IL DIRETTORE GENERALE
          delle risorse umane e delle professioni sanitarie
  Vista l'istanza con la quale la sig.ra Avendaño Danie1la, cittadina
italiana,  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo di «Odontologo»
conseguito  in  Venezuela,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della
professione di odontoiatra;
  Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo
unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma
dell'art.  1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del
Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed
in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il
riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di
una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei
cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e
di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli
abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione
agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai
cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
  Vista la decisione della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16
del  decreto  legislativo  9 novembre  2007, n. 206, gia' art. 12 del
decreto  legislativo  n.  115/1992,  che nella riunione del 14 luglio
2005 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa
ai   sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  23  del  citato  decreto
legislativo  n.  206/2007, gia' art. 6 del citato decreto legislativo
n. 115/1992;
  Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 11 giugno
2007  e  21  luglio  2008,  ai  sensi dell'art. 23 del citato decreto
legislativo  n.  206/2007,  a seguito della quale la signora Avendaño
Daniella e' risultata idonea;
  Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il
riconoscimento del titolo di odontoiatra;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  «Odontologo»  rilasciato in data 30 luglio 1999
dalla  «Universidad  Central de Venezuela», Caracas (Venezuela), alla
signora  Avendaño  Daniella,  nata a Caracas (Venezuela) il 25 luglio
1973,  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in
Italia della professione di odontoiatra;
  2. La  dott.ssa  Avendaño  Daniella e' autorizzata ad esercitare in
Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di
odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e
degli odontoiatri territorialmente competente.
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto
del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il
sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde
efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 agosto 2008
                                      Il direttore generale: Leonardi