L'AUTORITA'

  NELLA riunione del Consiglio del 5 giugno 2008;
  VISTA  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;
  VISTA  la  Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE
sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti  e dei servizi nell'ambito del
nuovo   quadro   regolamentare   delle   comunicazioni  elettroniche,
relativamente  all'applicazione  di  misure  ex  ante  secondo quanto
disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L. 114 dell'8 maggio
2003;
  VISTA la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8
aprile  1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle
telecomunicazioni  (Parte  II  - Separazione contabile e contabilita'
dei costi);
  VISTO  il D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 recante "Regolamento di
attuazione  degli  articoli  1,  2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.
127,    in    materia   di   semplificazione   delle   certificazioni
amministrative", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 275 del 24 novembre 1998;
  VISTA  la  delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente
l'accesso  ai  documenti"  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001;
  VISTA  la  delibera  n.  335/03/CONS del 24 settembre 2003, recante
"Modifiche  e  integrazioni  al  regolamento concernente l'accesso ai
documenti  approvato  con  delibera n. 217/01/CONS", pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 15 ottobre
2003;
  VISTA la Raccomandazione della Commissione europea del 19 settembre
2005  (2005/698/CE) sulla separazione contabile e la contabilita' dei
costi nel quadro normativo delle comunicazioni elettroniche;
  VISTA  la  delibera  n.  4/06/CONS  recante  "Mercato  dell'accesso
disaggregato  all'ingrosso  (ivi  compreso  l'accesso condiviso) alle
reti  e  sottoreti  metalliche,  ai fini della fornitura di servizi a
banda  larga  e  vocali  (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla
raccomandazione    della   commissione   europea   n.   2003/311/CE):
identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di
imprese  con  significativo potere di mercato ed individuazione degli
obblighi  regolamentari",  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;
  VISTA  la  delibera  n.  417/06/CONS  del  28  giugno 2006, recante
"Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella
rete  telefonica  pubblica  fissa,  valutazione  di  sussistenza  del
significativo  potere  di  mercato  per  le  imprese  ivi  operanti e
obblighi  regolamentari  cui vanno soggette le imprese che dispongono
di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla
raccomandazione  sui  mercati  rilevanti  dei  prodotti e dei servizi
della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;
  VISTO,  in particolare, l'articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS
in  cui  l'Autorita'  fissa  i  valori  delle tariffe di terminazione
(glide  path) e prevede, seppur secondo due procedimenti autonomi, un
collegamento  tra la definizione dei valori di terminazione in deroga
a  quelli  previsti  e  la  definizione  del  modello di costi per il
calcolo della terminazione degli operatori alternativi;[r1]
  VISTE le sentenze del TAR Lazio dell'11 ottobre 2007 nn. 10230/2007
e 9993/2007 e del Consiglio di Stato del 10 luglio 2007 n. 4888/2007,
relative   alla  asimmetria  nella  regolamentazione  dei  prezzi  di
terminazione;
  VISTA  la  delibera  n.  692/07/CONS  con  cui  si sono concluse le
attivita' relative ai procedimenti in deroga di cui all'art. 40 della
delibera  n.  417/06/CONS avviati su istanza degli operatori Fastweb,
BT  Italia,  Tele  2  e  Tiscali  e  definite,  quindi, le tariffe di
terminazione per le societa' Fastweb, BT Italia e Tiscali applicabili
dalla data di istanza di deroga fino al 30 giugno 2007;
  CONSIDERATO  che Multilink s.p.a. ha preso parte ai procedimenti di
cui  sopra  e  che,  con  la  delibera n. 692/07/CONS, l'Autorita' ha
chiarito  i  criteri  regolamentari  da  applicarsi nella valutazione
delle   contabilita'   presentate   dagli   operatori  alternativi  a
giustificazione dei prezzi di terminazione sulla propria rete;
  VISTA  l'istanza  presentata  ai  sensi  dell'art  40 comma 4 della
delibera n. 417/06/CONS dall'operatore Multilink S.p.A. (ora Infracom
Nework Application S.p.A.) in data 6 settembre 2006 e perfezionata in
data  30  marzo  2007  con  l'invio  delle necessarie giustificazioni
contabili,  concernente  l'applicazione  di un prezzo di terminazione
superiore  al  valore  massimo  stabilito  dall'art  40 comma 3 della
delibera n. 417/06/CONS;
  CONSIDERATO che detta istanza, ai sensi di quanto previsto all'art.
40  comma  5  della delibera n. 417/06/CONS, puo' considerarsi valida
solo  a  partire  dalla  data  del 30 marzo 2007, data di invio della
documentazione  necessaria  ad evidenziare le motivazioni tecniche ed
economiche a giustificazione della richiesta;
  VISTO  l'avvio  del  procedimento  di  "Valutazione  ai sensi della
delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche
del  servizio  di  terminazione  delle  chiamate vocali in postazione
fissa  richieste  dall'operatore  Multilink S.p.A.", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 118 del 23 maggio
2007;
  VISTA  la relazione della Direzione Reti e Servizi di Comunicazione
Elettronica del 8 maggio 2008 recante le "Risultanze del procedimento
"Valutazione  ai  sensi  dell'art.  40  della delibera n. 417/06/CONS
della   richiesta  di  autorizzazione  delle  condizioni  di  offerta
proposte   dall'operatore   Multilink   s.p.a.  per  il  servizio  di
terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa'", inviata, in
pari  data  agli operatori BT Italia, Colt Telecom, Eutelia, Fastweb,
Equant Italy, H3G, Metropol Access Italia, Multilink, Tele 2, Telecom
Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia e Wind (prot. 27316);
  SENTITO  in audizione innanzi al Consiglio, in data 14 maggio 2008,
l'operatore Multilink;
  VISTI gli atti del procedimento;
  CONSIDERATO quanto segue:
  1 Il procedimento istruttorio
  Con  la  delibera  n.  417/06/CONS,  all'art.  40,  l'Autorita'  ha
previsto   che  gli  operatori  alternativi  notificati  come  aventi
significativo   potere   di   mercato  nell'offerta  dei  servizi  di
terminazione  sulla  propria  rete  possano  praticare  prezzi equi e
ragionevoli  non  superiori ai limiti imposti al comma 3 del predetto
articolo. L'Autorita', con la medesima delibera, ha previsto altresi'
che  gli  operatori  possano  richiedere  prezzi  maggiori  di quelli
definiti  al  succitato  comma  3,  qualora giustificati dai costi. A
giustificazione  dei  propri costi gli operatori devono allegare alla
richiesta  un'opportuna  documentazione  contabile  ed  un sistema di
contabilita' dei costi conformi a quanto indicato al successivo comma
5 del predetto articolo.
  Sulla base di tali previsioni, l'operatore Multilink ha avanzato in
data 6 settembre 2006, ai sensi dell'art 40 comma 4 della delibera n.
417/06/CONS,  un'istanza  concernente la richiesta di applicazione di
un  prezzo  di  terminazione  superiore  al  valore massimo stabilito
dall'art   40,   comma  3,  della  predetta  delibera,  integrandola,
tuttavia,  soltanto  in  data 30 marzo 2007 con i documenti contabili
previsti al comma 5 dello stesso articolo.
  A seguito di tale ultimo inoltro, valutata la rispondenza di quanto
prodotto   dall'operatore   Multilink  S.p.A.  alle  richieste  della
delibera,  gli Uffici dell'Autorita' hanno avviato, in data 23 maggio
2007,  il  procedimento  di  valutazione  ai  sensi della delibera n.
417/06/CONS  art.  40,  comma  4,  delle  condizioni  economiche  del
servizio  di  terminazione  delle chiamate vocali in postazione fissa
richieste dall'operatore.
  Si   sono   tenute,  nel  corso  dell'esame  dell'istanza  e  della
contabilita'  prodotta  dall'operatore da parte degli Uffici, diverse
audizioni  con  l'operatore  e  sono  state  richieste integrazioni e
dettagli    necessari   alla   verifica   della   rispondenza   delle
documentazioni  contabili  fornite al quadro regolamentare vigente in
materia  di  contabilita'  regolatoria. Tale valutazione si e' svolta
adottando  criteri  analoghi  a  quelli  gia' stabiliti nel corso dei
procedimenti  di  revisione  dei prezzi di terminazione relativi agli
operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali. Al riguardo, oltre ad
essere  stato  audito dagli Uffici nei mesi di giugno 2007 e febbraio
2008,  l'operatore  ha altresi' preso parte a procedimenti di analisi
delle  contabilita'  degli  operatori  BT  Italia,  Fastweb, Tele 2 e
Tiscali,  di  cui alla delibera n. 692/07/CONS, attraverso l'invio di
contributi,  ricevendo  le  relazioni  sui  criteri  contabili  del 9
novembre  2007,  partecipando all'audizione congiunta del 21 novembre
2007  innanzi al Consiglio, ricevendo le relazioni conclusive dell'11
dicembre   2007   e  partecipando  all'audizione  finale  innanzi  al
Consiglio del 18 dicembre 2007.
  In  data 1 febbraio 2008, Multilink S.p.A. ha comunicato la propria
fusione   per   incorporazione   con  la  societa'  Infracom  Network
Application  S.p.A.,  finalizzatasi  in  data  31 dicembre 2007. Tale
societa'  nasce  dalla  cessione  di  un  ramo di azienda di Infracom
Italia  S.p.A. (precedentemente azionista di maggioranza di Multilink
S.p.A.) e dall'incorporazione con le societa' Netscalibur e Multilink
(entrambe  appartenenti  al  gruppo  Infracom).  In  ragione  di tale
fusione,  Infracom  Network  Application  S.p.A.  dal  1 gennaio 2008
assume  tutti  i  diritti  e gli obblighi della societa' incorporata,
proseguendo  in  tutti  i  suoi  rapporti  anteriori  alla fusione, e
subentrando,   dunque,  alla  societa'  Multilink  S.p.A.  anche  nel
presente  procedimento.  Tanto  premesso,  unicamente per semplicita'
espositiva,  nel  seguito,  ci  si  riferira'  ancora  alla  societa'
Multilink  ed  alla  sua  controllante  Infracom  (intendendo  quindi
Infracom Italia S.p.A.) come entita' distinte.
  Sulla  base delle attivita' istruttorie suesposte, gli Uffici hanno
concluso  la prima fase di analisi (c.d. fase di vigilanza) in data 8
maggio    2008,    trasmettendo,   per   eventuali   osservazioni   e
controdeduzioni a Multilink ed agli operatori che avevano partecipato
ai  procedimenti  di  cui alla delibera n. 692/07/CONS, una relazione
sulle  attivita'  svolte  recante  le  risultanze delle analisi della
documentazione contabile predisposta da Multilink.
  Con  tale invio, si e' avviata la seconda fase procedimentale (c.d.
di  contraddittorio)  nel  corso  della  quale  le  risultanze  delle
valutazioni   degli  Uffici  sono  state  sottoposte  agli  operatori
interessati  ed  all'operatore  Multilink  al  fine  di acquisirne le
controdeduzioni per l'adozione della decisione finale. In particolare
Multilink  ha  esposto  le  proprie  controdeduzioni ed osservazioni,
relativamente  alla  relazione degli Uffici, attraverso l'invio di un
proprio  contributo  e nel corso di un'audizione innanzi al Consiglio
dell'Autorita', tenutasi in data 14 maggio 2008.
  Sulla  scorta  delle  risultanze  della fase di contradditorio, gli
Uffici hanno svolto ulteriori approfondimenti istruttori, i cui esiti
sono contenuti nel presente provvedimento.

  2   Le  conclusioni  degli  Uffici  in  esito  ai  procedimenti  di
valutazione delle richieste di deroga
  Si  riassumono  di  seguito le conclusioni degli Uffici in esito al
procedimento  istruttorio  di  valutazione delle richieste di deroga,
conclusioni  che  sono  state  gia'  rappresentate  a Multilink ed ai
soggetti  partecipanti  al  procedimento  di  cui  alla  delibera  n.
692/07/CONS nella relazione dell'8 maggio 2008 (riportata in Allegato
A  alla  presente  delibera). Si rimanda all'allegato A alla presente
delibera  per  la  completa  illustrazione degli aspetti di dettaglio
analizzati dagli Uffici.

  2.1 Criteri regolamentari
  Come  gia' definito nel corso dei procedimenti di cui alla delibera
n.  692/07/CONS,  anche  nel  caso della valutazione di Multilink gli
Uffici  hanno  applicato  quanto  previsto  all'art. 40 comma 5 della
delibera n. 417/06/CONS sulla rispondenza del sistema di contabilita'
dei costi al "quadro regolamentare vigente in materia di contabilita'
regolatoria"  adottando,  laddove possibile, le norme vigenti in capo
all'operatore  incumbent  di  rete  fissa anche nella valutazione del
sistema di contabilita' di Multilink.
  In particolare, alla luce del fatto che le catene impiantistiche di
Telecom  Italia riflettono in maniera adeguata quelle degli operatori
alternativi  di  rete  fissa  rispetto  al  caso  di  altri operatori
regolati  ed  in  considerazione  del fatto che Multilink opera sullo
stesso  mercato di rete fissa in cui operano BT Italia, Fastweb, Tele
2, Tiscali e Telecom Italia, si ritiene che anche per Multilink siano
applicati  i  criteri di definizione dei perimetri contabili previsti
nel caso di tali operatori.

  2.2 Base costi, ammortamenti e capitale impiegato
  Multilink  ha adottato, per la propria contabilita', la metodologia
del  costo  storico  pianamente allocato (HCA - FAC) adoperando, come
base  costi,  le  voci  di  costo  provenienti dalla contabilita' che
alimenta  i  bilanci  pubblici.  Multilink  ha  altresi' mantenuto le
medesime   vite   utili   ed  ammortamenti  impiegati  nella  propria
contabilita' generale predisposta a fini civilistici, dichiarando che
e' possibile garantire il raccordo tra i dati pubblici di bilancio ed
i  costi  impiegati  in  ingresso  ai  propri modelli di contabilita'
(operativi,  ammortamenti  e capitale residuo). Anche in questo caso,
pur rilevando che la metodologia vigente per Telecom Italia e' quella
del costo corrente (CCA), l'uso dei costi storici, in luogo di quelli
correnti, non comporta significative distorsioni in ragione del fatto
che  la  maggior parte gli investimenti in servizi di accesso diretto
risultano relativamente recenti. Valgono infatti anche per Multilink,
che  ha  avviato gli investimenti e la vendita dei servizi di accesso
diretto nel 2003, le considerazioni, gia' espresse con la delibera n.
692/07/CONS   relativamente   alle   contabilita'   degli   operatori
alternativi,  in  merito  all'equivalenza  sostanziale dell'uso della
metodologia HCA e quella CCA, prevista nel caso di Telecom Italia.
  Sotto  tale  profilo,  il  caso  di Multilink presenta un'ulteriore
peculiarita'.  Tale  societa',  nel  2006 (anno di riferimento per la
contabilita'  adottata),  impiegava  infatti una quota sostanziale di
accessi diretti in tecnologia WLL forniti dalla societa' controllante
Infracom  Italia  S.p.A.  attraverso  un  contratto  infragruppo.  Il
bilancio  2006  di  Multilink  (e la relativa contabilita' prodotta a
giustificazione  del  prezzo di terminazione) presentano, tra i costi
di rete, una quota elevata di costi operativi relativi alla fornitura
di  servizi  di  accesso  ed interconnessione da parte della societa'
controllante.  Tali  costi  sono per natura di tipo corrente, dunque,
anche adottando la metodologia CCA, gli stessi non subirebbero alcuna
variazione.
  Come nel caso degli operatori BT Italia, Fastweb e Tiscali, al fine
di  garantire  al  mercato  il  massimo  grado  di  trasparenza sulla
effettiva   corrispondenza   tra   i   dati  contabili  presentati  a
giustificazione  delle  richieste  di  deroga  e  quelli presenti nei
bilanci  civilistici,  si  ritiene opportuno che Multilink provveda a
far  certificare  da  una  societa'  di  revisione, scelta tra quante
risultano  iscritte  all'apposito  albo  tenuto presso la Commissione
nazionale  per le societa' e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la
rispondenza  dei  dati  utilizzati  nella  richiesta  di  deroga alle
risultanze  contabili  del bilancio dell'esercizio di riferimento. In
ragione  del  fatto  che  una quota significativa di costi di rete e'
legata  a  rapporti  infragruppo,  tenuto  anche  conto  che  il ramo
d'azienda  che nel 2006 forniva accessi WLL a Multilink e' confluito,
con  la stessa Multilink, nella societa' Infracom Network Application
S.p.A., si ritiene opportuno che il revisore verifichi altresi' che i
prezzi  di  trasferimento praticati da Infracom S.p.A. nel 2006 siano
in linea con i costi sostenuti dalla stessa societa'.

  2.3 Perimetro contabile
  Multilink, nella redazione della propria contabilita', ha impiegato
un  perimetro  contabile  alquanto  difforme  da  quello  adottato da
Telecom  Italia.  Per  quanto riguarda i costi di rete, le differenze
sono  parzialmente dovute alla diversa catena impiantistica impiegata
dall'operatore  nonche'  alla  peculiare  struttura  dei  costi prima
evidenziata.  Relativamente ai costi non di rete, si sono individuate
numerose  voci  di  costo,  tra  i costi di IT ed i costi comuni e di
struttura,   che   si   ritengono   non  pertinenti  al  servizio  di
terminazione stesso.
  Nel  rimandare per dettagli alla relazione in allegato A, in questa
sede si sottolinea che, assumendo a riferimento i criteri vigenti per
Telecom  Italia,  si  e' provveduto ad individuare ed escludere tutte
quelle  voci  di  costo  che non ricadono nel perimetro contabile del
servizio di terminazione di un operatore di rete fissa oppure che non
potrebbero  comunque ricadervi, in virtu' dei criteri di pertinenza e
causalita' dei costi.
  Sono pertanto stati esclusi i costi di rete relativi alla fornitura
su  accessi  a banda larga all'ingrosso, i contributi di attivazione,
lavorazioni esterne, interventi tecnici, ecc. Tali costi, nel caso di
Telecom  Italia, non possono essere attribuiti al traffico, in quanto
dipendenti  dal  numero  di  utenti,  dal  numero di attivazioni, dal
numero  di  interventi sulla linea, ecc.. Sono stati altresi' esclusi
dal   perimetro  contabile  del  servizio  di  terminazione  i  costi
commerciali   (marketing,  promozioni,  ecc.),  i  costi  relativi  a
funzioni  di gestione dell'utenza finale (customer care, fatturazione
all'utenza, ecc.), i costi afferenti a sistemi di rete non pertinenti
al  traffico  di  terminazione  o  ripagati in altra forma (flussi di
interconnessione diretta o inversa, portabilita' del numero).
  Tra  gli  elementi  di  peculiarita'  che  hanno  caratterizzato le
conclusioni  raggiunte  dagli  Uffici  sui  dati contabili forniti da
Multilink, si evidenzia che:
   - il  perimetro  individuato  include  i  costi di WLL relativi ai
servizi forniti da Infracom Italia SpA. Sia la modalita' di fornitura
negoziata  con Infracom (prezzo per stazione IDU, che serve tutte gli
accessi  di un edificio), sia la tecnologia (impianti radio condivisi
tra  piu'  linee  di  accesso)  portano  a  concludere che i costi di
accesso  WLL  dipendano dal traffico e non dal numero di utenti e che
pertanto  rientrino nel perimetro del servizio di terminazione. Fatti
salvi   i   rilievi   esposti   nel  paragrafo  precedente  circa  la
valorizzazione  di  tali  costi, si ritiene che, analogamente al caso
degli  accessi in fibra ottica condivisa, l'inclusione degli elementi
del sistema WLL dipendenti dal traffico nel perimetro del servizio di
terminazione   sia   consistente   con  i  criteri  adottati  per  la
separazione tra accesso e trasporto nel caso della rete fissa;
   - il  perimetro  individuato include una quota degli apparati VoIP
in   sede   cliente.  Tale  costo,  nella  misura  del  20%  indicata
dall'Autorita'  con  la  delibera n. 692/07/CONS, e' riconosciuto per
parita'  di  trattamento,  unicamente in quanto legato alla copertura
dei  costi  di  segnalazione  e  gestione  della  chiamata  che nella
tecnologia PSTN ricadono tra i costi del traffico.

  2.4  Driver  e  criteri  di  ripartizione  dei  costi  rete e costi
generali
  Anche per Multilink, sono state rilevate criticita' sulla modalita'
di  redazione della contabilita' del servizio di terminazione, mentre
i  criteri  di  ripartizione  dei costi comuni adottati non risultano
sempre  condivisibili.  Se,  da  un  lato,  e' possibile accettare le
giustificazioni  dell'operatore  per gli aspetti legati alla mancanza
di  sistemi di rilevamento dedicati alla registrazione puntuale delle
quantita'  di  traffico  che  per ciascuna tipologia di servizio sono
transitate   nei   singoli   apparati,   non  e'  possibile  tuttavia
condividere  che,  in  sostituzione  di misure puntuali dell'utilizzo
degli  stessi  da  parte  dei  servizi, si impieghino coefficienti di
ripartizione dei costi comuni di rete basati sui ricavi.
  Al  riguardo  si  osserva  che  Multilink,  in  quanto operante sul
mercato  affari,  percepisce  dal  traffico  vocale  un'elevata quota
percentuale  dei  propri  ricavi.  Nel  caso  di  Multilink,  dunque,
ripartire i costi di rete, invece che in funzione dell'occupazione di
banda,  sulla  base dei ricavi dei diversi servizi, comporterebbe una
sostanziale  sovrastima  dell'effettivo utilizzo degli apparati e dei
link trasmissivi.
  E'  proprio  a  causa  della  dipendenza  dalle  scelte commerciali
dell'operatore  che  l'adozione  di driver basati sui ricavi non puo'
ritenersi  una  metodologia valida nell'ambito della ripartizione dei
costi  di  rete  tra  i servizi. Diversamente, anche ammettendo che i
prezzi  al  dettaglio  siano  esogeni  in quanto regolati dal mercato
(cosa  in  generale  non vera, poiche' cio' avviene solo in regime di
concorrenza perfetta), si assisterebbe al paradosso che, a parita' di
catene  impiantistiche,  costi  totali  e volumi prodotti (e dunque a
parita'  di  utilizzo  degli  apparati  da  parte dei diversi tipi di
traffico),  il  costo  dei  servizi  voce e dunque della terminazione
varierebbe  in  funzione  del fatto che l'operatore operi sul mercato
affari piuttosto che su quello residenziale.
  Su   richiesta  degli  Uffici,  Multilink  ha  anche  provveduto  a
riformulare  i propri driver sulla base della capacita' impiegata dai
diversi  servizi,  impiegando  per le componenti di accesso il numero
dei  canali  voce mediamente allocati agli utenti e la corrispondente
banda  dati  fornita.  Analogamente,  per  le  componenti  trasporto,
l'operatore ha impiegato driver basati sull'occupazione delle risorse
da parte del traffico di terminazione rispetto al traffico totale.
  Gli  Uffici,  pur  ritenendo accettabili in via generale tali nuovi
driver,   hanno  operato  alcune  modifiche  ai  criteri  di  calcolo
impiegati  da  Multilink.  In  particolare,  per l'accesso gli Uffici
hanno  proposto  di  impiegare, come coefficiente di allocazione alla
voce,  il numero di canali impiegati per tale servizio sul totale dei
canali  di  accesso, attribuendo quindi la capacita' residua del link
al  traffico  dati, mentre per il trasporto gli Uffici hanno ritenuto
che la quota di minuti di terminazione sul traffico totale presentata
da  Multilink  non  fosse  in  linea  con  quella presentata da altri
operatori,  e  dunque  provveduto a riformulare tale driver a partire
dai dati acquisiti da questi ultimi.
  Circa  i costi dichiarati da Multilink per IT e costi generali e di
struttura,  gli  Uffici hanno provveduto a limitare tale ammontare al
10%  del costo totale allocato, ritenendo eccessiva e non ragionevole
la quota di costo afferente a tali categorie proposta dall'operatore.
Tali  voci  nella  contabilita' di Multilink risultavano inclusive di
numerose  attivita'  non  pertinenti  al  servizio  (in quanto ad es.
legate  alla  commercializzazione  al  cliente)  o  genericamente non
attribuibili.

  2.5 Volumi di traffico
  L'operatore  Multilink ha impiegato, nel calcolo dei costi unitari,
i volumi di traffico effettivamente generati nel corso dell'esercizio
contabile  2006, esercizio utilizzato per prospettare i propri costi.
La  scelta  e'  pertanto  in  linea con la prassi regolamentare e non
presenta criticita'.

  2.6 Il tasso di remunerazione del capitale impiegato
  Gli  Uffici  ritengono che le metodologie adottate da Multilink nel
calcolo  del  WACC siano in linea con quelle adottate con la delibera
n.  692/07/CONS  e  confermano,  pertanto,  il valore di WACC del 12%
proposto dall'operatore.
  Incidentalmente, si osserva che la peculiare struttura dei costi di
rete  di Multilink (che vede la prevalenza dei costi operativi legati
al  trasferimento  verso la societa' Infracom Italia S.p.A.) comporta
una  ridotta  sensibilita' del costo del servizio inclusivo del tasso
di  remunerazione  del  capitale,  a moderate variazioni dello stesso
tasso di remunerazione.

  2.7 Ulteriori valutazioni
  In  linea  con  quanto previsto con la delibera n. 692/07/CONS, gli
Uffici  hanno  ritenuto  opportuno  riconoscere  a  Multilink, a fini
pro-concorrenziali  ed  in  via temporanea, una quota parte dei costi
non  recuperabili  (sunk  costs)  sostenuti per avviare le attivita',
investire  nella copertura della rete ed affermare il proprio marchio
in  un  contesto  caratterizzato  dalla  presenza  di  un soggetto in
posizione  dominante in tutti i mercati delle telecomunicazioni fisse
e quindi da una forte incertezza dei ritorni economici.
  Gli  Uffici,  sulla base delle conclusioni raggiunte dalla delibera
n.  692/07/CONS,  hanno  stimato l'impatto di tali costi nella misura
del  25%  dei  costi  totali  allocati, impiegando dunque la medesima
percentuale  prevista per gli operatori BT Italia, Fastweb, Tiscali e
Tele 2.

  2.8 L'Orientamento degli Uffici
  Gli  Uffici,  nella relazione conclusiva dell'8 maggio 2008, tenuto
conto  delle valutazioni sintetizzate nei precedenti paragrafi da 2.1
a 2.7 (e riportate in dettaglio in allegato A), hanno ritenuto che il
prezzo  di terminazione dell'operatore Multilink fosse collocabile in
un intervallo compreso tra 1,42€cent/min ed 1,57€cent/min.
  Considerato  il  margine  di incertezza sulla valutazione del costo
dell'operatore  Multilink,  gli  Uffici hanno quindi concluso che non
sussistevano  le  condizioni  per  approvare  l'istanza di deroga per
l'operatore,  deroga  che sarebbe, a tutto voler concedere, risultata
di  valore  estremamente  vicino  a  quello  comunque stabilito dalla
delibera n. 417/06/CONS, ossia 1,54€cent/min.
  E'  stato  pertanto proposto, nella predetta relazione di applicare
il  valore di 1,54 €cent/min stabilito dalla delibera n. 417/06/CONS,
che  si  ritiene  essere,  sulla  base delle valutazioni svolte nella
relazione   dell'8   maggio  2008,  oltre  che  equo  e  ragionevole,
pienamente  giustificato  dai  costi  presentati  da  Multilink. Tale
scelta  garantisce  altresi'  la  riduzione dei costi regolamentari e
delle  incertezze  per  il  mercato  legate ad eventuali e successive
valutazioni da parte delle societa' di revisione.

  3 Il contraddittorio
  Gli  Uffici,  con l'invio della relazione dell'8 maggio 2008, hanno
sottoposto  agli  operatori  interessati  (BT  Italia,  Colt Telecom,
Eutelia,   Fastweb,   Equant  Italy,  H3G,  Metropol  Access  Italia,
Multilink,  Tele 2, Telecom Italia, Tiscali, Vodafone, Welcome Italia
e  Wind)  le  risultanze  delle  analisi  contabili  effettuate sulla
contabilita'  di  Multilink.  Quest'ultimo operatore, il solo ad aver
presentato  una memoria, sentito dal Consiglio dell'Autorita' in data
14  maggio 2008, ha presentato diverse osservazioni e controdeduzioni
in merito alle conclusioni raggiunte dagli Uffici.
  Nel  seguito  si  ripropongono  le principali posizioni espresse da
tale  operatore e le valutazioni conclusive dell'Autorita', alla luce
degli ulteriori contributi prodotti.

  3.1 Le osservazioni di Multilink
  In  via  preliminare  Multilink ha evidenziato la propria natura di
operatore  infrastrutturato,  dotato di una propria rete di accesso a
larga  banda  in  tecnologia  WLL e Hyperlan, operante nel Veneto, in
Lombardia, in Emilia Romagna e Toscana.
  L'operatore  ha  sottolineato  che la propria rete e' alternativa a
quella  di Telecom Italia, presenta un livello di infrastrutturazione
superiore  a  quello degli operatori in unbundling e shared access ed
e'  in  grado di offrire servizi a banda larga anche laddove non c'e'
copertura  ADSL, contribuendo dunque a colmare il c.d. digital divide
in  assenza  di  contributi  o  indennizzi  di  servizio  universale.
Multilink  ha  altresi'  evidenziato  che la propria rete include una
dorsale  in fibra ottica derivante dalla rete di Autostrade TLC, come
ulteriormente  espansa  con  anelli  metropolitani, nonche' di essere
assegnatario  di un diritto di uso per le frequenze WiMax di blocco C
nella regione Emilia Romagna.
  Multilink ha focalizzato le proprie osservazioni su tre punti della
relazione  degli  Uffici che, a suo parere, risultano suscettibili di
riesame  in  quanto  solo parzialmente corretti o basati su confronti
non adeguati. I punti evidenziati sono:
   - il calcolo del driver di allocazione dei costi di accesso;
   - il  calcolo  del  driver di allocazione dei costi di trasporto e
commutazione;
   - l'inclusione  dei  costi  di  IT  tra  i  costi  generali  e  di
struttura.

  3.1.1 Driver di allocazione dei costi di accesso
  Multilink  evidenzia che gli Uffici hanno modificato la valutazione
del  fattore  di  utilizzo  degli  accessi  da parte dei servizi voce
proposta  da  Multilink  senza  tenere in considerazione che la banda
media  non  allocata  (c.d.  spare  capacity), pur essendo certamente
disponibile  per  il traffico dati, e' in realta' necessaria anche ai
servizi  vocali  al  fine  di garantire un adeguato grado di servizio
durante i periodi di picco di domanda.
  In   tal  senso,  Multilink  non  ritiene  corretta  l'attribuzione
integrale  della  spare capacity ai soli servizi dati, proponendo, in
luogo  della  propria valutazione iniziale (50% e 50%) una stima piu'
conservativa,  basata  su  proprie statistiche, secondo cui almeno il
30% di tale capacita' andrebbe attribuita ai servizi vocali.

  3.1.2 Driver di allocazione dei costi di trasporto e commutazione
  Multilink  lamenta  che  gli Uffici, nell'analizzare il calcolo del
driver   applicato  alle  componenti  di  trasporto  e  commutazione,
avrebbero   accantonato   le  statistiche  di  traffico  prodotte  da
Multilink  adottando  invece  quantita' desunte da altre contabilita'
relative  ad  operatori  che hanno presentato richiesta di deroga. In
particolare  il  rapporto tra minuti di terminazione vocale su totale
del  traffico  voce  transitato a qualsiasi titolo sulla rete sarebbe
stato  valutato tra il 7% ed il 17% in luogo del valore presentato da
Multilink pari al 25,5%.
  Multilink   sottolinea,   al  riguardo,  che  i  numeri  assunti  a
riferimento  dagli  Uffici  sono  tipici  di  operatori che, oltre ad
offrire  traffico voce, impiegano le proprie risorse trasmissive e di
commutazione  PSTN  per  la  fornitura  di  traffico dati in dial-up.
Multilink  evidenza  che  operatori  quali Tiscali e BT Italia, nelle
aree in cui non c'e' copertura xDSL, nel 2006 usavano ed usano ancora
servizi  di raccolta di tipo FRIACO che generano considerevoli volumi
di traffico PSTN e che impiegano le centrali SS7 al pari del traffico
voce.  Cio'  tende  a ridurre il rapporto tra i volumi di traffico di
terminazione e il totale del traffico transitato sulla rete.
  Nel  caso  di  Multilink  tale  fenomeno  non  avviene; l'operatore
infatti non offre servizi dial-up poiche' puo' ricorrere, anche nelle
aree  in  cui  non c'e' copertura xDSL, ai propri accessi WLL. In tal
senso  Multilink ritiene che le differenze tra le proprie statistiche
di  traffico  e  quelle degli altri operatori debbano essere valutate
non  come  un'inefficienza  o  un'anomalia,  quanto piuttosto come un
effetto  della  strategia  di  investimento  in  infrastrutture della
stessa e quindi meritevoli di essere adeguatamente valorizzate.

  3.1.3  Inclusione  dei  costi  di  IT  tra  i  costi  generali e di
struttura
  Multilink   sottolinea   che  nella  propria  analisi  gli  Uffici,
analogamente  a  quanto  gia'  fatto nel caso di BT Italia, avrebbero
valutato  nella  misura  massima  del  10%  dei  costi  di  rete gia'
attribuiti  la somma delle voci di costo relative ai sistemi di IT ed
i costi comuni e di struttura.
  Multilink  ritiene  tuttavia  che  il  caso  di  BT  Italia non sia
confrontabile  al  proprio.  Per BT Italia la voce overheads (che gli
Uffici,  nel caso di Multilink, hanno assimilato alla somma dei costi
di  IT e di quelli comuni e di struttura) da un lato conterrebbe voci
di  costo  non correlate alla fornitura del servizio di terminazione,
dall'altro  non  conterrebbe  proprio i citati costi di IT in quanto,
dalla  relazione allegata alla delibera n. 692/07/CONS, si desume che
detti costi sarebbero contabilizzati separatamente.
  Secondo  Multilink  i  costi di IT, che sono stimabili in un 5% dei
costi   di   terminazione   totali,  dovrebbero  essere  riconosciuti
separatamente  dai  costi  generali  e  di  struttura  per un importo
addizionale  di  circa 0,078€cent/min. L'operatore evidenzia altresi'
che i propri costi comuni e di struttura, differentemente dal caso di
BT  Italia,  sono  da classificarsi tra i costi indiretti e non tra i
costi  c.d.  non  attribuibili,  cioe'  per  i quali non e' possibile
individuare  un  nesso  di  causalita'  diretta  o indiretta. Secondo
Multilink,  l'elevata  incidenza  degli stessi e' legata alle proprie
minori  economie  di  scala  ed  alla  tipologia  di clientela affari
servita.  L'incidenza  totale della correzione richiesta da Multilink
alla  luce  delle precedenti osservazioni, a valle del riconoscimento
temporaneo  dei  costi  non  recuperabili,  e'  valutabile  in  circa
0,625€cent/min.

  3.2 Le valutazioni dell'Autorita'
  Relativamente  alla  valutazione del driver di accesso, l'Autorita'
sottolinea  che,  in  un  modello FDC, i costi legati alla c.d. spare
capacity, purche' corrispondenti ad un dimensionamento ottimale delle
risorse di rete (costi efficienti), possono certamente allocarsi, pro
quota, anche ai servizi regolati.
  In  linea  generale,  la  corretta valutazione della quota di spare
capacity  attribuibile  a  due  servizi  che  condividono la medesima
risorsa trasmissiva richiederebbe la conoscenza puntuale delle misure
di utilizzo medio della risorsa da parte dei servizi stessi. In altre
parole,   conoscendo  il  numero  di  canali  equivalenti  mediamente
impiegati  dal  traffico  dati  ed  il  numero  di canali equivalenti
mediamente  impiegati dal traffico voce, il costo dell'intera risorsa
trasmissiva  (e dunque anche della spare capacity) andrebbe ripartito
in  funzione del rapporto tra dette quantita' ed il totale dei canali
equivalenti mediamente utilizzati.
  Orbene,  l'informazione  sull'uso  medio della risorsa da parte del
secondo   servizio  appare  desumibile  solo  in  via  indiretta  dai
documenti prodotti. Multilink non ha infatti fornito un valore per il
numero  di  canali  equivalenti  mediamente  utilizzati  da parte del
traffico dati, ma il valore minimo di capacita' garantita agli utenti
ed  un  numero  di "ulteriori canali dedicabili ad Internet" "su base
statistica".  Stante  che  la  quantita' in oggetto viene definita da
Multilink  come  "opzionale" e non come banda media, appare opportuno
non applicare il criterio di ripartizione basato sull'uso medio delle
risorse, ma piuttosto ricorrere, in subordine, ad un criterio diverso
e piu' robusto per la ripartizione dei costi.
  In  particolare  si  osserva  che nelle reti integrate voce e dati,
tutta  la  capacita'  non  impiegata  dal  traffico  voce e' sempre a
disposizione del traffico dati. Le osservazioni di Multilink circa la
necessita' di prevedere spare capacity per il traffico vocale al fine
di  soddisfare  i  picchi  senza riduzione del grado di servizio sono
certamente  corrette  se riferite ad una rete monoservizio, ma mal si
applicano  invece  ad  una rete dual play (quale quella di Multilink)
dove  il  traffico vocale - grazie alla sua piu' elevata priorita' -,
puo'  impiegare,  nei  periodi  di  picco  di  domanda,  la capacita'
altrimenti utilizzata dal traffico dati, mantenendo dunque la propria
qualita'  di  servizio a detrimento di quella della seconda tipologia
di traffico offerto.
  Il  normale  dimensionamento  della  banda  trasmissiva  totale  in
rapporto  alla  banda  minima  dedicata  al traffico dati (usualmente
molto  piccola rispetto alla prima) e', dunque, in genere sufficiente
a  garantire  una  elevata  qualita' dei servizi voce anche durante i
periodi  di  picco di domanda, restando, nei periodi non di picco, la
capacita'  inutilizzata  a  completa  disposizione del traffico dati.
Sulla  base  di tali valutazioni, il driver di ripartizione dei costi
di accesso puo' essere ottenuto attribuendo i costi di spare capacity
integralmente ai servizi dati risulta pari a 22,73%.
  Con  riferimento  ai  driver  per  le  risorse  di  trasporto  e di
commutazione,  l'Autorita'  rileva  che  le  statistiche  di traffico
impiegate  nelle  valutazioni degli Uffici e basate sui dati prodotti
da  altri  operatori,  comprendono  effettivamente anche una quota di
traffico  in dial-up dovuta all'uso di servizi di raccolta FRIACO. In
tal  senso, stante il fatto che l'operatore Multilink dichiara di non
offrire  tale  tipologia  di  traffico potendo ricorrere ovunque agli
accessi  proprietari WLL, l'Autorita' ritiene condivisibile l'impiego
del  valore  del  25,5% come rapporto tra il traffico in terminazione
vocale  ed  il  traffico totale in transito e quindi di modificare in
tal  senso l'analisi degli Uffici (che invece ponevano tale grandezza
tra il 7% ed il 17%).
  Lasciando  immutate  le  restanti  valutazioni, avendo eliminato le
incertezze  sui  valori  per il driver di trasporto e commutazione di
cui  alla  relazione  dell'8  marzo  2008,  il  costo del servizio di
terminazione  viene  a  collocarsi attorno nell'intorno del valore di
1,74€cent/min.
  Circa   l'ultimo   punto   sollevato   da   Multilink,   ossia   la
valorizzazione  dei  costi  di  IT,  l'Autorita'  sottolinea  che  la
contabilita'  di  BT  Italia, per quanto riporti indicazione separata
dei  costi  di IT, include tale voce di costo nell'aggregato overhead
insieme  quindi  ai  costi generali e di struttura. La limitazione al
10%  adottata  con  la  delibera  n. 692/07/CONS riguarda pertanto la
somma   dei  costi  di  IT  e  dei  costi  generali  e  di  struttura
propriamente detti.
  Peraltro,  nel  caso di Multilink, come nel caso di BT Italia, tali
ultime  voci  di  costo  da  un  lato includono costi commerciali non
pertinenti   ai   servizi   all'ingrosso,   dall'altro   non  possono
considerarsi costi indiretti in quanto non vi sono misure di utilizzo
rilevanti  ai  fini  dell'attribuzione  degli  stessi  ai  servizi di
terminazione.  Tanto  premesso,  l'Autorita' conferma la decisione di
limitare  l'ammontare  di  tali  costi  al 10% dei costi di rete gia'
allocati,  analogamente  a quanto gia' previsto nel caso di BT Italia
con la delibera n. 692/07/CONS.

  4 Decisioni conclusive dell'Autorita' sulla richiesta di deroga
  In considerazione di quanto espresso precedentemente, si ritiene di
approvare l'istanza di deroga avanzata dall'operatore Multilink (oggi
Infracom  Network  Application) fissando come prezzo di terminazione,
per il periodo compreso tra il 30 marzo 2007 ed il 30 giugno 2007, il
valore di 1,74€cent/min.
  L'Autorita'   ritiene  altresi'  opportuno,  in  linea  con  quanto
previsto  all'art.  40  comma  8  della  delibera n. 417/06/CONS, che
l'operatore  provveda a fornire, ai fini dell'efficacia del valore su
indicato,  una relazione redatta da una societa' di revisione, scelta
tra  quante  risultano  iscritte  all'apposito  albo tenuto presso la
Commissione   nazionale   per  le  societa'  e  la  borsa,  ai  sensi
dell'articolo  161  del  testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio  1998,  n.  58,  che  certifichi che i dati utilizzati nella
richiesta di deroga sono stati, nel loro complesso, predisposti sulla
base  delle  risultanze  contabili  del  bilancio  dell'esercizio  di
riferimento.
  Al  fine  di  accertare l'assenza di doppio ristoro del costo degli
apparati  in sede cliente, la relazione dovra' altresi' analizzare la
causalita'  dei  costi  e  dei ricavi concernenti gli apparti in sede
d'utente, e certificare che i costi degli apparati in sede di utente,
attribuiti  al  servizio  di terminazione, non siano anche remunerati
dai  clienti.  La relazione dovra' inoltre certificare l'orientamento
al  costo dei prezzi definiti tra Multilink S.p.A. ed Infracom Italia
S.p.A.  per  i  servizi  di interconnessione e di accesso forniti nel
2006 ed afferenti ai costi presentati a giustificazione del prezzo di
terminazione richiesto.
  L'Autorita'  ritiene  inoltre  opportuno,  ove  possibile, che tale
relazione venga predisposta dalla medesima societa' incaricata per la
revisione  del  bilancio pubblico per l'anno di riferimento e che sia
sottoposta  all'approvazione  dei  competenti organi societari, prima
dell'invio all'Autorita'. L'efficacia dell'applicazione del prezzo di
cui   al  presente  provvedimento  deve  ritenersi  subordinata  alla
presentazione di tale relazione.
  RITENUTO  che  l'analisi tecnica che sorregge le determinazioni che
precedono   risiede,   oltre   che  nelle  superiori  argomentazioni,
nell'allegato A alla presente delibera;
  UDITA  la  relazione  dei  commissari  Nicola  D'Angelo  e  Stefano
Mannoni,  relatori  ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

                              DELIBERA

                             Articolo 1.

  1.  Il  prezzo  del  servizio di terminazione delle chiamate vocali
sulla  rete  dell'operatore  Multilink  S.p.A. - ora Infracom Network
Application  S.p.A.  non puo' essere maggiore di 1,74€cent/min per il
periodo 30 marzo 2007 - 30 giugno 2007.