IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30 settembre  2003  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326  che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute, di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e delle
politiche   sociali   del  16 luglio  2008,  registrato  dall'Ufficio
centrale  del  bilancio  al registro visti semplici, foglio n. 803 in
data  18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido Rasi
direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco;
  Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi
correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art.
8;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  Visto  l'art.  48,  comma 33,  legge  24 novembre 2003, n. 326, che
dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal
servizio    sanitario   nazionale   tra   agenzia   e   titolari   di
autorizzazioni;
  Visto  l'art.  5  della  legge  222/2007  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  142  del
21 giugno  2006,  concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE
(e   successive   direttive   di  modifica)  relativa  ad  un  codice
comunitario  concernenti  i  medicinali  per  uso umano nonche' della
direttiva 2003/94/CE;
  Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
  Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione
delle  note CUE)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 259 deI 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
  Vista  la  determinazione  AIFA  del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 deI 7 luglio 2006;
  Vista la determinazione AIFA deI 29 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale,  serie  generale  n.  227, del 29 settembre 2006
concernente   «Manovra   per  il  governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»;
  Visto  il decreto con il quale la societa' Sanofi Aventis S.p.A. e'
stata   autorizzata   all'immissione   in  commercio  del  medicinale
Teicomid;
  Vista   la   domanda   con   la   quale  la  ditta  ha  chiesto  la
riclassificazione  della  confezione  200 mcg/3 ml polvere e solvente
per  soluzione iniettabile 1 flaconcino da 10 ml + 1 fiala solvente 3
ml;
  Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica
del 10/11 giugno 2008;
  Vista  la  deliberazione  n. 16 del 31 luglio 2008 del Consiglio di
amministrazione   dell'AIFA   adottata   su  proposta  del  direttore
generale;
                             Determina:
                               Art. 1.
           (classificazione ai fini della rimborsabilita)
  Il   medicinale  TEICOMID  (teicoplanina)  nella  confezione  sotto
indicata e' classificato come segue:
  Confezione:
    200  mg/3  ml  polvere  e  solvente  per  soluzione iniettabile 1
fiaconcino  da  10  ml + 1 fiala solvente 3 ml - AIC n. 027167016 (in
base 10) 0TX298 (in base 32);
    Classe di rimborsabilita': A nota 56;
    Prezzo ex factory (IVA esclusa) 27,94 euro;
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 46,11 euro;
    Validita' del contratto 24 mesi.