IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico
delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  a  norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988 -
relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di
istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di
durata minima di tre anni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre 2005 - relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista  l'istanza  della  sig.ra  Sallabanda  Lindita, nata a Tirana
(Albania)   il   17 ottobre  1961,  cittadina  albanese,  diretta  ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12
del  decreto  legislativo  n.  115/1992  come  sopra  modificato,  il
riconoscimento   del  titolo  accademico  professionale  albanese  di
«Inxhinier  per Ndertime, civile-industriale» conseguito nell'ottobre
1985  presso  l'Universita'  di Tirana, ai fini dell'accesso all'albo
degli ingegneri - sezione A settori industriale e civile ambientale e
l'esercizio in Italia della omonima professione;
  Viste  le  determinazioni della Conferenza di servizi del 23 maggio
2008;
  Preso  atto  del  conforme  parere del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria;
  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta
sopra  indicata in cui, con il conforme parere del rappresentante del
Consiglio  nazionale  degli  ingegneri,  e'  stata respinta l'istanza
volta  ad ottenere l'iscrizione nella sezione A - settore industriale
dell'albo     degli    ingegneri,    in    quanto    la    formazione
accademico-professionale  documentata  dalla richiedente non e' stata
ritenuta assimilabile a quella degli iscritti in tale settore, ove le
lacune cosi' emerse non possono essere colmate tramite l'applicazione
di misure compensative;
  Rilevato che nella medesima seduta della Conferenza dei servizi, in
ordine  alla  richiesta  di iscrizione nella sezione A settore civile
ambientale   sono   emerse   delle   differenze   tra  la  formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
medesima  professione  e  quella di cui e' in possesso l'istante, per
cui appare necessario applicare delle misure compensative;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, come sopra
modificato;
  Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n. 286/1998 per cui lo
straniero  regolarmente  soggiornante  nel  territorio dello Stato da
almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente
un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della
carta di soggiorno;
  Considerato  che  la  richiedente  possiede  una carta di soggiorno
rilasciata dalla Questura di Rimini a tempo indeterminato;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla   sig.ra  Sallabanda  Lindita,  nata  a  Tirana  (Albania)  il
17 ottobre  1961,  cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo
professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione
all'albo  degli  ingegneri  - Sezione A settore civile ambientale - e
l'esercizio della professione in Italia.