Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali,   della  Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28
dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di intervento
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  comprendono le misure
necessarie  e  urgenti  per  attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire,   unitamente   agli   altri  provvedimenti  indicati  nel
Documento di programmazione (( economico-finanziaria )) per il 2009:
    a)  un  obiettivo  di  indebitamento  netto delle amministrazioni
pubbliche  che  risulti  pari  al  2,5  per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e
allo  0,1  per  cento  nel  2011  nonche' a mantenere il rapporto tra
debito  pubblico  e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
    b)  la  crescita  del  tasso  di incremento del PIL rispetto agli
andamenti  tendenziali  per  l'esercizio in corso e per il successivo
triennio  attraverso  l'immediato  avvio  di maggiori investimenti in
materia   di   innovazione   e   ricerca,   sviluppo   dell'attivita'
imprenditoriale,  efficientamento  e  diversificazione delle fonti di
energia,  potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione
e  rilancio  delle  privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle   citta'   nonche'  attraverso  interventi  volti  a  garantire
condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di  acquisto  delle  famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita'  di  impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di
lavoro  tali  da  determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.
    ((  1-bis.  In  via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno
2009  contiene  esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al
suo  contenuto  tipico  con  l'esclusione di disposizioni finalizzate
direttamente  al  sostegno  o  al  rilancio  dell'economia nonche' di
carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico )).