IL DIRETTORE GENERALE
                    degli ammortizzatori sociali
                  e degli incentivi all'occupazione

  Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165;
  Visto  l'art.  1  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista la circolare ministeriale n. 53 del 4 novembre 2002;
  Vista  la deliberazione CIPE 18 ottobre 1994, concernente i criteri
per  l'approvazione  dei  programmi e della proroga dei programmi per
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 28596 del 21 luglio 2000, con il
quale  e' stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale,
ai  sensi  dell'art.  1,  della sopra citata legge 23 luglio 1991, n.
223,  della ditta «Alcoa Italia S.p.a.», per il periodo dal 12 luglio
1999 all'8 luglio 2001;
  Visto  il  decreto  direttoriale  n.  28612  del  24 luglio 2000, e
successivi,  con i quali e' stato concesso, a decorrere dal 12 luglio
1999,  il  trattamento straordinario di integrazione salariale per la
medesima ditta;
  Viste  le  successive  istanze  relative  al predetto programma per
l'ulteriore periodo dal 9 luglio 2001 all'8 luglio 2003;
  Considerato che in data 1° ottobre 2001 «Alcoa Italia» ha ceduto un
ramo  d'azienda  ad  «Alcoa trasformazioni S.p.a.» con il contestuale
passaggio,  ai  sensi dell'art. 2112 del codice civile dei lavoratori
dipendenti   delle  unita'  di  Milano,  Fossanova  (Latina),  Fusina
(Venezia), Feltre (Belluno), Portoscuso (Cagliari);
  Considerato  che  «Alcoa  Italia»,  unita'  di Iglesias (Cagliari),
Marcon  (Venezia)  e Milano (non interessate dal conferimento di ramo
d'azienda),  in  data  6 maggio  2002  ha cambiato ragione sociale in
«Alcoa servizi S.r.l.»;
  Vista  l'istanza  con  la quale la «Alcoa trasformazioni S.r.l.» ha
richiesto  la  volturazione  del  trattamento  CIGS,  a decorrere dal
1° ottobre 2001, per le unita' produttive oggetto del conferimento di
ramo d'azienda;
  Vista l'istanza con la quale «Alcoa servizi S.r.l.» ha richiesto la
prosecuzione  del trattamento CIGS, a decorrere dal 7 maggio 2002 per
le unita' di Iglesias (Cagliari), Marcon (Venezia) e Milano;
  Vista la nota del 5 febbraio 2008 del servizio ispettivo di Milano,
che  ha  effettuato  una  verifica  conclusiva in merito al programma
aziendale  dalla quale e' emerso il regolare svolgimento delle azioni
sottostanti il predetto programma;
  Ritenuto  di  approvare  la  proroga del programma presentato dalla
ditta  interessata  ai  sensi  del predetto art. 1 della sopraccitata
legge n. 223/1991;
  Ritenuto,   altresi',   di   autorizzare   la   corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  E'   approvata   la  proroga  del  programma  per  riorganizzazione
aziendale  della  societa'  «Alcoa  Italia  S.p.a.», relativamente al
periodo   dal  9 luglio  2001  all'8 luglio  2002,  come  di  seguito
suddiviso:
    «Alcoa  Italia»,  dal  9 luglio  2001 al 30 settembre 2001 per le
unita'  di  Milano,  Fossanova  (Latina),  Fusina  (Venezia),  Feltre
(Belluno),   Portoscuso   (Cagliari),   Iglesias  (Cagliari),  Marcon
(Venezia)  e  dal  1° ottobre  2001 al 6 maggio 2002 per le unita' di
Milano, Iglesias (Cagliari) e Marcon (Venezia);
    «Alcoa  trasformazioni  S.r.l.», dal 1° ottobre 2001 all'8 luglio
2002  per  le unita' di Milano, Fossanova (Latina), Fusina (Venezia),
Feltre  (Belluno), Portoscuso (Cagliari), oggetto del conferimento di
ramo d'azienda;
    «Alcoa  servizi S.r.l.», gia' «Alcoa Italia S.p.a.», dal 7 maggio
2002 all'8 luglio 2002 per le unita' di Milano, Iglesias (Cagliari) e
Marcon (Venezia).