IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Vista  la Convenzione sulla concessione di brevetti europei firmata
a  Monaco  il 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n.
260 ed in particolare gli articoli 17 e 92;
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  della predetta Convenzione,
ratificato  con  legge  26 maggio  1978,  n. 260 ed in particolare le
regole 44, 45, 46 e 47;
  Visto  il  decreto  legislativo  10 febbraio 2005, n. 30 recante il
codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge
12 dicembre  2002,  n.  273,  ed  in particolare l'art. 170, comma 1,
lettera b)  per  il  quale  l'esame  delle  domande  di  brevetto per
invenzione   industriale,  delle  quali  sia  stata  riconosciuta  la
regolarita' formale, e' rivolto ad accertare i requisiti di validita'
quando  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico venga
disciplinata la ricerca delle anteriorita';
  Visto   il  decreto  2 aprile  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
che  ha determinato la misura dei diritti sui brevetti e sui modelli,
in  attuazione  del  comma 581,  dell'art. 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
  Visto  in particolare l'art. 6 del citato decreto interministeriale
2 aprile 2007 col quale si dispone, tra l'altro, che i diritti per la
ricerca  e  per rivendicazioni entreranno in vigore nei termini e con
le  modalita'  fissati  dal  Ministro  dello  sviluppo economico, con
proprio  decreto,  ai  sensi  dell'art.  226  del citato codice della
proprieta' industriale;
  Visto  il  decreto  3 ottobre  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico  che  ha  individuato  nell'Ufficio  europeo  dei  brevetti
l'autorita'  competente  ad  effettuare  la  ricerca  di anteriorita'
relativamente  alle  domande  di  brevetto per invenzione industriale
depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
  Visto  l'Accordo  tra  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
Direzione  generale  per la proprieta' industriale - Ufficio italiano
brevetti  e marchi e l'Organizzazione europea dei brevetti, che detta
le  modalita'  di  svolgimento  delle  ricerche  di anteriorita' e la
redazione  dei  rapporti  di  ricerca,  approvato  dal  consiglio  di
amministrazione     dell'Organizzazione    europea    dei    brevetti
l'11 dicembre  2007  e  firmato  il 18 giugno 2008, dopo che le parti
hanno  concordato regole particolari per applicare le linee guida per
gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti;
  Considerata  la necessita' che il Ministro dello sviluppo economico
detti  proprie norme regolamentari per adempiere alle prescrizioni di
cui  al  decreto  legislativo  l0 febbraio  2005,  n. 30 e ai decreti
2 aprile 2007 e 3 ottobre 2007 sopraccitati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Ricerca di anteriorita'

  1.  L'Ufficio  Europeo dei Brevetti (EPO) e' l'autorita' competente
ad  effettuare  la ricerca di anteriorita' relativamente alle domande
di  brevetto  per  invenzione industriale depositate presso l'Ufficio
italiano  brevetti  e  marchi.  Le  modalita'  sono  stabilite  da un
apposito  Accordo stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico
Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi e l'Organizzazione europea dei
brevetti.
  2.  La  ricerca di anteriorita' si applica alle domande di brevetto
per invenzione industriale depositate a partire dal 1° luglio 2008.
  3.  La  ricerca di anteriorita' riguarda le domande di brevetto per
invenzione  industriale  per le quali non e' rivendicata la priorita'
ai  sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
d'ora innanzi denominato «Codice».
  4.  Se  la  domanda  di  brevetto  e'  una  prima  domanda priva di
rivendicazione  di  priorita',  l'Ufficio  italiano brevetti e marchi
invia  all'Ufficio  europeo dei brevetti la richiesta del rapporto di
ricerca  entro  cinque  mesi  dalla  data  della  domanda  medesima e
l'Ufficio  europeo  dei  brevetti redige il rapporto di ricerca entro
nove mesi dalla data della suddetta domanda.
  5.  L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' non assoggettare alla
ricerca  di  anteriorita'  le  domande  di  brevetto  per  invenzione
industriale per le quali l'assenza dei requisiti di validita' risulti
assolutamente   evidente   in   base  alle  stesse  dichiarazioni  ed
allegazioni  del  richiedente  oppure  sia  certa  alla  stregua  del
notorio.   Il   richiedente   viene   informato   prontamente   e  la
comunicazione dell'esclusione dalla ricerca deve essere adeguatamente
motivata.  Si applica l'art. 173, comma 7 del Codice della proprieta'
industriale.