IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che istituisce il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, affidando al CIPE la definizione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei progetti strategici da realizzare nonche' i criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale; Vista la deliberazione Cipe dell'8 agosto 1996, n. 168, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 1996, n. 236, recante direttive per la concessione alle impresede del commercio e turismo delle agevolazioni di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la deliberazione Cipe del 5 agosto 1998, n. 100, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 novembre 1998, n. 269, recante direttive per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; Visto l'art. 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che ha integrato il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, demandando al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. Visto l'art. 1, comma 758, della citata legge n. 296/2007 che reca ulteriori disposizioni in merito al finanziamento degli interventi di cui al citato comma 876 della medesima legge; Visto l'art. 8-bis, comma 4, del decreto legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale si dispone l'integrazione del Fondo di cui all'art. 1 comma 1, della legge n. 266/1997, con le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'art. 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la deliberazione Cipe n. 125 del 23 novembre 2007, recante «Direttive per la semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progeti strategici di cui all'art. 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266», pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2008; Visti in particolare i punti 3.3 ed 8 della predetta deliberazione Cipe del 23 novembre 2007 con i quali si dispone che la quantificazione a livello regionale delle risorse disponibili per gli anni 2007, 2008 e 2009 verra' disposta con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico avente natura non regolamentare, nonche' con lo stesso decreto ministeriale verranno individuate le priorita' cui i progetti strategici dovranno ispirarsi, le modalita' di presentazione degli stessi, i soggetti beneficiari degli interventi regionali, le spese agevolabili, nonche' le ulteriori disposizioni di attuazione della predetta deliberazione. Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea L124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal l° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996; Visto il regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»); Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attivita' produttive in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea; Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005, n. 238, relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59». Visto l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; Decreta: Art. 1. Aree di applicazione 1. Le aree interessate dal presente decreto sono quelle dell'intero territorio nazionale. 2. Le agevolazioni alle imprese sono concesse nel limite dell'intensita' massima d'aiuto prevista dal regolamento della Commissione europea 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), attraverso misure di aiuto regionali compatibili con tale forma di agevolazione.