IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il  decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione
della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio,
relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche
professionali;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005,  relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328,  contenente  «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista   l'istanza  della  sig.ra  Sumska  Olena  nata  a  Celabinsk
(Ucraina)  il 14 ottobre 1966, cittadina ucraina, diretta a ottenere,
ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra indicato decreto legislativo, il
riconoscimento  del  titolo ucraino di biologo", ai fini dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «biologo»;
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
«Dyplom YB ib biologia"» conseguito presso l' «Istituto universitario
statale  di  pedagogia  T.G.  Shevchenko"»  di Voroshylovgrad in data
19 giugno 1991;
  Considerato  inoltre  che  la  richiedente  ha presentato copia del
libretto di lavoro;
  Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella
seduta del 23 maggio 2008;
  Preso  atto  del  conforme  parere  in  atti del rappresentante del
Consiglio nazionale di categoria;
  Considerato  che  la  richiedente  ha  una formazione professionale
completa  ai  fini  dell'esercizio  in  Italia  della  professione di
«biologo»  - sez. A -, come risulta dai certificati prodotti, per cui
non appare necessario applicare le misure compensative;
  Considerato  che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso
scaduto ed e' in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza
del  modulo  tradizionale  e  consente  allo  straniero di godere dei
diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;
  Visto   l'art.   49,  comma 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

                              Decreta:

  Alla  sig.ra  Sumska Olena nata a Celabinsk (Ucraina) il 14 ottobre
1966,  cittadina  ucraina, e' riconosciuto il titolo professionale di
cui  in  premessa  quale  titolo valido per l'iscrizione all'albo dei
«biologi»" - sez. A - e l'esercizio della professione in Italia.
    Roma, 16 luglio 2008

                                       Il direttore generale: Frunzio