IL DIRETTORE PER I GIOCHI
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme
per  l'istituzione  del  gioco  del Bingo ai sensi dell'art. 16 della
legge 13 maggio 1999, n. 133;
  Vista la Direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con
la  quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo
e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella
Gazzetta  ufficiale,  foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre
2000,  per  l'assegnazione  di  ottocento concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000
con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento
in concessione della gestione del gioco del Bingo;
  Visti  i  decreti  direttoriali  16 novembre  2000 e 6 luglio 2001,
concernenti  l'approvazione  del  piano di distribuzione territoriale
delle sale destinate al gioco del Bingo;
  Visto  il  decreto  direttoriale  11  luglio 2001 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con
il  quale e' stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la
gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
  Vista la sentenza n. 7298/2002 in data 15 maggio 2002, con la quale
il  T.A.R.  Lazio,  in  primo  luogo, ha respinto il ricorso proposto
dalla  societa'  Playmat  Station S.r.l. avverso il citato decreto 11
luglio  2001,  in  base  al  quale  la suddetta societa' e' risultata
collocata  al  terzo  posto  nella  graduatoria  della  provincia  di
L'Aquila,   su   due   posizioni  utili  per  l'assegnazione  di  una
concessione  per la gestione del gioco del bingo e, in secondo luogo,
ha  dichiarato  inammissibile il ricorso della Playmat Station S.r.l.
stessa  avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza
volta  a  far  dichiarare  la  revoca  o  la decadenza della Societa'
Bingomatica  S.r.l., seconda classificata nella suddetta graduatoria,
dall'assegnazione  della  concessione  per  la gestione del gioco del
bingo;
  Vista  la  convenzione  di  concessione n. 225/02 stipulata in data
29 agosto 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e
la  Bingomatica S.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala
sita  in Scurcola Marsicana (L'Aquila) - frazione Cappelle dei Marsi,
via Tiburtina Valeria, Km. 111,500;
  Vista  la  decisione  n.  5527/2005  in data 12 luglio 2005, con la
quale  il  Consiglio  di  Stato ha accolto l'appello presentato dalla
predetta  Playmat  Station  S.r.l.  per l'annullamento della suddetta
sentenza  n.  7298/2002  e, per l'effetto, «in riforma della sentenza
impugnata»,   ha   annullato,  in  parte  qua,  il  provvedimento  di
approvazione  della graduatoria delle concessioni per la gestione del
gioco del bingo, in quanto carente di istruttoria e di motivazione in
ordine ad alcuni punteggi attribuiti alla Bingomatica S.r.l.;
  Visto  che,  in  esecuzione  di tale decisione, e' stato emanato il
decreto  direttoriale  23 novembre  2005  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale - n. 278 del 29 novembre 2005) recante:
«Modificazione  della  graduatoria  delle concessioni per la gestione
delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di L'Aquila,
di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni», con il
quale  la  Playmat Station S.r.l. e' stata collocata al secondo posto
della  suddetta graduatoria provinciale e, dunque, in posizione utile
per  l'assegnazione  di  una  delle  due  concessioni previste per la
provincia in questione;
  Considerato che la Playmat Station S.r.l., in data 26 gennaio 2006,
ha  proposto  ricorso  per  l'annullamento, previa adozione di misure
cautelari,  del suddetto decreto 23 novembre 2005, nella parte in cui
sono   «fatti   salvi,   nell'interesse  generale,  gli  effetti  del
provvedimento  di  assegnazione della concessione per l'esercizio del
gioco  del Bingo nei confronti della Societa' Bingomatica», collocata
al terzo posto della menzionata graduatoria provinciale;
  Vista  l'ordinanza  n. 1377/2006 dell'8 marzo 2006, con la quale il
T.A.R.  Lazio ha accolto la suddetta istanza cautelare proposta dalla
Playmat Station S.r.l. con il suddetto ricorso del 26 gennaio 2006;
  Vista  la sentenza n. 333/2007 del 17 gennaio 2007, con la quale il
T.A.R.  Lazio  ha accolto, in parte, il ricorso della Playmat Station
S.r.l.,  annullando,  per  l'effetto,  il  decreto  23 novembre  2005
«laddove  dispone  il  mantenimento  della  concessione  in capo alla
controinteressata» Bingomatica S.r.1.;
  Vista  la  decisione n. 295/2008 del 4 dicembre 2007, depositata il
4 febbraio  2008, con la quale il Consiglio di Stato, nell'accogliere
parzialmente  il  ricorso  dell'Amministrazione  avverso  la suddetta
sentenza  n.  333/07  del  T.A.R.  Lazio,  ha confermato quest'ultima
pronuncia  giurisdizionale nella parte in cui ha ritenuto illegittimo
il  mantenimento  della  concessione  in capo alla Bingomatica S.r.l.
disposto con il citato decreto 23 novembre 2005;
  Vista  la  nota n. 2008/14366/giochi/BNG del 10 aprile 2008, con la
quale,  in  esecuzione  delle menzionate pronunce giurisdizionali, e'
stata  data  comunicazione  alla  Bingomatica  S.r.l.  dell'avvio del
procedimento  di  revoca  della  concessione  n. 225/02 del 29 agosto
2002;
  Considerato  che e' necessario portare a compimento il procedimento
di  revoca  della  concessione  n.  225/02  del  29 agosto  2002  con
l'emanazione del provvedimento finale;
                               Dispone

per  i  motivi  indicati  in premessa, la revoca della convenzione di
concessione   n.   225/02  stipulata  in  data  29 agosto  2002,  tra
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di Stato e la Bingomatica
S.r.l.  per  la  gestione  del  gioco  del  bingo  nella sala sita in
Scurcola  Marsicana  (L'Aquila)  -  frazione  Cappelle dei Marsi, via
Tiburtina Valeria, Km. 111.500.
  Avverso  il  presente  decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana, e' ammesso ricorso nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente.
    Roma, 22 agosto 2008
                                            p. Il direttore: Carducci