IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare,
l'articolo 1;
Vista la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto quanto disposto, in materia di incremento dell'efficienza
energetica, di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, dai provvedimenti attuativi dell'articolo 9, comma 1,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il primo Piano d'azione italiano per l'efficienza energetica
trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico alla Commissione
europea nel luglio 2007, in attuazione dell'articolo 14 della
direttiva 2006/32/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 20 marzo 2008;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei
deputati;
Considerato che la competente Commissione del Senato della
Repubblica non si e' espressa nel termine previsto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, della giustizia, degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze, per i rapporti con le regioni,
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, delle politiche
agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legislativo:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto, al fine di contribuire al miglioramento
della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela
dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento
dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi
e benefici. Per tali finalita', il presente decreto:
a) definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli
incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico
necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul
mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
b) crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un
mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di
miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
2. Il presente decreto si applica:
a) ai fornitori di misure di miglioramento dell'efficienza
energetica, ai distributori di energia, ai gestori dei sistemi di
distribuzione e alle societa' di vendita di energia al dettaglio;
b) ai clienti finali;
c) alle Forze armate ed alla Guardia di finanza, limitatamente al
capo IV del Titolo II e solamente nella misura in cui l'applicazione
del presente decreto legislativo non e' in contrasto con la natura e
l'obiettivo primario delle attivita' delle Forze armate e della
Guardia di finanza e ad eccezione dei materiali utilizzati
esclusivamente a fini militari.
3. Il presente decreto non si applica tuttavia alle imprese
operanti nelle categorie di attivita' di cui all'allegato I della
direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di
emissione dei gas a effetto serra nella Comunita'.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 1 della legge 6 febbraio 2007, n. 13
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 2007,
n. 40, S.O. cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie) - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
A e B. Per le direttive il cui termine di recepimento sia
gia' scaduto ovvero scada nei sei mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, il termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al presente
comma e' ridotto a sei mesi.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche europee e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica affinche' su di essi sia espresso il parere dei
competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni
dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i
diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive che comportano conseguenze
finanziarie sono corredati dalla relazione tecnica di cui
all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto
anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda
conformarsi alle condizioni formulate con riferimento
all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto
comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
corredati dei necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni
competenti per i profili finanziari, che devono essere
espressi entro venti giorni. La procedura di cui al
presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei
decreti legislativi recanti attuazione delle direttive:
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 luglio 2005; 2005/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2005; 2005/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005; 2005/47/CE
del Consiglio, del 18 luglio 2005; 2005/56/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005;
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005;
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 ottobre 2005; 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre
2005; 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005;
2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005; 2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005; 2006/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il
recepimento di direttive per le quali la Commissione
europea si sia riservata di adottare disposizioni di
attuazione, il Governo e' autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo
quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione e dall'art. 16, comma 3, della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del
2005.
8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in
cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risultino
ancora esercitate decorsi quattro mesi dal termine previsto
dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una
relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
competenza istituzionale prevalente per la materia a
giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche
europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei
deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di
attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle
province autonome nelle materie di loro competenza.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e
con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono adottati
anche in mancanza di nuovo parere.».
- La direttiva 2006/32/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
del 27 aprile 2006, n. L 114.
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: «Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412 reca: «Regolamento recante norme per la
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10».
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca:
«testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative.».
- La legge 14 novembre 1995, n. 481, reca: «Norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica
utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita».
- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca:
«Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca:
«Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
- La legge 1° giugno 2002, n. 120, reca: «Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita».
- La legge 23 agosto 2004, n. 239, reca: «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
energia».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell'edilizia».
- La legge 27 dicembre 2006, n. 296, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, reca:
«Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione
della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell'energia, nonche' modifica alla
direttiva 92/42/CEE».
- La legge 3 agosto 2007, n. 125, reca: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007,
n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei
mercati dell'energia».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201 reca:
«Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa
all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di
specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
che consumano energia».
- La legge 24 dicembre 2007, n. 244, reca:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)».
- L'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, cosi' recita:
«Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
distributrici hanno l'obbligo di connettere alle proprie
reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza
compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni
emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
materia di tariffe, contributi ed oneri. Le imprese
distributrici operanti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai
propri soci, le societa' cooperative di produzione e
distribuzione di cui all'art. 4, numero 8, della legge
6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
Con gli stessi provvedimenti sono individuati i
responsabili della gestione, della manutenzione e, se
necessario, dello sviluppo delle reti di distribuzione e
dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali
riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di
energia secondo obiettivi quantitativi determinati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.».
- L'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, cosi' recita:
«4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli
obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
di valutazione dell'ottenimento dei risultati sono
individuati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
sono determinati con provvedimenti di pianificazione
energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo
regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata
e' verificata annualmente la coerenza degli obiettivi
regionali con quelli nazionali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- La direttiva 2003/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 ottobre 2003, n. L 275.