IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare pregiudizi all'attivita' di accertamento e repressione dei reati, che potrebbero derivare dalla perdita definitiva di dati del traffico telematico, anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109; Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni volte a incrementare l'attivita' di contrasto alla criminalita' organizzata e all'immigrazione clandestina; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2008; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 1. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: "ha effetto decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "ha effetto a decorrere dal 31 dicembre 2008."; b) al comma 5: 1) le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31 dicembre 2008."; 2) dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Fino al 31 dicembre 2008 i predetti fornitori di servizi sono autorizzati a conservare i dati del traffico telematico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 1, compresi quelli non ancora cancellati.".