IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394,  recante  norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
  Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di
attuazione  della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa
ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione
superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di
tre anni;
  Visto  il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione
della  direttiva  n.  2005/36/CE  del  7 settembre  2005 - relativa a
riconoscimento delle qualifiche professionali;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001,
n.  328  contenente  «Modifiche  ed integrazioni della disciplina dei
requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
  Vista l'istanza della sig.ra Falcon Vazquez Maria de la Luz, nata a
Citta' del Messico il 18 aprile 1970, cittadina messicano, diretta ad
ottenere,  ai  sensi  dell'art.  49  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  394/1999  in  combinato  disposto  con  l'art. 12 del
decreto   legislativo  n.  115/1992,  il  riconoscimento  del  titolo
professionale   di   «Psicologa»,  conseguito  in  Messico,  ai  fini
dell'accesso  all'albo  ed  esercizio  in Italia della professione di
«Psicologa»;
  Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di
«Licenciado  en  Psicologa»  presso  l'«Universidad  de Guanaiuto» il
2 maggio 2001;
  Considerato  che il titolo di cui e' in possesso l'istante e' stato
registrato   presso  la  «Direccion  Gral  de  Regulacion  y  Fomento
Sanitario  al  n.  240  dal  20 gennaio  2005  come  da  legislazione
messicana;
  Preso  atto  che  la  sig.ra  Falcon  Vazquez  ha  inviata  in data
22 gennaio  2008  domanda di riesame per l'iscrizione nella sezione A
dell'Albo  degli  psicologi  in  quanto  in  un  primo  momento aveva
richiesto  la  sez.  B  e  la  domanda era stata accolta senza misure
compensative come da decreto emesso in data 24 ottobre 2007;
  Vista la documentazione relativa ad esperienza professionale;
  Viste le conformi determinazioni delle Conferenze dei servizi nella
seduta del 14 marzo 2008;
  Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio
nazionale di categoria, nella seduta sopra indicata;
  Considerato  che  comunque, sussistono differenze tra la formazione
accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della
professione  di  psicologa  -  sez. A, e quella di cui e' in possesso
l'istante,   e  che  risulta  pertanto  opportuno  richiedere  misure
compensative consistenti in un esame (orale) nelle seguenti materie:
    1) psicologia clinica e della salute;
    2) legislazione e deontologia professionale;
  Visti  gli  articoli 6  del  decreto legislativo n. 286/1998, cosi'
come  modificato  dalla legge n. 189/2002 e 14 e 39 comma del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del
rispetto  delle  quote  relative ai flussi di ingresso nel territorio
dello  Stato  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998,
cosi'  come modificato dalla legge n. 189/2002 non e' richiesta per i
cittadini  stranieri gia' in possesso di un permesso di soggiorno per
motivi familiari, lavoro autonomo o per motivi familiari;
  Considerato  che  la  richiedente possiede un permesso di soggiorno
rilasciato  dalla  Questura  di  Palermo  rinnovato in data 1° agosto
2007, con scadenza il 1° giugno 2012 per motivi familiari;
  Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
del 31 agosto 1999, n. 394;
  Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Alla  sig.ra  Falcon  Vazquez  Maria  de  la Luz, nata a Citta' del
Messico  il  18 aprile  1970, cittadina messicana, e' riconosciuto il
titolo  professionale  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per
l'iscrizione  all'albo  degli  «psicologi «sez. A e l'esercizio della
professione in Italia.