IL DIRETTORE GENERALE
             dello sviluppo rurale, delle infrastrutture
                            e dei servizi

  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300 recante:
«Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni,  relativo  alle  «norme  generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008
n.  18,  concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto   il   decreto  ministeriale  del  7 marzo  2008  concernente
l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e la
definizione dei relativi compiti;
  Vista   la   legge   25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina
l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere
l'identificazione delle varieta' stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
  Visto  il  decreto  ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente
«Rinnovo  iscrizione,  cancellazione e proroga di commercializzazione
di varieta' agrarie iscritte al Registro nazionale», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2008,
in  particolare  l'art.  2,  con  il  quale,  tra  le altre, e' stata
cancellata  dal  registro nazionale delle varieta' di specie agrarie,
la   varieta'   di   erba   medica   denominata  «Cane»  per  mancata
presentazione della domanda di rinnovo dell'iscrizione;
  Accertato  che  per  la  varieta'  sopra  menzionata, la domanda di
rinnovo  dell'iscrizione  al  Registro  nazionale  delle  varieta' di
specie agrarie era stata regolarmente presentata nei termini previsti
dall'art.   17,  ultimo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;
  Considerato  che  nello  stesso  decreto 25 marzo 2008, n. 1300, la
sopra  citata  varieta'  era  stata  elencata  all'art.  2  «varieta'
cancellate  dai  registri  per mancata presentazione della domanda di
rinnovo  dell'iscrizione»,  anziche'  all'art.  1  «varieta'  la  cui
iscrizione e' rinnovata fino al 31 dicembre 2017»;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  il  decreto  ministeriale
25 marzo 2008 nella parte sopra citata;
                              Decreta:

  Il decreto ministeriale 25 marzo 2008, n. 1300, contenente «Rinnovo
dell'iscrizione, cancellazione e proroga della commercializzazione di
varieta' di specie agrarie, iscritte al relativo registro nazionale»,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82
del 7 aprile 2008, e' modificato come segue:
    la  varieta'  di  erba  medica denominata «Cane», viene depennata
dall'elenco dell'art. 2 «varieta' cancellate dai registri per mancata
presentazione  della  domanda  di rinnovo dell'iscrizione» e inserita
nell'elenco dell'art. 1 «varieta' la cui iscrizione e' rinnovata fino
al 31 dicembre 2017».
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 luglio 2008

                                         Il direttore generale: Blasi

          Avvertenza:
              Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
          preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
          art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
          registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.