IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19; Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Gelardini Marco, nato il 23 luglio 1962 ad Aarau (Svizzera), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 come sopra modificato, il riconoscimento del titolo professionale di ingegnere conseguito in svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale - e l'esercizio in Italia della medesima professione; Considerato che ha conseguito un titolo accademico «Diplom als Ingenieur HTL, in Automobiltechnik» rilasciato dalla «Scuola per gli Ingegneri» di Biel nell'ottobre 1995; Considerato che dalla attestazione della Autorita' competente detto titolo configura una formazione regolamentata; Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nelle sedute del 14 dicembre 2006, dell'8 febbraio e del 20 giugno 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate; Viste le differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della medesima professione e quella di cui e' in possesso l'istante, si e' ritenuto necessario applicare delle misure compensative; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra modificato; Decreta: Art. 1. Al sig. Gelardini Marco, nato il 23 luglio 1962 ad Aarau (Svizzera), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione B - settore industriale e l'esercizio della medesima professione in Italia.