IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n. 1065/97 del 12 giugno 1997, con il
quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le
altre, della denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  29 settembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2005, con
il   quale   l'organismo  «Is.Me.Cert.  -  Istituto  Mediterraneo  di
Certificazione  Agroalimentare», con sede in Napoli, C.so Meridionale
n.   6,   e'  stato  autorizzato  ad  effettuare  i  controlli  sulla
denominazione di origine protetta «Colline Salernitane»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  29 settembre  2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato  che  il  Consorzio tutela valorizzazione delle Colline
Salernitane,  pur  essendone  richiesto,  non  ha ancora provveduto a
segnalare  l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio
successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente  la denominazione di origine protetta «Colline
Salernitane»  anche  nella  fase  intercorrente tra la scadenza della
predetta   autorizzazione   e   il   rinnovo   della   stessa  oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 29 settembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione   a   «Is.Me.Cert.  -  Istituto  Mediterraneo  di
Certificazione  Agroalimentare»  oppure all'eventuale nuovo organismo
di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert -
Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare
i   controlli   sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Colline
Salernitane»  registrata con il Regolamento della commissione (CE) n.
1065 del 12 giugno 1997, e' prorogata fino all'emanazione del decreto
di    rinnovo   dell'autorizzazione   all'organismo   stesso   oppure
all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.