IL DIRETTORE GENERALE
                   della sicurezza degli alimenti
                         e della nutrizione
  Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato
dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la
disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande;
  Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale
n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle
norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del
10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno
1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290,  relativo  al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione  alla  produzione, alla immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
  Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003, n. 65, concernente
l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati
pericolosi;
  Vista  la  domanda  presentata  in data 10 maggio 2005 dall'Impresa
AGRIMIX  S.r.l.  con  sede  legale in Viale Citta' d'Europa, 681 Roma
diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto fitosanitario
denominato RAGNOSTOP COMBI;
  Accertato  che la classificazione proposta dall'Impresa e' conforme
al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;
  Visto  il parere favorevole espresso in data 18 dicembre 2007 dalla
Commissione  Consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 194;
  Ritenuto  di limitare la validita' della autorizzazione provvisoria
al  tempo  determinato  in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del
presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni
comunitarie   che   saranno  stabilite  al  termine  della  revisione
comunitaria per le sostanze attive: DICOFOL - EXITIAZOX;
  Vista  la  nota  dell'Ufficio in data 21 dicembre 2007 con la quale
sono  stati  richiesti  gli  atti definitivi e l'impegno a presentare
l'ulteriore  documentazione  eventualmente  ritenuta necessaria dalla
Commissione Consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;
  Vista  la  nota  in  data  21 marzo  2008  dalla  quale risulta che
l'impresa  ha  ottemperato  a  quanto  richiesto  dall'Ufficio  ed ha
comunicato  di  voler  preparare  il  prodotto fitosanitario medesimo
negli stabilimenti dell'imprese:
    Althaller Italia S.r.l. - San Colombano al Lambro (MI);
    Scam S.p.a. - Strada Bellaria, 164 (MO);
    Terranalisi S.r.l. - Renazzo di Cento (FE);
  Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale
8 luglio 1999;

                              Decreta:

  A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni
5  (cinque)  fermo  restando  l'esito delle valutazioni connesse agli
ulteriori   dati   richiesti   senza   pregiudizio   per   l'iter  di
registrazione,  l'Impresa  AGRIMIX  S.r.l.  con  sede legale in Viale
Citta'  d'Europa,  681  Roma  e'  autorizzata a porre in commercio il
prodotto   fitosanitario   IRRITANTE   -  PERICOLOSO  PER  L'AMBIENTE
denominato  RAGNOSTOP  COMBI  con  la  composizione e alle condizioni
indicate nelle etichette allegate al presente decreto.
  Il    prodotto    e'    confezionato   nelle   taglie   da:   litri
0,1-0,2-0,25-0,5-1-2-3-4-5-10  Il  prodotto in questione e' preparato
negli stabilimenti dell'imprese:
    Althaller   Italia   S.r.l.  -  San  Colombano  al  Lambro  (MI),
autorizzato con decreto del 17 febbraio 1981 e 1° febbraio 2000.
    Scam S.p.a. -- Strada Bellaria, 164 (MO), autorizzato con decreto
del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990
    Terranalisi  S.r.l.  -  Renazzo  di  Cento  (FE), autorizzato con
decreto del 5 febbraio 1987 e 24 gennaio 1997
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12653
  Il  presente  decreto  e  le  etichette  allegate,  con le quali il
prodotto  deve  essere  posto  in commercio, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata.
    Roma, 29 maggio 2008
                                      Il direttore generale: Borrello