IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n.  41,  dall'art.  11  della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e
dall'art.  14  del  decreto  legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n. 262, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   24 novembre  2006,  n.  286,  ed  in
particolare  l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del
procedimento  di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio,
n.  38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento
per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo delle
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10%  fissata  nell'art.  20,  commi 3 e 4, della legge
28 febbraio  1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 luglio  2007  concernente  la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio
2007 per il settore agricoltura;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
308  del  17 giugno 2008, nonche' la relazione del Direttore generale
dell'INAIL   e  la  relazione  tecnica  della  Consulenza  statistico
attuariale dell'INAIL, allegate alla citata delibera;
  Visto  che  si e' verificata una variazione pari al 12,45 per cento
tra  la  retribuzione  media  giornaliera  dell'anno  2007 rispetto a
quella  dell'anno 2003, stabilita con decreto ministeriale 15 ottobre
2004;
  Vista  la conferenza dei servizi tenuta in data 23 luglio 2008, ove
e'  stato  acquisito  l'assenso  del  Ministeri dell'Economia e delle
Finanze per l'adozione del presente provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986,  n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n.
243  e  dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite
per  inabilita'  permanente  e  per morte e' fissata, a decorrere dal
10 gennaio 2008, in euro 20.978,21.
  A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n.
243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle
rendite   per  inabilita'  permanente  e  per  morte  decorrenti  dal
1° giugno  1993,  in  favore  dei  lavoratori  di  cui  all'art. 205,
comma 1,   lettera b),   del  citato  testo  unico,  e'  fissata  dal
1° gennaio 2008 in euro 13.899,90, pari al minimale di legge previsto
per i lavoratori dell'industria.