIPE   la  definizione,  su  proposta  del  Ministro
dell'industria,   del   commercio   e  dell'artigianato,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e Bolzano, dei progetti strategici da
realizzare  nonche'  i  criteri  e  le  modalita' per la gestione del
cofinanziamento nazionale;
  Vista  la deliberazione Cipe dell'8 agosto 1996, n. 168, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale 18 ottobre 1996, n. 236, recante direttive
per  la  concessione  alle  impresede  del  commercio e turismo delle
agevolazioni  di  cui  all'art.  2, comma 42, della legge 28 dicembre
1995, n. 549;
  Vista  la  deliberazione Cipe del 5 agosto 1998, n. 100, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1998, n. 269, recante direttive
per  il  cofinanziamento  di  interventi  regionali  nel  settore del
commercio  e  del  turismo  di  cui all'art. 16, comma 1, della legge
7 agosto 1997, n. 266.
  Visto  il  decreto  legge  18 maggio  2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   17 luglio   2006,  n.  233,  recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
  Visto  l'art.  1,  comma 876,  della  legge 27 dicembre 2006 n. 296
(Legge  Finanziaria  2007)  che ha integrato il Fondo di cui all'art.
16,  comma 1,  della  legge  7 agosto  1997,  n.  266,  e  successive
modificazioni,  di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni
di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009, demandando al CIPE, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano, la definizione delle modalita' per
una  semplificazione  dei  criteri  di  riparto  e  di  gestione  del
cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
  Visto  l'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2007 che reca
ulteriori disposizioni in merito al finanziamento degli interventi di
cui al citato comma 876 della medesima legge;
  Visto l'art. 8-bis, comma 4, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81,
convertito,  con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con
il  quale  si  dispone  l'integrazione  del  Fondo  di cui all'art. 1
comma 1,  della  legge  n. 266/1997, con le disponibilita' rivenienti
dal  mancato  trasferimento  alle  regioni  degli stanziamenti di cui
all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista  la  deliberazione  Cipe n. 125 del 23 novembre 2007, recante
«Direttive  per  la  semplificazione  dei  criteri  di  riparto  e di
gestione  del cofinanziamento nazionale dei progeti strategici di cui
all'art.  16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266», pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008;
  Visti  in particolare i punti 3.3 ed 8 della predetta deliberazione
Cipe   del   23 novembre   2007   con  i  quali  si  dispone  che  la
quantificazione a livello regionale delle risorse disponibili per gli
anni  2007,  2008  e  2009 verra' disposta con successivo decreto del
Ministro  dello  sviluppo  economico avente natura non regolamentare,
nonche'  con  lo  stesso decreto ministeriale verranno individuate le
priorita'  cui i progetti strategici dovranno ispirarsi, le modalita'
di   presentazione   degli   stessi,  i  soggetti  beneficiari  degli
interventi  regionali,  le  spese  agevolabili,  nonche' le ulteriori
disposizioni di attuazione della predetta deliberazione.
  Vista  la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del
6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e
medie  imprese,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale Unione europea
L124  del  20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal l° gennaio
2005  la  raccomandazione  della  Commissione  europea  96/280/CE del
3 aprile 1996;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  europea  1998/2006  del
15 dicembre  2006  relativo  all'applicazione degli articoli 87 ed 88
del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
  Visto  il  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la
razionalizzazione  degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
ed  in  particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione
di  piccola  e  media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro
delle   attivita'   produttive   in   conformita'  alle  disposizioni
dell'Unione europea;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18 aprile  2005, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   12 ottobre   2005,   n.   238,  relativo
all'adeguamento   alla   disciplina   comunitaria   dei   criteri  di
individuazione di piccole e medie imprese;
  Vista  la  legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo
per  il  conferimento  di  funzioni  e  compiti  alle regioni ed enti
locali,  per  la  riforma  della  pubblica  amministrazione  e per la
semplificazione amministrativa;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di
funzioni  e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti  locali,  in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59».
  Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;

                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Aree di applicazione

  1. Le aree interessate dal presente decreto sono quelle dell'intero
territorio nazionale.
  2.   Le   agevolazioni   alle  imprese  sono  concesse  nel  limite
dell'intensita'   massima  d'aiuto  prevista  dal  regolamento  della
Commissione   europea   1998/2006   del   15 dicembre  2006  relativo
all'applicazione  degli  articoli 87  e  88  del  Trattato agli aiuti
d'importanza  minore  («de  minimis»),  attraverso  misure  di  aiuto
regionali compatibili con tale forma di agevolazione.