IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modificazioni al titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 4, comma 4; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, con il quale e' stato istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonche' i commi 10, 23 e 25 del medesimo articolo 1; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006; Visto l'articolo 2, commi 159, 160 e 161, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a comma 416, e commi da 601 a 625; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modificazioni e integrazioni; Visto il D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259, recante il "Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 12; Visto il D.P.R. 21 dicembre 2007, n. 260 concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione", registrato dalla Corte dei Conti in data 14 gennaio 2008, reg. 1, foglio 13, ed in particolare l'art. 2, comma 4, l'art. 4 comma 4 e l'art. 7, comma 8; Vista la proposta formulata dall'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria e accertato che la stessa e' stata oggetto di informativa alle OO.SS. nazionali come previsto dall'art. 7, comma 9 del DPR del 21 dicembre 2007, n. 260; Sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione; DECRETA Articolo 1 (Funzioni dell'Ufficio scolastico regionale) 1. Fatte salve le funzioni previste in capo agli Uffici Scolastici Regionali (USR) dalla vigente normativa (art. 7 del DPR 21 dicembre 2007, n. 260 - in G.U. n. 18 del 22 gennaio 2008, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione), l'Ufficio Scolastico Regionale (USR) per l'Umbria, di livello dirigenziale generale, con sede in Perugia, quale autonomo centro di responsabilita' amministrativa, si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali (USP), con sede nei Capoluoghi di Provincia. 2. L'USR integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n, 112 e promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta formativa sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali. L'USR cura altresi' i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, per l'educazione degli adulti, per l'istruzione e formazione tecnica superiore, per i rapporti scuola-lavoro. 3. L'USR provvede alla costituzione dell'organo collegiale di cui all'art. 75, comma 3, del D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 e della segreteria del consiglio stesso a norma dell'art. 4 del D.lgs. 30 giugno 1999, n. 233. 4. Ai sensi all'art. 7, comma 8 del citato DPR 260/2007 L'USR per l'Umbria si articola in 5 uffici dirigenziali non generali e in 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 5. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'USR per l'Umbria sono individuati dal successivo art. 2. Ove non diversamente specificato e salvo espressa delega del Direttore Generale, restano alla competenza della Direzione Generale: i rapporti con il gestore del sistema informativo; le competenze dell'Ufficio Relazioni con il pubblico (URP); la gestione del sito WEB regionale; i rapporti con l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS) e con l'Istituto Nazionale di valutazione (INVALSI); la gestione e la vigilanza dei fondi europei e di quelli nazionali finalizzati alla coesione sociale, destinati al settore dell'istruzione; l'applicazione del decreto legislativo 626/94; l'attivita' di supporto ai revisori dei conti dell'istruzione; le relazioni sindacali; il monitoraggio dei servizi dell'U.S.R e valutazione della soddisfazione dell'utenza.