Il  Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n.
510/2006  del  Consiglio  del  20 marzo  2006,  l'istanza  intesa  ad
ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione
geografica   protetta   «Speck   dell'Alto   Adige»,  registrata  con
regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996.
    Considerato  che  la  modifica  e' stata presentata dal Consorzio
Speck  dell'Alto  Adige con sede in via Renon 33/A - 39100 Bolzano, e
che   il   predetto  consorzio  e'  l'unico  soggetto  legittimato  a
presentare  l'istanza  di  modifica del disciplinare di produzione ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico;
    Considerato  altresi',  che  l'art.  9  del  regolamento  (CE) n.
510/2006  prevede  la  possibilita'  da  parte degli Stati membri, di
chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle
denominazioni registrate;
    Il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari e forestali
acquisito  il  parere  della  Provincia  Autonoma di Bolzano circa la
richiesta  di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione
del  disciplinare di produzione della I.G.P. «Speck dell'Alto Adige»,
cosi' come modificato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta,  dovranno  essere  presentate, al Ministero delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche  di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo
sviluppo  agroalimentare  la  qualita'  e la tutela del consumatore -
SACO7, via XX Settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla
data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana   della   presente  proposta,  dai  soggetti  interessati  e
costituiranno  oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto
Ministero,  prima  della  trasmissione  della  suddetta  proposta  di
modifica alla Commissione europea.

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE
            GEOGRAFICA PROTETTA «SPECK DELL'ALTO ADIGE».
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'Indicazione  Geografica  Protetta  «Speck  dell'Alto Adige IGP»
(lingua  italiana),  «Südtiroler  Markenspeck  g.g.A.»  o «Südtiroler
Speck  g.g.A.» (lingua tedesca) e' riservata al prodotto che risponde
alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  elaborazione  dello  «Speck  dell'Alto  Adige IGP»,
«Südtiroler Markenspeck g.g.A.» o «Südtiroler Speck g.g.A.» comprende
l'intero  territorio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
(Südtirol).
                               Art. 3.
                            Materia prima
    Lo  Speck  dell'Alto  Adige  IGP  e'  prodotto con cosce di suino
disossate, rifilate con o senza fesa.
                               Art. 4.
                       Metodo di elaborazione
    Lo  Speck  dell'Alto  Adige  IGP si ottiene dalla coscia di suino
disossata,   moderatamente  salata  ed  aromatizzata,  affumicata  «a
freddo»  in locali appositi, ad una temperatura massima di 20°C e ben
stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.
    Le  cosce  utilizzate  per  la  lavorazione dello Speck dell'Alto
Adige  IGP  sono  consegnate  allo  stato fresco ed in perfetto stato
igienico-sanitario;   devono   essere   ottenute   da   suini  i  cui
riproduttori    non    sono    portatori    dei    requisiti    della
stress-sensibilita'  e  le  carni,  esclusi  i  requisiti  PSE e DFD,
rispettano le seguenti caratteristiche :
      1)  le  cosce  intere  consegnate con osso devono pesare, prima
della disossatura, non meno di kg. 10,5;
      2)  le  cosce  disossate  e rifilate (dette anche baffe) devono
pesare almeno kg. 5,2;
      3)  devono  essere  prive  degli  esiti  di  pregressi processi
flogistici, patologici e/o traumatici;
      4)  sono  perfettamente  dissanguate  e prive di microemorragie
puntiformi nella porzione muscolare;
      5) la cotenna e' perfettamente priva di setole, non presenta un
reticolo  venoso  marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza
di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;
      6)  la  porzione  grassa  non e' untuosa, ovvero di consistenza
molle, ovvero di colore giallo/arancione;
      7) la porzione magra e' priva di smagliature o di strappi tra i
fasci muscolari;
      8)  registrano,  misurate «al cuore» al momento della consegna,
temperature comprese tra 0°C e 4°C;
      9)   i  suini  sono  nati  in  allevamenti  ubicati  nei  paesi
dell'Unione europea;
    Per  la  elaborazione  dello  Speck dell'Alto Adige IGP la coscia
suina disossata deve:
      essere rifilata secondo il metodo tradizionale cioe':
        con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale
della fesa;
        con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeau all'osso della
«noce»;
        con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal «pesce»
fino  alla «noce», in modo che non residuino porzioni di parte grassa
senza  porzione  magra;  nel caso in cui la coscia sia munita di fesa
intera  o  parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziche'
arrotondato;
        in  modo  che  il  grasso  intermuscolare  residuato  tra  la
sottofesa ed il «pesce» sottostante la fesa possa essere rimosso;
        in  modo che il nervo esistente tra il Fricandeau e la «noce»
non sia lesionato o reciso, a seguito della rimozione del femore;
        senza la cartilagine dell'anca;
        senza  ferite  profonde,  tagli o spaccature sulla superficie
esterna della coscia;
        in  modo  che  la cartilagine del femore rimanga parzialmente
attaccata alla coscia per garantire la compattezza dei muscoli;
        senza il grasso sul lato esterno della «noce»;
      essere salata ed aromatizzata a secco;
      essere affumicata e stagionata ad una temperatura non superiore
a 20°C;
      essere  maturata  ad una temperatura d'ambiente da 10 a 15°C ed
un'umidita' compresa fra il 60 ed il 90%;
      non essere assoggettata a nessun genere di zangolatura;
      non essere assoggettata a nessun genere di siringatura.
    Salatura  ed  aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro
quattro giorni dall'inizio della lavorazione, la cui data deve essere
fatta  constare in modo indelebile direttamente su ogni singola baffa
consentendo la rilevabilita' fino alla fine del processo produttivo.
    L'affumicatura avviene in appositi locali, con l'utilizzazione di
legna  non  resinosa  e  ad una temperatura non superiore a 20°C. Per
l'aromatizzazione   sono  utilizzate  erbe  aromatiche  naturali.  E'
escluso l'uso di prodotti di sintesi.
                               Art. 5.
                            Stagionatura
    Lo  Speck  dell'Alto Adige IGP deve essere stagionato secondo gli
usi   e  le  tradizioni  locali  in  locali  ove  sia  assicurato  un
sufficiente   ricambio  di  aria  a  temperatura  da  10  a  15°C  ed
un'umidita' compresa fra il 60 ed il 90%.
    Il   tempo   di   stagionatura   comprensivo  di  tutte  le  fasi
disciplinate,   varia   in  funzione  del  peso  finale  delle  baffe
stagionate, che alla fine della elaborazione non deve essere comunque
inferiore a kg 3,4.
    Deve  essere  inoltre  raggiunto  il  calo peso minimo del 35% in
funzione delle diverse classi di peso cosi' come segue:
=====================================================================
                      | tempi minimi per il  |    tempi minimi di
                      |  raggiungimento del  |    stagionatura in
peso della baffa in kg|  calo peso del 35%   |       settimane
=====================================================================
3,4 a < 4,3           |almeno 15 settimane   |almeno 20 settimane
---------------------------------------------------------------------
4,3 a < 4,9           |almeno 17 settimane   |almeno 22 settimane
---------------------------------------------------------------------
4,9 a < 5,5           |almeno 18 settimane   |almeno 24 settimane
---------------------------------------------------------------------
5,5 a < 6,0           |almeno 20 settimane   |almeno 26 settimane
---------------------------------------------------------------------
6,0 a < 6,5           |almeno 21 settimane   |almeno 28 settimane
---------------------------------------------------------------------
6,5 a < 7,0           |almeno 23 settimane   |almeno 30 settimane
---------------------------------------------------------------------
7,0 a < 7,5           |almeno 24 settimane   |almeno 32 settimane

    I  pesi sono riferiti sia al peso delle singole baffe sia al peso
medio del lotto di lavorazione relativo.
    Per  l'intero periodo di stagionatura dello Speck dell'Alto Adige
IGP  la temperatura del prodotto, misurata al cuore, non puo' variare
in misura maggiore dell'intervallo definito fra 10 e 15°C.
    Le  operazioni  di  confezionamento, affettamento e porzionamento
devono  avvenire  sotto  la  vigilanza  della  struttura di controllo
indicata all'art. 7 esclusivamente nella zona delimitata dall'art. 2.
                               Art. 6.
                           Caratteristiche
    Le  caratteristiche  dello  Speck  dell'Alto  Adige IGP, all'atto
dell'immissione al consumo, sono costituite e valutate sulla base dei
descrittori,  dei  requisiti  specifici  e  dei  fattori ponderali di
seguito indicati:
      1)  l'aspetto  esteriore  (della  crosta  superficiale  e della
cotenna dello speck intero, di colore marrone);
      1.1 assenza di macchie di catrame;
      1.2 assenza di fessurazioni;
      1.3 rifilatura secondo le prescrizioni dell'art. 4;
      1.4 affumicatura omogenea;
      1.5 assenza di piegature e deformazioni;
      1.6 assenza di setole;
      1.7 assenza di muffe estese;
      1.8 assenza di lieviti in eccesso;
      1.9 assenza di acari;
      1.10 colore della cotenna e dell'incrostazione superficiale non
nero o sbiadito (chiaro;
      1.11 assenza di ematomi significativi sulla cotenna;
      1.12 consistenza resistente e sufficientemente elastica;
      2)   l'aspetto  interno  al  taglio  (della  sezione  muscolare
visibile, di colore rosso con parti in bianco-rosato;
      2.1 assenza di rilevanti fessurazioni tra i fasci muscolari;
      2.2  assenza  di  incrostazioni superficiali con bordi secchi e
scuri, rilevanti o diffuse;
      2.3  assenza  di  macchie  di  colore  grigio o verde scuro non
cangiante;
      2.4  assenza di aloni grigiastri e sviluppo omogeneo del colore
rosso-rosa del muscolo;
      2.5   assenza  di  aloni  verdastri  di  origine  ossidativa  o
microbica;
      2.6  assenza  di  macchie  o  di aloni iridescenti, rilevanti o
diffusi;
      2.7  assenza  di  plurime  macchie  di  sangue  nel magro o nel
grasso;
      2.8 assenza di ematomi significativi nel magro o nel grasso;
      2.9  assenza di grasso di copertura di colore grigiastro (nella
porzione centrale;
      2.10  assenza  di  grasso  di colore giallastro (nella porzione
centrale);
      2.11 spessore del grasso di copertura tendenzialmente inferiore
ad un terzo dello spessore della baffa, nella porzione sottostante al
muscolo bicipite femorale;
      2.12  colore  non  eccessivamente  chiaro o non troppo sbiadito
della porzione muscolare;
      2.13   limitate   infiltrazioni   di  grasso  intramuscolare  o
intermuscolare;
      2.14  assenza di rilevanti striature di colore grigiastro nella
porzione muscolare centrale;
      3)  la  consistenza  e la composizione della porzione muscolare
(valutata dopo sosta a temperatura ambiente di almeno due ore);
      3.1 tendenziale elasticita' della superficie di taglio soggetta
a compressione;
      3.2  tendenziale  indeformabilita'  della  superficie di taglio
soggetta a compressione;
      3.3 grasso non untuoso o molle;
      3.4 porzione muscolare non appiccicosa al tatto;
      3.5 assenza di cartilagini plurime o di dimensioni elevate;
      4)  l'odore  ed il gusto (relativi alla porzione magra, privata
della  crosta  esterna  per la valutazione del gusto, caratteristico,
intenso e saporito; l'odore e' aromatico e gradevole);
      4.1  presenza  di  profumi,  compresa  una  moderata percezione
dell'odore di fumo;
      4.2 assenza di odore catramoso, rancido, «di pesce», di muffa e
di alterazioni putrefattive;
      4.3 gusto garbatamente salato;
      4.4  assenza  di  gusto dolciastro, ovvero acido, ovvero amaro,
ovvero di sapone;
      4.5  masticabilita'  netta,  che  non  «incolla»  (priva  di un
effetto «gommoso»).
    I  requisiti organolettici sopra descritti sono valutati mediante
l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:

=====================================================================
      Caratteristica organolettica      |     Fattore ponderale
=====================================================================
Aspetto esteriore                       |             1
Aspetto interno                         |             3
Consistenza                             |             2
Odore e gusto                           |             4

    La  valutazione  viene  effettuata  su  una scala composta da 100
unita' di valutazione.
    Tutti  i singoli descrittori, applicati i fattori ponderali sopra
descritti,  devono concorrere quantomeno alla totalizzazione dell'80%
delle 100 unita' complessive di valutazione.
      5)  le  caratteristiche  chimico-fisiche rispettano la seguente
composizione:
        Proteine totali: pari o superiori al 20%;
        Rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2,0;
        Rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 1,5;
        Cloruro di sodio: pari o inferiore al 5%;
        Potassio nitrato: inferiore a 150 mg/kg;
        Sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg;
      6)  le  caratteristiche  microbiologiche, infine, ammettono una
carica  microbica  mesofila  a  norma  UNI ISO 4833:2003, con batteri
lattici  nel  limite  massimo  di  1*10  alla  ottava unita' formanti
colonia/grammo  (UFC/grammo)  ed assenza di infestazioni di parassiti
nella porzione superficiale.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  per  l'applicazione  del  presente disciplinare e'
svolto  da  una  struttura  di  controllo autorizzata conformemente a
quanto  stabilito  dagli  articoli 10  e  11  del regolamento (CE) n.
510/2006.
                               Art. 8.
                     Designazione presentazione
    Lo  speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente
disciplinare  e'  identificato  con  un  contrassegno  indelebile, al
termine  della stagionatura prescritta e dopo il raggiungimento di un
calo  peso  minimo  del  35%,  almeno quattro volte sulla cotenna; il
contrassegno reca la parte centrale del logo dell'IGP Speck dell'Alto
Adige  ed  un codice alfanumerico che identifica il produttore presso
il quale e' stato apposto.
    Il  predetto  contrassegno  inserisce  all'interno di un contorno
lineare  nella  propria  parte  inferiore  un  disegno  stilizzato di
montagne,  mentre nella parte superiore la scritta «SÜDTIROL» come di
seguito riportato:

                  ---->   Vedere a pag. 61   <----

    La   designazione  dell'indicazione  geografica  protetta  «Speck
dell'Alto  Adige  IGP»  (lingua  italiana)  o «Südtiroler Markenspeck
g.g.A.»  o «Südtiroler Speck g.g.A.» (lingua tedesca) non puo' essere
tradotta  in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in
caratteri  chiari  ed  indelebili,  nettamente  distinguibili da ogni
altra   scritta  ed  essere  immediatamente  seguita  dalla  menzione
«Indicazione  Geografica  Protetta»  e/o  dalla  sigla «IGP» che deve
essere   tradotta   nella   lingua   in   cui   il   prodotto   viene
commercializzato.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente  prevista,  comprese  le  espressioni  geografiche  che
individuano  un  territorio compreso nella zona delimitata all'art. 2
del  presente disciplinare se diverse da «Alto Adige» e da quelle che
indicano la sede legale o lo stabilimento di produzione.
    Etuttavia  consentito  l'utilizzo  di  indicazioni  che  facciano
riferimento   a   marchi  privati  purche'  non  abbiano  significato
laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori.
    Lo Speck dell'Alto Adige IGP puo' essere immesso al consumo sfuso
ovvero   confezionato  sottovuoto  ovvero  in  atmosfera  modificata,
intero, in tranci od affettato.
    Tutto  lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso
della  denominazione  «Speck dell'Alto Adige IGP» (lingua italiana) e
«Südtiroler  Markenspeck  g.g.A.»  ovvero  «Südtiroler  Speck g.g.A.»
(lingua  tedesca)  deve  essere  accompagnato  da  apposita etichetta
conforme  alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito
descritti dal presente disciplinare.
    Ogni  etichetta  deve  riprodurre  il  logo  dell'IGP dello Speck
dell'Alto Adige.
    Il logo della denominazione Speck dell'Alto Adige IGP puo' essere
riprodotto  solamente  completo di tutti gli elementi grafici come di
seguito descritti:
      l'illustrazione  di  una  «pettorina» recante al centro un'area
rettangolare  a  lati  bombati  contenente  la  scritta «SÜDTIROL» in
carattere  stampatello stilizzato, sovrastante una catena di montagne
stilizzata  composta da varie aree colorate affiancate, affiancata ad
ambo   i  lati  da  due  ghiande  stilizzate  disposte  lungo  l'asse
orizzontale  della  «pettorina»; seguendo il bordo superiore ondulato
della   «pettorina»   figura  la  scritta  «Speck  Alto  Adige  I.G.P
Südtiroler  Speck G.G.A.» in caratteri stilizzati, mentre seguendo il
bordo  ondulato  inferiore  figura la scritta in caratteri stilizzati
«Indicazione  Geografica  Protetta  Geschützte Geographische Angabe»;
lungo  i bordi della «pettorina» corre un ornamento costituito da una
linea parallela al bordo e da una sequenza di tre petali raggruppati;
il  tutto  circondato  da un bordo bianco parallelo ai contorni della
«pettorina».
    Il  logo  e'  riprodotto a colori mediante stampa in quadricromia
CMYK  per  le componenti cromatiche centrali piu' Pantone 575C ovvero
Pantone  3435C  per  il  colore  verde  scuro, sulla base di apposite
matrici;

                  ---->   Vedere a pag. 61   <----

    Il  logo  dell'IGP  Speck  dell'Alto  Adige  deve  rispettare  la
seguente disciplina:
      1)   Il  logo  deve  essere  sempre  riprodotto  sull'etichetta
frontale ovvero principale del prodotto;
      2)  Il  logo  deve  essere  riprodotto  sulle etichette con una
larghezza  nel  senso  dello  sviluppo orizzontale di almeno cm. 4 in
modo da occupare al massimo il 25% della superficie dell'etichetta;
      3)  E'  obbligatoria  l'indicazione  del  nome,  della  ragione
sociale  oppure del marchio principale di almeno uno dei soggetti che
aderiscono al sistema di controllo della denominazione protetta.
    Il  simbolo comunitario dell'Indicazione Geografica Protetta puo'
essere  utilizzato  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n. 1898/2006 e
successive modifiche.
    La designazione accessoria di «Bauernspeck» puo' essere riportata
per  il  prodotto ottenuto con la carne di suini allevati e macellati
nella  zona  delimitata dall'art. 2. Per la riproduzione del logo sui
prodotti  con  la  designazione  accessoria  «Bauernspeck»  il colore
Pantone  3435C  e'  sostituito  dal  Pantone 293U e le retinature del
colore  Pantone 3435C riguardanti la riproduzione delle ghiande e del
filetto lineare di cornice e' sostituita dal Pantone 872C. Le scritte
«Geschützte Geographische Angabe» e «Indicazione Geografica Protetta»
vengono riprodotte in colore bianco.
    Sono  inoltre ammesse le denominazioni accessorie tradizionali di
«Schinken»,  ovvero  «Schinkenspeck»  o «prosciutto di speck», ovvero
«mit  Kaiserteil»  o  « con fesa», «mit Oberschale», o «Handwerkliche
Herstellung»  e  «di  produzione  artigianale»,  a  condizione che la
relativa  menzione  sia  effettuata  disgiuntamente dal logo dell'IGP
Speck dell'Alto Adige.
    E'  inoltre ammessa la menzione aggiuntiva «prodotto di montagna»
qualora  la  produzione  avvenga  in  territori situati ad altitudine
almeno  di  600  m  s.l.m. e pertanto geograficamente classificati di
montagna.
                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I  prodotti  per  la cui preparazione e' utilizzata la IGP «Speck
dell'Alto  Adige»  (lingua  italiana)  o  «Südtiroler  Markenspeck» o
«Südtiroler  Speck»  (lingua  tedesca) anche a seguito di processi di
elaborazione   e  di  trasformazione,  sono  immessi  al  consumo  in
confezioni  recanti il riferimento alla predetta denominazione, senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  suddetto  riferimento  sia fatto in modo tale che non possa
sussistere dubbio per il consumatore circa il fatto che la protezione
IGP concerne esclusivamente l'ingrediente e non il prodotto elaborato
o trasformato;
      gli  utilizzatori  della  IGP  «Speck  dell'Alto Adige» (lingua
italiana)  o  «Südtiroler  Markenspeck»  o «Südtiroler Speck» (lingua
tedesca)  siano autorizzati dal Consorzio incaricato della tutela dal
Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso
Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli in appositi
registri e a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.