IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE

  Visto  l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione
ed  esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera relativo
all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla compensazione
finanziaria  a  favore  dei  comuni  italiani  di  confine,  il quale
stabilisce  che  il  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto con il
Ministro per il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle
d'Aosta  e  la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  nonche'  i  comuni
frontalieri  interessati,  determinera',  annualmente,  i  criteri di
ripartizione   e   di   utilizzazione   della   stessa  compensazione
finanziaria;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n.  43,  che  disciplina  la  riorganizzazione del Dipartimento delle
finanze;
  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  12  febbraio  1979, n. 42 - che sostituisce
l'art.   31  della  Convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e  la
Confederazione  Svizzera  del  9 marzo  1976  - con il quale e' stato
stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia
di  uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini
ivi stabiliti;
  Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia
autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
                              Decreta:

  I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai
Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni
italiani  di  confine,  a  titolo  di compensazione finanziaria, sono
determinati nel modo seguente:
                               Art. 1.
  I   presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono  alla
compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2006 e 2007.