IL DIRETTORE GENERALE
                    del controllo della qualita'
                      e dei sistemi di qualita'

  Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il  Regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo
2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;
  Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006
che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in
vigore  del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento
(CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento
(CE)  n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle
denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche
protette»;
  Visti  gli  articoli 10  e  11  del  predetto  Regolamento  (CE) n.
510/2006, concernente i controlli;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, con il quale
l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,
della   denominazione  di  origine  protetta  «Pomodoro  San  Marzano
dell'Agro Sarnese-Nocerino»;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  legge  comunitaria 1999 - ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari;
  Visto  il  decreto  20 settembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 229 del 1° ottobre 2005, con
il   quale   l'organismo  «Is.Me.Cert.  -  Istituto  Mediterraneo  di
Certificazione Agroalimentare» con sede in Napoli C.so Meridionale n.
6, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione
di    origine    protetta    «Pomodoro    San    Marzano    dell'Agro
Sarnese-Nocerino»;
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere  dal  20 settembre  2005, data di emanazione del decreto di
autorizzazione in precedenza citato;
  Considerato che il Consorzio per la tutela del Pomodoro San Marzano
dell'Agro  Sarnese-Nocerino,  non  ha  ancora  provveduto a segnalare
l'organismo  di  controllo  da autorizzare per il triennio successivo
alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
  Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di
controllo  concernente la denominazione di origine protetta «Pomodoro
San    Marzano   dell'Agro   Sarnese-Nocerino»   anche   nella   fase
intercorrente  tra  la  scadenza  della  predetta autorizzazione e il
rinnovo  della  stessa  oppure  l'autorizzazione  all'eventuale nuovo
organismo di controllo;
  Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine
di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite
nella  autorizzazione  concessa  con  decreto 20 settembre 2005, fino
all'emanazione     del     decreto     ministeriale     di    rinnovo
dell'autorizzazione   a   «Is.Me.Cert.   Istituto   Mediterraneo   di
Certificazione  Agroalimentare»  oppure all'eventuale nuovo organismo
di controllo;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo denominato «Is.Me.Cert»
Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare» ad effettuare
i  controlli  sulla  denominazione  di origine protetta «Pomodoro San
Marzano  dell'Agro  Sarnese-Nocerino»  registrata  con il Regolamento
della  Commissione (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, e' prorogata fino
all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione
all'organismo  stesso  oppure  all'eventuale  autorizzazione di altra
struttura di controllo.