IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,   recante   disposizioni,   in   attesa   della   riforma  degli
ammortizzatori  sociali,  sulla concessione o proroga, in deroga alla
vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,   in   particolare,   il  primo  periodo  del  sopraindicato
comma 521,  che  prevede,  entro  determinati  limiti  di  spesa;  la
possibilita'  per  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di
disporre,  entro  il  31 dicembre  2008,  la concessione, anche senza
soluzioni  di  continuita',  degli  ammortizzatori sociali, in deroga
alla  vigente  normativa,  nel  caso  di  programmi  finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionale,  anche  con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali;
  Visto,  altresi',  il secondo periodo del citato comma 521, in base
al  quale,  nell'ambito  delle medesime risorse finanziarie di cui al
primo   periodo,   i  trattamenti  concessi  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 1190,  della  legge  27 dicembre  2006,  n. 296, possono essere
prorogati,  con  decreto  del  Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
qualora  i  piani  di  gestione  delle  eccedenze  gia'  definiti  in
specifici   accordi   in  sede  governativa  abbiano  comportato  una
riduzione  nella  misura  almeno  del  10  per  cento  del numero dei
destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007;
  Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e  delle  finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art.
2,  comma 521,  della  legge  24 dicembre  2007,  n.  244, a diciotto
Regioni;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   1   del   predetto   decreto
interministeriale,  che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla
concessione  o  alla  proroga  in  deroga  alla  vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate nella Regione Lazio;
  Considerato   quanto   convenuto,   nell'accordo   governativo  del
28 febbraio  2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale
Rosa   Rinaldi  e  dall'Assessore  al  lavoro,  pari  opportunita'  e
politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi;
  Visto l'accordo quadro sottoscritto in data 28 marzo 2008 presso la
regione  Lazio,  dai  rappresentanti  della  stessa, di Italia Lavoro
S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;
  Visto  l'accordo sottoscritto, presso la regione Lazio, assessorato
lavoro,  pari  opportunita'  e politiche giovanili, in data 9 gennaio
2008, tra la regione medesima e le parti sociali, relativo alla Valeo
S.p.A.  ed  alla Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.A., e letti, in
particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 1), 2) e 3);
  Considerato  che,  nel  verbale  del suddetto accordo del 9 gennaio
2008,  la  Regione  Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento
per  la Valeo S.p.A. dei benefici della CIGS in deroga, per un numero
massimo  mensile  pari  a  45  lavoratori,  in  forza presso l'unita'
aziendale  di  Ferentino  (Frosinone),  con decorrenza dal 1° gennaio
2008 al 30 giugno 2008;
  Considerato  il  D.D.R. n. 33 del 29 febbraio 2008, con il quale e'
stata  disposta la prima concessione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente normativa, per il
periodo  dal  27 settembre  2007  al 31 dicembre 2007, a favore di un
massimo  mensile  di  50  lavoratori  in  forza  alla  Valeo S.p.A. -
Divisione termico motore di Ferentino;
  Verificato  il  rispetto  del  citato  art.  2,  comma 521, secondo
periodo, della legge n. 244 del 2007;
  Tenuti  presenti  i  principi  di  cui  alla  nota  della Direzione
generale    degli    ammortizzatori   sociali   e   degli   incentivi
all'occupazione,  prot.  n.  14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad
oggetto:  «Ammortizzatori  sociali  in  deroga ex art. 1, comma 1190,
legge  n.  296/2006  (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n.
40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;
  Vista   l'istanza  di  proroga  del  trattamento  straordinario  di
integrazione   salariale,  in  deroga  alla  vigente  normativa,  dal
1° gennaio  2008  al  30 giugno 2008, per un numero complessivo di 88
lavoratori, redatta su modello CIGS/SOLID-1, datata 25 gennaio 2008 e
pervenuta l'8 febbraio 2008;
  Considerata  la «Scheda 1/A», allegata alla predetta istanza, dalla
quale  si  evince  la  disponibilita' della Societa' ad anticipare il
trattamento  ai  lavoratori,  nonche'  il  ricorso  al  sistema della
rotazione,  con  previsione  di  un  numero  massimo  mensile  di  45
beneficiari  «a  zero  ore  con rotazione», da estrarre dall'organico
complessivo di 88 dipendenti;
  Valutata come mero errore materiale la precisazione che individua a
«settembre  2007», nel riquadro «dettaglio mensile delle sospensioni»
della  scheda  1/A,  il  mese  iniziale del trattamento richiesto, in
quanto  implicitamente  corretta  da  quanto  dichiarato  a pagina 2,
riquadro B, dell'istanza stessa;
  Vista  la  rimanente  documentazione  allegata  all'istanza  e,  in
particolare,  la  «Scheda  preliminare  per  concessione  C.I.G.S. in
deroga  2008»,  la  dichiarazione  di  responsabilita'  e  la lettera
d'impegno;
  Vista l'ulteriore documentazione dell'11 luglio 2008, pervenuta, in
originale,   in  data  14  luglio  2008,  consistente  negli  elenchi
aggiornati  dei lavoratori beneficiari e recante la dichiarazione che
trattasi  di dipendenti assunti tutti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e con anzianita' superiore a 90 giorni al momento della
presentazione dell'istanza;
  Considerato  che la Valeo S.p.A. e' stata sottoposta alle verifiche
di  rito  in  data  13  dicembre 2007 e che dalla relazione ispettiva
prot.  n.  1140  del  29 gennaio 2008 non sono emersi motivi ostativi
alla  prima  concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di concedere la prima proroga del
trattamento   di  integrazione  salariale,  in  deroga  alla  vigente
normativa, in favore dei lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  1.  Ai  sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e' concessa la prima proroga del trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  in  deroga alla normativa vigente, definita
nell'accordo  intervenuto  presso  la regione Lazio in data 9 gennaio
2008,  in favore del personale della Valeo S.p.A., con sede legale in
via Asti n. 89 - Santena (Torino) ed una unita' aziendale interessata
al   trattamento,   Divisione   Termico  Motore,  sita  in  Ferentino
(Frosinone), localita' Laghetto, s.n.c., per un massimo mensile di 45
lavoratori,  sospesi  a  zero  ore, con rotazione, per il periodo dal
1° gennaio  2008  al  30  giugno  2008, compresi nell'allegato elenco
generale,    che    costituisce   parte   integrante   del   presente
provvedimento,   senza  pagamento  diretto  ai  lavoratori  da  parte
dell'I.N.P.S.,  in  quanto  il  pagamento e' anticipato ai dipendenti
dalla societa' stessa.