IL DIRETTORE GENERALE
                            DELLE FINANZE

                           di concerto con

                       IL RAGIONIERE GENERALE
                             DELLO STATO

  Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio  1997, n. 241, cosi' come
integrato  dall'art.  1  del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina del Centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati C.A.F.;
  Visti  gli articoli 3-bis, comma 10 e 7-quinquies del decreto-legge
30 settembre  2005  n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n.
248,  che  hanno  esteso la facolta' di prestare l'assistenza fiscale
prevista dall'art. 34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241
del  1997  agli  iscritti  nell'albo dei consulenti del lavoro di cui
alla   legge   11 gennaio  1979,  n.  12,  e  nell'albo  dei  dottori
commercialisti   e   degli   esperti  contabili  di  cui  al  decreto
legislativo   28 giugno   2005   n.   139,   di   seguito  denominati
«professionisti abilitati»;
  Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  cosi'  come  modificato  dall'art.  1,  comma 333, della legge
27 dicembre  2006 n. 296, in base al quale per le attivita' di cui al
comma 4  dell'art.  34 dello stesso decreto, ai C.A.F. e, a decorrere
dall'anno  2006,  ai  professionisti  abilitati  spetta un compenso a
carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  di Euro 12,91 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
37  dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a
carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura  di Euro 10,33 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
  Visto  l'art.  18,  comma 1, del decreto del Ministro delle Finanze
31 maggio  1999,  n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art.
38  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto
in  misura  doppia  per  la  predisposizione  e  l'elaborazione delle
dichiarazioni in forma congiunta;
  Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997,  in  base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo
articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale
pari  alla  variazione  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per le
famiglie   di  operai  ed  impiegati  accertata  dall'ISTAT  rilevata
nell'anno precedente;
  Visto  l'art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, in
base  al  quale,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2006 non spetta alcun
compenso  a  carico  del  bilancio  dello  Stato per le dichiarazioni
modello  730  dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione
della  dichiarazione  dei  redditi ai sensi dell'art. 1, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 20 settembre 1973, n. 600,
salvo che dalla dichiarazione emerga un importo dovuto o rimborsabile
superiore a Euro 12 per ciascuna imposta o addizionale;
  Visto  il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale
si  e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai C.A.F.,
applicando  la  variazione  percentuale verificatasi negli indici dei
prezzi  al  consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno
1999  e  l'anno  2000  pari  +2,6%, elevandone la misura da L. 25.000
(Euro  12,91)  a  L.  25.650  (Euro 13,25) per ciascuna dichiarazione
modello  730/2000  elaborata  e  trasmessa  ai  sensi del comma 1 del
citato  art.  38 e da L. 20.000 (Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60)
per  ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai
sensi del comma 2 dell'art. 38;
  Visti  i decreti interdirigenziali del Capo del Dipartimento per le
politiche  fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato
con  i  quali,  dall'anno 2002 si e' proceduto ad adeguare i compensi
spettanti  ai  citati  C.A.F.,  applicando  la variazione percentuale
verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati, per ciascuna dichiarazione modello 730 elaborata
e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
  Visto il decreto interdirigenziale del Capo del Dipartimento per le
politiche  fiscali di concerto con il ragioniere generale dello Stato
di concerto con il ragioniere generale dello Stato del 29 marzo 2007,
con  il  quale  sono  state  stabilite le modalita' di erogazione del
compenso  spettante  ai  C.A.F.  e  ai  professionisti  abilitati per
l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2006 e successivi;
  Vista  la  nota  del 13 marzo 2008 n. 1601, con la quale l'Istituto
nazionale  di  statistica ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi  negli  indici  dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nell'anno 2006 risulta pari al +1,7%;
  Considerato  che  a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto
legislativo  n.  241  del  1997,  occorre  adeguare  alla  variazione
percentuale  del  +1,7%  la misura unitaria del compenso spettante ai
C.A.F.;  ai  sostituti  d'imposta  e  ai professionisti abilitati per
l'attivita' prestata nell'anno 2007;
  Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'Ufficio del
coordinamento  legislativo-finanze  ha osservato, tra l'altro, che il
presente  atto  consiste  in  un  mero adeguamento statistico operato
sulla  base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge
e  che,  pertanto,  tale  atto  puo'  essere ricondotto nell'area dei
provvedimenti di carattere gestionale;
  Sentita l'Agenzia delle entrate;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  Il  compenso  di  Euro  15,17 spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma 1,  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai C.A.F. e
ai  professionisti  abilitati,  per  ciascuna  dichiarazione  modello
730/2007  elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del
citato art. 38, a Euro 15,43.
  2. Il  compenso  di  Euro  12,13  spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma 2,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti
d'imposta  per  ciascuna  dichiarazione  modello 730/2007 elaborata e
trasmessa,  e'  elevato,  ai  sensi del comma 3 del citato art. 38, a
Euro 12,34.
  3. Per  la  predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di
cui  ai  commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in
misura doppia.