IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
                            e dei servizi

  Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, e
successive  modifiche  ed integrazioni, concernente la produzione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli
stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi
della Comunita' economica europea;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 1164 del
24 dicembre  1969  e  le  successive  modificazioni  ed  integrazioni
intervenute  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 18 maggio
1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie  generale  -  n. 301 del 19 novembre 1974, concernente le norme
regolamentari  per  l'applicazione  del  decreto del Presidente della
Repubblica  24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione
e  sul  commercio  dei  materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite;
  Visto  il  decreto  ministeriale  2 luglio 1991, n. 290, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.   209  del  6 settembre  1991,  relativo  a  «Regolamento  recante
l'indicazione   supplementare   in   etichetta  per  i  materiali  di
moltiplicazione della vite»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82
del   9 aprile   2005,  recante  «Norme  di  commercializzazione  dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  7 luglio  2006,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
211  dell'11 settembre  2006, recante «Recepimento della direttiva n.
2005/43/CE  della  Commissione  del  23 giugno 2005, che modifica gli
allegati  della  direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite»;
  Visto  il  decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  214, recante
«Attuazione  della  direttiva  2002/89/CE,  concernente  le misure di
protezione  contro  l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e sue successive
modifiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale - n. 35
del   12 febbraio   1998,  recante  «Procedura  per  l'ottenimento  e
l'iscrizione  di  selezioni  clonali  di varieta' di vite al Catalogo
nazionale delle varieta' di vite»;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n.
139  del  18 giugno  2001,  recante  «Approvazione  del protocollo di
selezione»   clonale»,   successivamente   modificato   dal   decreto
ministeriale  24 giugno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  -  serie generale - n. 201 del 28 agosto
2002;
  Ritenuto  necessario  stabilire  il  protocollo  fitosanitario  per
completare  ed  aggiornare  quanto  disposto  dall'art.  1 del citato
decreto  ministeriale  22 dicembre  1997 e per adeguare i processi di
selezione  clonale  alle  norme  ed ai requisiti stabiliti dal citato
decreto ministeriale 7 luglio 2006;
  Considerato  che il Comitato nazionale per la classificazione delle
varieta'  di  vite,  istituito  con  decreto ministeriale 28 dicembre
2001,  ha espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto
provvedimento nella seduta del 15 aprile 2008;

                              Decreta:


                           Articolo unico

  1.   La   selezione   clonale   delle  varieta'  di  vite  ai  fini
dell'iscrizione  dei  relativi  doni  nel  registro  nazionale  delle
varieta'  di  vite  avviene  secondo  le  disposizioni  contenute nei
protocolli tecnici allegati al presente decreto.
  2.  Le  disposizioni  previste  dal presente decreto si applicano a
partire dal 1° gennaio 2009.
  3.  In  via  transitoria,  sono escluse dagli obblighi previsti dal
presente  decreto  le  selezioni  clonali per le quali l'impianto dei
campi  di  confronto,  previsti  dall'art. 2 del decreto ministeriale
22 dicembre 1997, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008.
  4.  Le  disposizioni  transitorie  di  cui  al  comma precedente si
applicano fino al 31 dicembre 2018.
  5.  Sono  escluse  da  detta  selezione  le  varieta'  di vite ed i
relativi doni geneticamente modificati.
  Il  presente  decreto,  registrato  presso gli organi di controllo,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2008
                                         Il dirigente generale: Blasi