IL DIRIGENTE GENERALE
            della Direzione V del Dipartimento del tesoro

  Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 387;
  Visto  il  decreto-legge  3 maggio  1991,  n. 143,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  5 luglio  1991,  n. 197,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  2007,  n. 231, che ha
attuato   le   direttive   2005/60/CE  e  2006/70/CE  riguardanti  la
prevenzione   dell'utilizzo   del  sistema  finanziario  a  scopo  di
riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di finanziamento
del terrorismo;
  Vista   la   legge   24 novembre   1981,   n. 689,   e   successive
modificazioni;
  Visto  l'art.  26  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
16 luglio  2003  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 settembre
2003,  n. 209)  che  ha  modificato  la  struttura  organizzativa del
Dipartimento del tesoro;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica del 30 gennaio
2008,  n. 43  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2008,
supplemento  ordinario  n. 62/L) sulla riorganizzazione del Ministero
dell'economia e delle finanze;
  Visto   il  decreto  del  capo  della  Direzione  V  -  prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali del 21 aprile
2006,  n. 43726  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 27 maggio
2006,  n. 122)  che  ha delegato alcune delle attribuzioni in materia
diantiriciclaggio  alle  direzioni territoriali dell'economia e delle
finanze (gia' direzioni provinciali dei servizi vari);
  Ravvisata  l'esigenza  di  modificare  tale delega, a seguito della
nuova  normativa  in  materia di antiriciclaggio, e di estendere, dal
1° settembre    2008,   la   delega   alla   Direzione   territoriale
dell'economia e delle finanze di Bolzano;

                              Decreta:

  1.   L'esercizio   delle   funzioni   in  materia  di  procedimenti
amministrativi   sanzionatori   antiriciclaggio,  limitatamente  alle
violazioni  delle  disposizioni dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge
5 luglio  1991,  n. 197,  nonche'  dell'art. 49, commi 1, 5, 6, 7 del
decreto  legislativo 21 novembre 2007, n. 231, il cui importo non sia
superiore  a  Euro  250.000  e'  delegato alle direzioni territoriali
dell'economia   e   delle   finanze   nella   persona  del  direttore
pro-tempore,  in base alle tabelle allegate al presente provvedimento
di  cui  costituiscono parte integrante e che ne individuano l'ambito
di competenza territoriale.
  2. L'esercizio delle funzioni e' attribuito sulla base del luogo in
cui  la  violazione e' stata commessa o, se non conosciuto, del luogo
in cui il fatto e' stato accertato.
  3.  I  soggetti  tenuti a segnalare o a contestare le violazioni di
cui  al  comma  1  trasmettono  rispettivamente  le segnalazioni e le
contestazioni  alla  Direzione  territoriale  dell'economia  e  delle
finanze  competente  per  territorio  secondo  i  criteri  di  cui al
comma 2.
  4.  Le  controversie  sulla  competenza  territoriale  che  possano
sorgere  fra  le direzioni territoriali dell'economia e delle finanze
sono  risolte  dal dirigente generale della Direzione V - prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali, Dipartimento
del tesoro, Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il  presente  decreto abroga e sostituisce il decreto del 21 aprile
2006,  n. 43726,  verra'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il 28 luglio 2008.
    Roma, 22 luglio 2008
                                       Il dirigente generale: Maresca