IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
           delle politiche di sviluppo economico e rurale
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante la
disciplina  del  procedimento  di  riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  «Oltrepo'  Pavese»  ed  e'  stato  approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2007, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  n.  182  del  7 agosto 2007,
concernente   modifiche   al   disciplinare   di   produzione   della
denominazione di origine controllata «Oltrepo' Pavese»;
  Visto  il  comunicato di rettifica, relativo alla pubblicazione del
decreto  27 luglio  2007,  concernente  modifica  del disciplinare di
produzione  dei  vini  a  D.O.C.  «Oltrepo'  Pavese»,  e  del decreto
27 luglio  2007,  concernente riconoscimento della D.O.C.G. «Oltrepo'
Pavese» metodo classico;
  Vista  la  domanda  presentata  dal  Consorzio tutela vini Oltrepo'
Pavese, del 6 novembre 2007, tesa ad ottenere la rettifica all'art. 6
del  disciplinare  di produzione dei vini a D.O.C. «Oltrepo' Pavese»,
relativamente  alla  riduzione  del  titolo  alcolomentrico  volumico
totale  minimo  effettivo per la tipologia «Oltrepo' Pavese» Malvasia
frizzante  da 7,0% a 5,5%, e la diminuzione, da 90 g/l ad 80 g/l, del
residuo  zuccherino  minimo relativo alla tipologia «Oltrepo' Pavese»
Sangue  di  Giuda  dolce  al  fine  di  mantenere  invariato,  per la
tipologia  sopra citata, il valore del titolo alcolomentrico volumico
totale minimo a 12% vol;
  Visto  il  parere della regione Lombardia, espresso con nota n. 706
del  10  gennaio  2008,  favorevole  all'accoglimento  della predetta
istanza  di  rettifica  al disciplinare di produzione dalla D.O.C. in
questione;
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  vini,  espresso  nella
riunione  del  12  e  13 febbraio  2008,  con  il quale viene accolta
parzialmente l'istanza di rettifica di cui sopra;
  Vista  la  successiva domanda, presentata del Consorzio tutela vini
Oltrepo'  Pavese,  del  15 aprile  2008,  intesa  ad  ottenere  altre
rettifiche  all'art.  6  del  disciplinare  di  produzione dei vini a
D.O.C.   «Oltrepo'   Pavese»   relativamente  all'introduzione  della
versione  abboccato  e  amabile  nella  descrizione organolettica del
sapore  per  quanto riguarda la tipologia del vino a D.O.C. «Oltrepo'
Pavese»  Bonarda,  all'introduzione  della  versione  abboccato nella
descrizione organolettica del sapore per quanto riguarda la tipologia
«Oltrepo'  Pavese»  Bonarda  frizzante  e,  la diminuzione del titolo
alcometrico  volumico  totale  minimo, da 12,00% vol a 11.00% vol del
vino  a  D.O.C. «Oltrepo' Pavese» Malvasia, in analogia con il vino a
D.O.C. «Oltrepo' Pavese» Malvasia frizzante;
  Viste  le  note della regione Lombardia, della provincia di Pavia e
della  Camera di commercio I.A.A. di Pavia, allegate alla domanda del
Consorzio  di  tutela  vini  Oltrepo'  Pavese  sopra indicata, datate
rispettivamente 11 aprile 2008, 14 aprile 2008 e 10 aprile 2008;
  Visto  il  parere espresso dal Comitato sopra citato nella riunione
del  14  e  15 maggio  2008, favorevole all'accoglimento dalla citata
istanza di rettifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione della
D.O.C. «Oltrepo' Pavese;
  Considerato   che  nella  sopra  richiamata  riunione  di  Comitato
nazionale   vini  e'  stato  rilevato  che  all'art.  5  comma 3  del
disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  D.O.C. «Oltrepo' Pavese»,
annesso  al  decreto  ministeriale 27 luglio 2007, relativamente alle
tipologie «spumante» che devono essere elaborate con la tecnica della
rifermentazione  in  autoclave,  sono  state  omesse, per mero errore
materiale,  le tipologie «Pinot nero» (vinificato in bianco) spumante
e «Pinot nero» (vinificato in rosato) spumante;
  Ritenuto,  in  accoglimento  delle  predette  istanze  e dei pareri
espressi  dal  sopra  detto  Comitato  nazionale  per la tutela delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  di  dover  apportare  rettifiche  all'art.  5 e all'art. 6 del
disciplinare  di  produzione  dei  vini a D.O.C. «Oltrepo' Pavese» al
fine di prevedere le integrazioni sopra specificate:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A rettifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata  «Oltrepo' Pavese», cosi' come modificato da
ultimo  con  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2007 richiamato in
premessa,  gli  art. 5 e 6 del citato disciplinare di produzione sono
integrati e rettificati nel testo qui di seguito riportato:
  Art. 5 - il comma 5.3 Modalita' di vinificazione e di elaborazione,
e' sostituito dal seguente testo:
    «Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la
vinificazione  congiunta  o  disgiunta  delle uve che concorrono alla
denominazione   «Oltrepo'   Pavese».  Nel  caso  della  vinificazione
disgiunta il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita,
deve  avvenire  nella  cantina  del  vinificatore entro il periodo di
completo affinamento.
  Nella  preparazione  dei vini spumanti «Oltrepo' Pavese», Riesling,
Cortese,   Chardonnay,   Moscato,  Malvasia,  Sauvignon,  Pinot  nero
(vinificato  in  bianco)  e  Pinot  nero  (vinificato in rosato) deve
essere  usata la tradizionale tecnica di rifermentazione in autoclave
(metodo charmat detto localmente metodo Martinotti)».
  Art.  6  -  i  punti 8. «Oltrepo' Pavese» Sangue di Giuda frizzante
dolce,  12. «Oltrepo' Pavese» Bonarda», 13. «Oltrepo' Pavese» Bonarda
frizzante  Secco  e/o Amabile», 24. «Oltrepo' Pavese» Malvasia», sono
sostituiti dal seguente testo:
    8. «Oltrepo' Pavese» Sangue di Giuda frizzante dolce:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: vinoso intenso;
      sapore: pieno, di corpo e dolce;
      spuma: vivace, evanescente;
      residuo zuccherino minimo: 80 g/l;
      titolo  alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00% di cui
almeno 7% vol. svolto;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l;
    12 «Oltrepo' Pavese» Bonarda»:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: profumo intenso e gradevole;
      sapore: secco, abboccato, amabile, leggermente tannico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
    13  «Oltrepo'  Pavese»  Bonarda frizzante Secco e/o Abboccato e/o
Amabile»:
      colore: rosso rubino intenso;
      odore: profumo intenso e gradevole;
      sapore:  secco  o  abboccato  o  amabile,  leggermente tannico,
fresco;
      spuma: vivace, evanescente;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol, di cui
almeno 9,00% effettivo;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
    24 «Oltrepo' Pavese» Malvasia»:
      colore: giallo paglierino;
      odore: aromatico, caratteristico, intenso;
      sapore: secco, persistente;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l;
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e le relative disposizioni entrano in vigore il
giorno della sua pubblicazione.
    Roma, 8 settembre 2008
                                       Il capo dipartimento: Ambrosio