IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

  Visto  l'art. 133, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n.  163,  e  successive modifiche ed integrazioni, recante il «Codice
dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», che ha previsto,
tra  l'altro,  che  per  i  lavori  pubblici  affidati dalle stazioni
appaltanti  si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale
da  applicarsi,  nel  caso  in  cui  la  differenza  tra  il tasso di
inflazione  reale  e  il  tasso  di  inflazione programmato nell'anno
precedente  sia  superiore  al  2  per  cento, all'importo dei lavori
ancora  da  eseguire  per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei  lavori  stessi.  Tale  percentuale  e'  fissata, con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento;
  Vista la sentenza n. 5088/06 del Consiglio di Stato, Sezione sesta,
che  ha  stabilito  che il decreto del Ministro delle infrastrutture,
ora  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al citato
art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, deve essere annualmente
emanato  anche  qualora  la  percentuale  di  aumento,  perche' operi
l'istituto del prezzo chiuso, non sia ritenuto superato;
  Visto  l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
recante   «Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei
Ministeri» che ha istituito il Ministero delle infrastrutture;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007,
n.   254,   recante   «Regolamento  concernente  le  disposizioni  di
organizzazione del Ministero delle infrastrutture»;
  Visto  il  decreto-legge  16 maggio  2008,  n.  85, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14 luglio   2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione  dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244» che ha unificato i Ministeri delle infrastrutture e dei
trasporti;
  Visti  i  dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze,
elaborati  su  dati  ISTAT  e  sui documenti programmatici, dai quali
risultano  i  seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmata:
    anno 2006 scostamento in punti percentuali 0,3;
    anno 2007 scostamento in punti percentuali -0,3;

                              Decreta:

                               Art. 1.
  Non  si  sono  verificati  scostamenti superiori al 2% tra il tasso
d'inflazione  reale  e  il tasso di inflazione programmata negli anni
2006 e 2007.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 5 settembre 2008
                                                Il Ministro: Matteoli