IL DIRETTORE GENERALE
                   PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE

    Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art.
4,  comma 1,  lettera h) che prevede, tra le funzioni dello Stato, la
determinazione  dei  parametri per la previsione di fasce di rispetto
per gli elettrodotti;
    Visto  il  D.P.C.M.  8 luglio  2003  «Fissazione  dei  limiti  di
esposizione,  dei  valori di attenzione e degli obiettivi di qualita'
per  la  protezione  della  popolazione  dalle  esposizioni  ai campi
elettrici  e  magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli
elettrodotti»,   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  200  del
29 agosto  2003, e in particolare l'art. 6, comma 2, in base al quale
il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
deve  approvare la metodologia di calcolo per la determinazione delle
fasce di rispetto, definita dall'APAT, sentite le ARPA;
    Vista  la  nota protocollo n. DSA/2004/25291 del 15 novembre 2004
trasmessa  al  GRTN  e  per  conoscenza  a  tutte  le regioni ed alle
province  autonome  di Trento e Bolzano, con la quale veniva fatta la
determinazione    provvisoria   delle   fasce   di   rispetto   degli
elettrodotti,  sulla  base  della metodologia di calcolo formulata da
APAT   trasmessa  al  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio con nota protocollo n. 16031 del 5 maggio 2004;
    Vista  la  nota  protocollo  n.  013233 del 10 aprile 2008 con la
quale  l'APAT  ha  formalmente  comunicato, in ottemperanza al citato
art. 6, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 luglio   2003,   la   metodologia  di  calcolo  definitiva  per  la
determinazione  delle fasce di rispetto degli elettrodotti, elaborata
in collaborazione con le ARPA;
                              Decreta:
                               Art. 1.

    E'  approvata  la  metodologia  di  calcolo per la determinazione
delle  fasce  di  rispetto degli elettrodotti riportata nell'allegato
che costituisce parte integrante del presente decreto.