IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Calderoni Chiara Francesca, nata a Milano il 7 aprile 1980, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Universita' degli studi di Milano in data 5 aprile 2005; Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» in data 30 novembre 2007 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»; Considerato che e' iscritta all'«Illustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa» dal 1° aprile 2008, come avvocatessa esercente; Viste le conformi determinazione della Conferenza de servizi nella seduta del 20 giugno 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella seduta sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta: Art. 1. Alla sig.ra Calderoni Chiara Francesca, nata a Milano il 7 aprile 1980, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia.