IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 ed in particolare gli articoli 17 e 92; Visto il regolamento di esecuzione della predetta Convenzione, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260 ed in particolare le regole 44, 45, 46 e 47; Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, ed in particolare l'art. 170, comma 1, lettera b) per il quale l'esame delle domande di brevetto per invenzione industriale, delle quali sia stata riconosciuta la regolarita' formale, e' rivolto ad accertare i requisiti di validita' quando con decreto del Ministro dello sviluppo economico venga disciplinata la ricerca delle anteriorita'; Visto il decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che ha determinato la misura dei diritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 581, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto interministeriale 2 aprile 2007 col quale si dispone, tra l'altro, che i diritti per la ricerca e per rivendicazioni entreranno in vigore nei termini e con le modalita' fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del citato codice della proprieta' industriale; Visto il decreto 3 ottobre 2007 del Ministro dello sviluppo economico che ha individuato nell'Ufficio europeo dei brevetti l'autorita' competente ad effettuare la ricerca di anteriorita' relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; Visto l'Accordo tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta le modalita' di svolgimento delle ricerche di anteriorita' e la redazione dei rapporti di ricerca, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti l'11 dicembre 2007 e firmato il 18 giugno 2008, dopo che le parti hanno concordato regole particolari per applicare le linee guida per gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti; Considerata la necessita' che il Ministro dello sviluppo economico detti proprie norme regolamentari per adempiere alle prescrizioni di cui al decreto legislativo l0 febbraio 2005, n. 30 e ai decreti 2 aprile 2007 e 3 ottobre 2007 sopraccitati; Decreta: Art. 1. Ricerca di anteriorita' 1. L'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) e' l'autorita' competente ad effettuare la ricerca di anteriorita' relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Le modalita' sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico Ufficio italiano brevetti e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti. 2. La ricerca di anteriorita' si applica alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008. 3. La ricerca di anteriorita' riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non e' rivendicata la priorita' ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 d'ora innanzi denominato «Codice». 4. Se la domanda di brevetto e' una prima domanda priva di rivendicazione di priorita', l'Ufficio italiano brevetti e marchi invia all'Ufficio europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di ricerca entro cinque mesi dalla data della domanda medesima e l'Ufficio europeo dei brevetti redige il rapporto di ricerca entro nove mesi dalla data della suddetta domanda. 5. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' non assoggettare alla ricerca di anteriorita' le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali l'assenza dei requisiti di validita' risulti assolutamente evidente in base alle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio. Il richiedente viene informato prontamente e la comunicazione dell'esclusione dalla ricerca deve essere adeguatamente motivata. Si applica l'art. 173, comma 7 del Codice della proprieta' industriale.