IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge 5 giugno 2003, n. 131 contenente «Disposizioni per
l'adeguamento    dell'ordinamento   della   Repubblica   alla   legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;
  Visto  il  decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del
Ministero per le politiche agricole;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare
il comma 23 dell'art. 1;
  Visto  il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1,  commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n.
18,  recante  regolamento  di  riorganizzazione  del  Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali;
  Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
  Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del
29 settembre  2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di
sostegno   diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e
istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che
modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/1993, (CE) n. 1452/2001, (CE) n.
1453/2001,  (CE)  n. 1454/2001, (CE) n. 1868/1994, (CE) n. 1251/1999,
(CE)  n.  1254/1999,  (CE)  n.  1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n.
2529/2001;
  Visto  il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo,
che  modifica  i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n. 1782/2003, (CE) n.
1290/2005  e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/1986
e (CE) n. 1493/1999;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  555/2008  della  Commissione, del
28 giugno  2008,  recante  modalita'  di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con  i  Paesi  terzi,  al  potenziale  produttivo  e ai controlli nel
settore vitivinicolo;
  Visto  il  programma  nazionale  di  sostegno  per  la viticoltura,
predisposto  sulla  base  dell'accordo  intervenuto  nel  corso della
riunione  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo
2008, inviato alla Commissione dell'Unione europea il 30 giugno 2008;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  2000, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000, relativo ai termini
e le modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate;
  Ritenuta  la  necessita'  di  attuare  le  disposizioni comunitarie
previste  nei  precitati  regolamenti  (CE)  n.  479/2008  e  (CE) n.
555/2008   per  quanto  riguarda  la  misura  della  riconversione  e
ristrutturazione dei vigneti;
  Considerata la necessita' di avvalersi della facolta' concessa agli
Stati  membri dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 555/2008 di attuare
sotto  la  propria  responsabilita'  il  programma di sostegno, dando
attuazione agli articoli 6, 7, 8 e 9 del citato regolamento;
  Considerata  l'opportunita'  di  prevedere che la concessione degli
aiuti  sia  effettuata dagli organismi pagatori dopo che il programma
e'  entrato  in applicazione ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, primo
comma, del citato regolamento (CE) n. 479/2008;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano
espresso nella seduta del 31 luglio 2008;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  In  applicazione  dell'art. 11 del regolamento (CE) n. 479/2008
del  Consiglio  dell'Unione europea e degli articoli 6 e seguenti del
regolamento  (CE)  n. 555/2008 della Commissione dell'Unione europea,
con   il  presente  decreto  vengono  stabilite  le  modalita'  e  le
condizioni   per   applicare   la   misura   della   riconversione  e
ristrutturazione  dei  vigneti  inserita  nel  programma nazionale di
sostegno  alla viticoltura per le campagne vitivinicole dal 2008/2009
al 2012/20013 e corrispondere gli aiuti previsti.
  2.  Le  regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottano
le  determinazioni  per  applicare  la  misura  della riconversione e
ristrutturazione  dei  vigneti. A tal fine compilano e trasmettono al
Ministero   delle   politiche   agricole  alimentari  e  forestali  -
Dipartimento  delle  politiche  europee  e internazionali - Direzione
generale    per    l'attuazione   delle   politiche   comunitarie   e
internazionali   di   mercato   -  ATPO  II,  di  seguito  denominato
«Ministero»,  e  ad  Agea  Coordinamento  le  schede allegate 1 e 2 a
decorrere dalla data di adozione del presente decreto.
  3.  Il  «Ministero», sulla base del parere del Comitato, costituito
per  verificare  la  conformita'  alla  normativa  comunitaria  delle
disposizioni  adottate  per  concedere  gli  aiuti, formula eventuali
osservazioni   sulle  schede  presentate  dalle  regioni  e  province
autonome entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle stesse.
  4.  Le  regioni  e  le  province  autonome,  dopo  aver  inviato al
«Ministero»  le  determinazioni  previste  al  comma 2  del  presente
articolo,   possono,   sotto   la   propria   responsabilita',   dare
applicazione alla misura di ristrutturazione e di riconversione senza
attendere il decorso del termine previsto al comma 3.