IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione
della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione
della direttiva n. 2001/19;
  Visto  l'art.  9  e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n.
364,  contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunita'
europea  ed  i  suoi  Stati membri, da una parte, e la Confederazione
Svizzera,  dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto
a Lussemburgo il 21 giugno 1999;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza del sig. Gelardini Marco, nato il 23 luglio 1962 ad
Aarau  (Svizzera),  cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi
dell'art.   12   del  decreto  legislativo  n.  115/1992  come  sopra
modificato,  il  riconoscimento del titolo professionale di ingegnere
conseguito  in svizzera ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri
sezione  B  -  settore  industriale  -  e l'esercizio in Italia della
medesima professione;
  Considerato  che  ha  conseguito  un  titolo accademico «Diplom als
Ingenieur  HTL, in Automobiltechnik» rilasciato dalla «Scuola per gli
Ingegneri» di Biel nell'ottobre 1995;
  Considerato che dalla attestazione della Autorita' competente detto
titolo configura una formazione regolamentata;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nelle sedute
del 14 dicembre 2006, dell'8 febbraio e del 20 giugno 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale degli ingegneri nelle sedute sopra indicate;
  Viste  le  differenze  tra  la  formazione accademico-professionale
richiesta  in  Italia  per  l'esercizio  della medesima professione e
quella  di  cui  e'  in possesso l'istante, si e' ritenuto necessario
applicare delle misure compensative;
  Visto  l'art.  6,  n.  1  del decreto legislativo n. 115/1992, come
sopra modificato;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Al   sig.   Gelardini  Marco,  nato  il  23 luglio  1962  ad  Aarau
(Svizzera),   cittadino   italiano,   e'   riconosciuto   il   titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo   degli   «ingegneri»  sezione B  -  settore  industriale  e
l'esercizio della medesima professione in Italia.