IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
                            per il Lazio

  Visto  l'art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante  disposizioni,  in  attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali,   sulla  concessione  o  proroga,  in  deroga  alla  vigente
normativa, degli ammortizzatori stessi;
  Visto,   in   particolare,   il  primo  periodo  del  sopraindicato
comma 1190,  che  prevede,  entro  determinati  limiti  di  spesa, la
possibilita'  per  il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, di
disporre,   entro   il   31 dicembre   2007,   la  concessione  degli
ammortizzatori  in  deroga  nel  caso  di  programmi finalizzati alla
gestione  di  crisi  occupazionali,  anche  con riferimento a settori
produttivi e ad aree regionali;
  Visto  il  decreto  n.  40975  del  22 maggio 2007 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato  art.  1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad
alcune regioni;
  Visto,    in   particolare,   l'art.   7   del   predetto   decreto
interministeriale,  relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro
alla  concessione  o alla proroga in deroga alla vigente normativa di
trattamenti   di   cassa   integrazione  guadagni  straordinaria,  di
mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai lavoratori delle imprese
ubicate   nella   regione  Lazio,  che  non  possono  ricorrere  agli
ammortizzatori,  ai  sensi della normativa a regime, per l'attuazione
di determinati programmi;
  Visto  il  decreto  n.  42133  del 9 novembre 2007 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del
citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle
regioni;
  Vista   la   tabella   di   cui   all'art.   1   di   tale  decreto
inter-ministeriale,  relativa,  tra l'altro, alla destinazione di 5,5
milioni  di  euro  alla  concessione  o  alla  proroga in deroga alla
vigente  normativa  di  trattamenti  di  cassa  integrazione guadagni
straordinaria,  di  mobilita',  di  disoccupazione  speciale  per  la
regione Lazio;
  Visto  il  decreto  n.  42531  dell'8 gennaio 2008 del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro
dell'economia  e  delle finanze con il quale l'importo complessivo di
cui  all'art. 7 del citato decreto n. 40975, viene incrementato di un
milione di euro;
  Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo
2007,  dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e
politiche  giovanili  della  regione  Lazio Alessandra Tibaldi, cosi'
come integrato dall'addendum del 17 ottobre 2007;
  Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso
la  regione  Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia
Lavoro S.p.A. e delle parti sociali;
  Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007;
  Visto   l'accordo  sottoscritto  tra  le  parti  sociali,  in  data
19 novembre  2007, presso la regione Lazio - Assessorato lavoro, pari
opportunita'  e  politiche  giovanili,  relativo  alla  richiesta dei
benefici  della  C.I.G.S.  in  deroga  per  un  numero massimo di tre
lavoratori  in  forza  alla  ditta  individuale Brancato Luciano, con
decorrenza dall'8 ottobre 2007 fino al 31 dicembre 2007;
  Considerato  che,  nel verbale del suddetto accordo del 19 novembre
2007, la regione Lazio esprime parere favorevole a tale richiesta;
  Vista  l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario
di  integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta
su   modello  CIGS/SOLID-l),  datata  27 novembre  2007,  recante  la
richiesta  del  predetto  trattamento  in  favore  di  tre lavoratori
occupati presso l'unita' aziendale sita in via dell'Aeroporto, n. 235
- 00054 Fiumicino (Roma), per il periodo corrente dall'8 ottobre 2007
al 31 dicembre 2007, con sospensione a zero ore senza rotazione;
  Considerato  che  l'istanza  predetta e' pervenuta in data 26 marzo
2008, in copia, dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali
e  degli  incentivi all'occupazione alla quale era stata erroneamente
inviata dalla ditta richiedente in data 29 novembre 2007;
  Attesa  la  relazione  ispettiva redatta dal Servizio ispezione del
lavoro  della  Direzione provinciale del lavoro di Roma, con relativi
allegati,  pervenuta  in  data  2 luglio  2008  -  in  riscontro alla
richiesta  di  accertamento  avanzata  alla  predetta  D.P.L. in data
8 aprile  2008  e  sollecitata in data 8 maggio 2008 - concernente le
risultanze emerse dalle verifiche relative agli accertamenti di rito;
  Visto il verbale di supplemento ispettivo - richiesto a seguito dei
rilievi  formulati  nella predetta relazione ispettiva - pervenuto in
data 4 settembre 2008 e considerata, in particolare, la dichiarazione
della  Shell  Italia  S.p.A.,  datata  3 giugno 2008, con la quale si
certifica  la  chiusura  «per lavori di ristrutturazione» dell'unita'
aziendale  interessata  al trattamento, per il periodo dall'8 ottobre
al 20 dicembre 2007;
  Ritenuto,  per  quanto  precede,  di  autorizzare, con modifica del
periodo   di   riferimento,   la   concessione   del  trattamento  di
integrazione  salariale,  in deroga alla vigente normativa, in favore
dei lavoratori interessati;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n.
296,   e'   autorizzata   la   prima   concessione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  in  deroga alla normativa
vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in
data 18 dicembre 2007, in favore del personale della Brancato Luciano
D.I., con sede legale in Fiumicino (Roma), via dell'Aeroporto n. 235,
per  un  numero  massimo  di  tre  lavoratori,  in  forza  all'unita'
aziendale  ivi  ubicata,  di  cui all'allegato elenco che costituisce
parte   integrante   del   presente  provvedimento,  per  il  periodo
dall'8 ottobre  2007  al  20 dicembre  2007  - a parziale modifica di
quanto  richiesto  nell'istanza  e  in  altra documentazione prodotta
dalla  ditta  - a zero ore senza rotazione e con pagamento anticipato
ai lavoratori da parte della ditta medesima.