IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa; la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto, altresi', il secondo periodo del citato comma 521, in base al quale, nell'ambito delle medesime risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007; Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi; Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008 presso la regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali; Visto l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 9 gennaio 2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Valeo S.p.A. ed alla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1), 2) e 3); Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 9 gennaio 2008, la Regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la Valeo S.p.A. dei benefici della CIGS in deroga, per un numero massimo mensile pari a 45 lavoratori, in forza presso l'unita' aziendale di Ferentino (Frosinone), con decorrenza dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008; Considerato il D.D.R. n. 33 del 29 febbraio 2008, con il quale e' stata disposta la prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per il periodo dal 27 settembre 2007 al 31 dicembre 2007, a favore di un massimo mensile di 50 lavoratori in forza alla Valeo S.p.A. - Divisione termico motore di Ferentino; Verificato il rispetto del citato art. 2, comma 521, secondo periodo, della legge n. 244 del 2007; Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»; Vista l'istanza di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, per un numero complessivo di 88 lavoratori, redatta su modello CIGS/SOLID-1, datata 25 gennaio 2008 e pervenuta l'8 febbraio 2008; Considerata la «Scheda 1/A», allegata alla predetta istanza, dalla quale si evince la disponibilita' della Societa' ad anticipare il trattamento ai lavoratori, nonche' il ricorso al sistema della rotazione, con previsione di un numero massimo mensile di 45 beneficiari «a zero ore con rotazione», da estrarre dall'organico complessivo di 88 dipendenti; Valutata come mero errore materiale la precisazione che individua a «settembre 2007», nel riquadro «dettaglio mensile delle sospensioni» della scheda 1/A, il mese iniziale del trattamento richiesto, in quanto implicitamente corretta da quanto dichiarato a pagina 2, riquadro B, dell'istanza stessa; Vista la rimanente documentazione allegata all'istanza e, in particolare, la «Scheda preliminare per concessione C.I.G.S. in deroga 2008», la dichiarazione di responsabilita' e la lettera d'impegno; Vista l'ulteriore documentazione dell'11 luglio 2008, pervenuta, in originale, in data 14 luglio 2008, consistente negli elenchi aggiornati dei lavoratori beneficiari e recante la dichiarazione che trattasi di dipendenti assunti tutti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianita' superiore a 90 giorni al momento della presentazione dell'istanza; Considerato che la Valeo S.p.A. e' stata sottoposta alle verifiche di rito in data 13 dicembre 2007 e che dalla relazione ispettiva prot. n. 1140 del 29 gennaio 2008 non sono emersi motivi ostativi alla prima concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga; Ritenuto, per quanto precede, di concedere la prima proroga del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' concessa la prima proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 9 gennaio 2008, in favore del personale della Valeo S.p.A., con sede legale in via Asti n. 89 - Santena (Torino) ed una unita' aziendale interessata al trattamento, Divisione Termico Motore, sita in Ferentino (Frosinone), localita' Laghetto, s.n.c., per un massimo mensile di 45 lavoratori, sospesi a zero ore, con rotazione, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2008, compresi nell'allegato elenco generale, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., in quanto il pagamento e' anticipato ai dipendenti dalla societa' stessa.