IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge
15 giugno 2002, n. 112;
  Visto  l'art.  1,  commi  224,  225,  26,  228 e 229 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
  Visti  i  commi  89,  90  e 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Finanziaria 2006);
  Visto  l'art. 1, comma 89, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma
486,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Finanziaria 2007),
concernente   la   soppressione   dell'Ispettorato  generale  per  la
liquidazione  degli  enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle
finanze,   nonche'   il  rinvio  ad  apposito  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del
soppresso   Ispettorato  ad  uno  o  piu'  Ispettorati  generali  del
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;
  Considerato  che  e'  in  corso  di  formalizzazione  il menzionato
decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze con il quale
vengono  attribuite  le competenze del soppresso IGED all'Ispettorato
generale di finanza;
  Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
in  ordine  alla  delimitazione  dell'ambito  di  responsabilita' del
vertice  politico  e  quello amministrativo, emanata dal Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica in data 12
maggio 1999;
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - e la FINTECNA
-  Finanziaria  per  i  settori  industriali  e  dei servizi S.p.A. -
sottoscritta  il  27 settembre 2004 e registrata alla Corte dei conti
in  data  7 dicembre  2004 ed in virtu' della quale la gestione della
liquidazione  degli enti disciolti, nonche' del relativo contenzioso,
e'   affidata   a  detta  Societa'  alle  condizioni  indicate  nella
convenzione  medesima,  ferma  restando  la  titolarita'  in  capo al
Ministero dell'economia e delle finanze dei rapporti giuridici attivi
e passivi;
  Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione, sottoscritto l'8 novembre
2005 e registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2005;
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con  il  quale  sono  stati  individuati,  ai sensi e per gli effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1977, concernente la nomina
dei  Commissari  liquidatori  delle  Casse  mutue di malattia per gli
esercenti   attivita'   commerciali,   per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
  Visto   l'art.   1  del  decreto-legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito,  con modificazioni dalla legge 27 giugno 1981, n. 331, di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma  dell'organizzazione  del  Governo»  in  base  al  quale  il
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ha  assunto  la  denominazione  di  Ministero  dell'economia  e delle
finanze;
  Vista  la  legge  22  novembre  1954,  n.  1136,  istitutiva  della
Federazione   nazionale  e  delle  Casse  mutue  di  malattia  per  i
coltivatori diretti;
  Visti  gli  atti  della  gestione liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per coltivatori diretti di Nuoro;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso e approvarsi il relativo bilancio;
  Visti  il  bilancio  e  la  relazione  illustrativa  della gestione
liquidatoria  di  cui trattasi, dai quali risulta un avanzo finale di
liquidazione di Euro 174.523,27;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della Cassa mutua provinciale di
malattia  per  coltivatori  diretti  di  Nuoro  e' chiusa a tutti gli
effetti.