IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi»; Vista la direttiva 2007/70/CE della Commissione, del 29 novembre 2007 che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il biossido di carbonio come principio attivo nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE; Considerato che la data di iscrizione del biossido di carbonio, per il tipo di prodotto 14, rodenticidi, e' il 1° novembre 2009 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato dei rodenticidi aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Considerato che, ai sensi della direttiva 2007/70/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per i rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio e' il 31 ottobre 2011; Considerato che, pertanto, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve concludere entro il 31 ottobre 2011 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti biossido di carbonio gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; Ritenuto che per concludere entro il 31 ottobre 2011 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dovrebbero pervenire al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 ottobre 2009; Considerato che, dopo il 31 ottobre 2011, non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il biossido di carbonio rientranti nella categoria dei rodenticidi; Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il biossido di carbonio, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 ottobre 2011 se non autorizzati come prodotti biocidi; Ritenuto di dover garantire un periodo di smaltimento delle scorte per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali e' stata presentata una richiesta completa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, dopo il 31 ottobre 2009, ma per i quali non si e' conclusa la valutazione entro il 31 ottobre 2011; Ritenuto, invece, di non dover garantire alcun ulteriore periodo di permanenza sul mercato per quei presidi medico-chirurgici o prodotti di libera vendita per i quali al 31 ottobre 2011 non e' stata presentata una richiesta completa ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti biossido di carbonio impiegati come rodenticidi; Decreta: Art. 1. 1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza biossido di carbonio nell'«Elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I A della direttiva 98/8/CE, disposto dalla direttiva 2007/70/CE della Commissione del 29 novembre 2007. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza biossido di carbonio e' stata iscritta nell'allegato I A della direttiva 98/8/CE. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° novembre 2009 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14 «Rodenticidi», di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo biossido di carbonio come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.