IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
e dei servizi
Vista la direttiva del Consiglio n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente la produzione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli
stessi ad imprenditori vivaistici e ad agricoltori residenti in Paesi
della Comunita' economica europea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del
24 dicembre 1969 e le successive modificazioni ed integrazioni
intervenute con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n.
543, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale - n. 301 del 19 novembre 1974, concernente le norme
regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione
e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite;
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n. 209 del 6 settembre 1991, relativo a «Regolamento recante
l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di
moltiplicazione della vite»;
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 82
del 9 aprile 2005, recante «Norme di commercializzazione dei
materiali di moltiplicazione vegetativa della vite»;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
211 dell'11 settembre 2006, recante «Recepimento della direttiva n.
2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli
allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della
vite»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante
«Attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di
protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali» e sue successive
modifiche;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- serie generale - n. 35
del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e
l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo
nazionale delle varieta' di vite»;
Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.
139 del 18 giugno 2001, recante «Approvazione del protocollo di
selezione» clonale», successivamente modificato dal decreto
ministeriale 24 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale - n. 201 del 28 agosto
2002;
Ritenuto necessario stabilire il protocollo fitosanitario per
completare ed aggiornare quanto disposto dall'art. 1 del citato
decreto ministeriale 22 dicembre 1997 e per adeguare i processi di
selezione clonale alle norme ed ai requisiti stabiliti dal citato
decreto ministeriale 7 luglio 2006;
Considerato che il Comitato nazionale per la classificazione delle
varieta' di vite, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre
2001, ha espresso il proprio avviso favorevole all'adozione di detto
provvedimento nella seduta del 15 aprile 2008;
Decreta:
Articolo unico
1. La selezione clonale delle varieta' di vite ai fini
dell'iscrizione dei relativi doni nel registro nazionale delle
varieta' di vite avviene secondo le disposizioni contenute nei
protocolli tecnici allegati al presente decreto.
2. Le disposizioni previste dal presente decreto si applicano a
partire dal 1° gennaio 2009.
3. In via transitoria, sono escluse dagli obblighi previsti dal
presente decreto le selezioni clonali per le quali l'impianto dei
campi di confronto, previsti dall'art. 2 del decreto ministeriale
22 dicembre 1997, sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2008.
4. Le disposizioni transitorie di cui al comma precedente si
applicano fino al 31 dicembre 2018.
5. Sono escluse da detta selezione le varieta' di vite ed i
relativi doni geneticamente modificati.
Il presente decreto, registrato presso gli organi di controllo,
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2008
Il dirigente generale: Blasi