IL DIRETTORE GENERALE
                          per l'universita'
  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma 5,  che  prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario;
  Vista  l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad
oggetto  «Modificazioni  ed  integrazioni alle ordinanze ministeriali
30 dicembre   1999  e  16 luglio  2004,  recanti  istruzioni  per  la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con
il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema
universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono
disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente,
nonche'  alle  strutture ed attrezzature e le successive integrazioni
contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;
  Visto  il  decreto  in data 24 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni,  con  il  quale  e'  stata  costituita  la  Commissione
tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
  Visto  il  decreto in data 16 aprile 2002, con il quale l'«Istituto
Mosaico  Psicologie»  e'  stato  abilitato ad istituire e ad attivare
nella  sede  principale di Bologna e nella sede periferica di Verona,
un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia,  per i fini di cui
all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
  Visto  il decreto in data 16 gennaio 2004, con il quale il predetto
istituto  e'  stato  autorizzato ad aumentare il numero massimo degli
allievi ammissibile a venti unita' per entrambi le sedi;
  Visto  il decreto in data 30 ottobre 2006, con il quale il suddetto
istituto  e'  stato  autorizzato  a  trasferire la sede periferica di
Verona;
  Vista  l'istanza  con  la quale il predetto istituto chiede, per la
sede  principale  di  Bologna,  l'autorizzazione alla diminuzione del
numero massimo degli allievi ammissibile al primo anno di corso da 20
a  13,  a  seguito  della  rinuncia  ai locali siti in via D'Azeglio,
presso  il  Liceo Alfieri, ripristinando la situazione autorizzata al
momento dell'abilitazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'«Istituto  Mosaico  Psicologie» abilitato con decreto in data
16 aprile  2002  ad  istituire e ad attivare nella sede principale di
Bologna   e   nella   sede   periferica   di   Verona,  un  corso  di
specializzazione  in  psicoterapia  ai sensi del regolamento adottato
con  decreto  ministeriale  11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato,
nella  sede  principale  di  Bologna  - via Farini, 3, a diminuire il
numero  massimo  di  allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 13
unita' e, per l'intero corso, a 52 unita'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 ottobre 2008
                                         Il direttore generale: Masia