IL DIRETTORE GENERALE
       per gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione
                    e per l'autonomia scolastica
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670;  la  legge  7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n.
341;  la  legge  5 febbraio  1992,  n.  91;  il  decreto  legislativo
27 gennaio  1992,  n.  115; il decreto legislativo 2 maggio i 994, n.
319;  il  decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297; il decreto
ministeriale  21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il
decreto   ministeriale   n.   39  del  30 gennaio  1998;  il  decreto
ministeriale  28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998;
il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286;  il  decreto del
Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394;  il decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300; il decreto del Presidente della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto
del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra
comunita'  europea  e  Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il
21 giugno  1999;  la  legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo
2003,  n.  53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la
legge 17 luglio 2006, n. 233;
  Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del
citato  decreto  legislativo  n.  15,  di riconoscimento di titolo di
formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita'
europea  dalla  persona  sotto  indicata,  nonche'  la documentazione
prodotta  a  corredo  dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti
formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n.
115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;
  Rilevato   che   l'esercizio  della  professione  in  argomento  e'
subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una
formazione  comprendente  un  ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni;
  Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali
verte   la   formazione  attestata  dal  titolo  professionale;  alle
attivita' comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla
conoscenza della lingua italiana;
  Visto  il  decreto  direttoriale datato 26 settembre 2007 (prot. n.
9632)  di  riconoscimento,  subordinatamente al superamento di misura
compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;
  Vista  la  nota  datata  28 aprile 2007 (prot. n. 15850) e relativi
allegati  con  la  quale  l'Ufficio scolastico regionale per L'Emilia
Romagna  ha  comunicato  che  la persona interessata ha sostenuto con
esito favorevole la suddetta prova;
  Ritenuto,  conformemente  alla  valutazione  espressa  in  sede  di
conferenza  di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, per quanto
prescrivono  l'art.  49,  comma 3,  del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto
legislativo   n.  115/1992,  che  sussistono  i  presupposti  per  il
riconoscimento  incondizionato  atteso  che il titolo posseduto dalla
persona  interessata, come integrato dalla detta misura compensativa,
comprova  una  formazione  professionale  che  soddisfa le condizioni
poste dal citato decreto legislativo n. 115;
                              Decreta:
  1.  Il  titolo  di  formazione cosi' composto: diploma di laurea in
matematica,   specialita':   matematica   -   meccanica,   rilasciato
all'Universita'  di  Bucarest  11  19 febbraio  1997;  «Certificat de
acordare a definitivarii (Abilitazione all'insegnamento), specialita'
Matematica, rilasciato il 13 dicembre 1999 dal Ministero Romeno della
pubblica   istruzione;   posseduto  da  Daniela  Barbulescu,  nata  a
Bucarest,  il 17 novembre 1971, di cittadinanza comunitaria; ai sensi
e  per  gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
115  e'  titolo  di  abilitazione  all'esercizio della professione di
docente  nelle  scuole italiane di istruzione secondaria nella classe
di concorso: 59/A - Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali
nella scuola media;
  2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del
citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
    Roma, 17 maggio 2008
                                         Il direttore generale: Dutto