IL DIRETTORE GENERALE
           per lo sviluppo agroalimentare, per la qualita'
                   e per la tutela del consumatore

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004 con il
quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della
denominazione di origine protetta «Tergeste»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto   il   decreto  25 luglio  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  (serie  generale)  n. 181 del
5 agosto  2005,  con  il  quale  la  «Camera di commercio, industria,
agricoltura  e  artigianato  di  Trieste»,  e'  stata  autorizzata ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Tergeste»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  25 luglio  2005,  data  di  emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota
del  30 aprile  2008,  ha  comunicato  di  confermare  la  «Camera di
commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato di Trieste» quale
organismo  di  controllo  e  di certificazione sulla denominazione di
origine  protetta «Tergeste» ai sensi dei citati articoli 10 e 11 del
predetto regolamento (CE) n. 510/06;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Tergeste»
anche  nella  fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta
autorizzazione e il rinnovo della stessa;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  25 luglio  2005,  fino
all'emanazione   del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione  alla
«Camera   di  commercio,  industria,  agricoltura  e  artigianato  di
Trieste».
                              Decreta:

                               Art. 1.

  L'autorizzazione  rilasciata  alla «Camera di commercio, industria,
agricoltura  e  artigianato  di Trieste», con sede in Trieste, piazza
della  Borsa  n.  14,  con  decreto  25 luglio  2005, ad effettuare i
controlli   sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Tergeste»,
registrata  con il regolamento (CE) n. 1845/2004 del 22 ottobre 2004,
e'   prorogata   fino   all'emanazione   del   decreto   di   rinnovo
dell'autorizzazione all'Ente Camerale stesso.