IL DIRETTORE GENERALE
  dello sviluppo agroalimentare, qualita' e tutela del consumatore

  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164,  recante  nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti   i  decreti di attuazione,  finora  emanati,  della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il  decreto ministeriale 2 agosto 1996, recante disposizioni
integrative  dei  disciplinari  di produzione dei vini ad indicazione
geografica  tipica  prodotti  nelle  regioni  o province autonome del
territorio nazionale;
  Visto   il   decreto   del   Ministero   delle   risorse   agricole
del 21 novembre   1995,   con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la
indicazione geografica tipica dei vini «Marca Trevigiana» ed e' stato
approvato  il  relativo  disciplinare di  produzone,  modificato  dal
decreto ministeriale 27 febbraio 1996;
  Vista la domanda della regione Veneto del 31 agosto 2007, intesa ad
ottenere  la  modifica  al  disciplinare  di  produzione  dei  vini a
indicazione geografica tipica «Marca Trevigiana»;
  Visto il parere favorevole della stessa regione;
  Visto  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche dei vini espresso nella riunione del 13 febbraio
2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di
produzione,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana - serie generale - n. 64 del 15 marzo 2008;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del
disciplinare  di  produzione dei vini a indicazione geografica tipica
«Marca  Trevigiana»,  in  conformita'  al  parere  espresso dal sopra
citato Comitato;
  Ritenuto  altresi'  di dover proceder all'aggiornamento dell'elenco
dei  codici  delle  tipologie  dei vini della I.G.T. in questione, ai
sensi  dell'art.  7,  comma 2,  del  decreto ministeriale 28 dicembre
2006;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica
tipica  «Marca Trevigiana», approvato con decreto del Ministero delle
risorse  agricole  del  21 novembre  1995  e  modificato  dal decreto
ministeriale  27 febbraio  1996,  e'  sostituito per intero dal testo
annesso  al  presente  decreto  le  cui  misure  entrano  in vigore a
decorrere dalla vendemmia 2008/2009.