IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Vista la direttiva 2007/19/CE della Commissione del 6 gennaio 2004,
che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE relativa ai materiali e agli
oggetti  di  plastica  destinati  a  venire a contatto con i prodotti
alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa l'elenco
dei  simulanti  da  impiegare  per  la  verifica della migrazione dei
costituenti  dei  materiali  e  degli  oggetti  di  materia  plastica
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
  Visto  l'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 agosto  1982,  n.  777,  modificato  dall'articolo 3  del  decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
  Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre  2004  riguardante  i materiali ed oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  21 marzo  1973,
pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del   20 aprile   1973,  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da
ultimo  con il decreto del Ministro della salute 12 dicembre 2007, n.
270;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 aprile  1993,  n.  220 recante
aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973 concernente la disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto  con  le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.
Recepimento  delle  direttive  82/711/CEE,  85/572/CEE,  90/128/CEE e
92/39/CEE;
  Visto  il decreto del Ministro della sanita' 15 giugno 2000, n. 210
recante  aggiornamento  del  decreto  21 marzo  1973  concernente  la
disciplina  igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati
a  venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso
personale. Recepimento della direttiva n. 99/91/CE;
  Visto  il  decreto  4 maggio 2006, n. 227 recante aggiornamento del
decreto  21 marzo  1973  concernente  la  disciplina  igienica  degli
imballaggi,  recipienti,  utensili destinati a venire in contatto con
le  sostanze  alimentari  o con sostanze d'uso personale. Recepimento
delle direttive 2004/1/CE, 2004/13/CE e 2004/19/CE;
  Visto   il  decreto  23  maggio  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  145  del  23 giugno 2008,
concernente  la delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  per  taluni atti di competenza
dell'Amministrazione,  al  Sottosegretario  di Stato, On.le Francesca
Martini;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentito  il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella
seduta del 5 giugno 2008;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nella sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata in data 28 agosto 2008;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

  1.  L'articolo  9  del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973, come
sostituito  dall'articolo 2  del decreto ministeriale 26 aprile 1993,
n.  220  e modificato da ultimo dal decreto 4 maggio 2006, n. 227, e'
sostituito come segue:
  «1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente Capo I si applicano ai
seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti finiti, sono
destinati  a essere messi a contatto con i prodotti alimentari o sono
gia'  a  contatto  con  i prodotti alimentari conformemente alla loro
destinazione (di seguito «materiali e oggetti di materia plastica»):
    a) ai  materiali  e  agli  oggetti,  nonche'  alle parti di essi,
costituiti esclusivamente di materia plastica;
    b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
    c) agli  strati  di materia plastica o ai rivestimenti di materia
plastica  che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due
o piu' strati di diversi tipi di materiali.
  2.  Per  «materia  plastica» si intende il composto macromolecolare
organico    ottenuto    per    polimerizzazione,   policondensazione,
poliaddizione  o  qualsiasi  altro procedimento simile da molecole di
peso   molecolare   inferiore   ovvero   per   modifica   chimica  di
macromolecole  naturali.  A  questi  composti macromolecolari possono
essere aggiunte altre sostanze.
  3.  Per  «materiale  od oggetto di materia plastica multistrato» si
intende  un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o
piu'   strati   di   materiali,   ciascuno   dei   quali   realizzato
esclusivamente  in  materia  plastica,  tenuti  insieme  da adesivi o
mediante  altri  mezzi.  La  composizione di ogni strato di materiale
plastico  di  un materiale o oggetto deve essere conforme al presente
regolamento.
  4.  Per  «barriera  funzionale  di materia plastica» si intende una
barriera  composta  di  uno  o  piu'  strati  di materia plastica che
assicura   che   il   materiale   o   oggetto   finito  sia  conforme
all'articolo 3  del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni
del presente regolamento.
  5.   Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti,  costituiti
esclusivamente  di materia plastica o composti da due o piu' strati -
ognuno  dei  quali e' costituito esclusivamente di materia plastica -
fissati  fra  loro  mediante  adesivi  o  con  qualunque altro mezzo,
possono essere impiegati esclusivamente:
    a)   i   monomeri  e  le  altre  sostanze  di  partenza  indicate
nell'allegato  I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  alle  condizioni  e  limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci;
    b)  gli  additivi  riportati nell'allegato II, sezione I, parte B
alle  condizioni  e limitazioni di impiego eventualmente indicate per
le singole voci;
    c) gli  additivi  di cui alla lettera b) consentiti come additivi
alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o
ammessi  come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107, che non devono migrare:
      1) nei prodotti alimentari finiti in quantita' tale da svolgere
una funzione tecnologica;
      2)  nei  prodotti  alimentari in cui sono ammessi come additivi
alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse
loro applicabili;
      3)  nei  prodotti  alimentari  in cui non sono ammessi additivi
alimentari  o  aromi  in  quantita' superiori alle restrizioni di cui
all'allegato II, sezione I, Parte B.
  6.  Per  la  preparazione  dei  materiali  ed  oggetti  di plastica
multistrato  in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a
diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una
barriera funzionale di materia plastica puo', sempre che il materiale
o  l'oggetto  finito  sia  conforme ai limiti di migrazione globale e
specifici di cui al presente regolamento:
    a)  non  essere  conforme alle restrizioni e specifiche di cui al
presente regolamento;
    b) essere  fabbricato con sostanze diverse da quelle comprese nel
presente regolamento.
  7. Le sostanze di cui al comma 6, lettera b) non devono appartenere
ad alcuna delle categorie seguenti:
    a) sostanze  classificate  come sostanze di comprovata o sospetta
«cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicita' per la riproduzione»
di  cui  all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la
direttiva  2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico
e  recepita  con  il  decreto  28 febbraio  2006  (S.O.  n.  100  del
20/04/2006);
    b) sostanze  classificate come sostanze «cancerogene», «mutagene»
o   «tossiche  per  la  riproduzione»  in  base  al  principio  della
responsabilita'  personale,  secondo quanto previsto dall'allegato VI
della  direttiva  67/548/CEE  aggiornato  con la direttiva 2001/59/CE
recante  il  28°  adeguamento  al progresso tecnico e recepita con il
decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17/10/2002).
  8.  Per  quanto  riguarda  i  composti a basso peso molecolare, gli
intermedi,  i  catalizzatori,  i  solventi  e gli agenti emulsionanti
utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
  9.  Le resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione 1,
parti  A  e  B,  possono  essere  impiegati, alle condizioni e con le
limitazioni ivi previste per la produzione di:
    rivestimenti  superficiali,  applicati  su  materiali  diversi da
quelli   di   cui   al  comma 1,  ottenuti  da  prodotti  resinosi  o
polimerizzati  sotto  forma  di  liquidi, polveri o dispersioni quali
vernici, lacche, pitture, ecc.;
    siliconi;
    resine epossidiche;
    materiali  e oggetti composti di due o piu' strati, di cui quello
destinato al contatto diretto con i prodotti alimentari e' costituito
di   materia   plastica   e  almeno  uno  strato  non  e'  costituito
esclusivamente di materia plastica.
  10.  Le  condizioni,  limitazioni  e  tolleranze  di impiego di cui
all'allegato  I,  sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  si  applicano  anche  alle  resine  di  cui al
precedente comma 9.
 
Avvertenze:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione     competente    per    materia,    ai    sensi
dell'articolo 10,  commi 2  e  3,  del testo unico delle disposizioni
sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti del
Presidente  della  Repubblica  e  sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
    Per  i  provvedimenti  comunitari  vengono forniti gli estremi di
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'  europee
(GUCE).

Note alle premesse:
    - La  direttiva  2007/19/CE  della Commissione del 30 marzo 2007,
che  modifica  la  direttiva  2002/72/CE relativa ai materiali e agli
oggetti  di  materia  plastica  destinati  a  venire a contatto con i
prodotti alimentari e la direttiva 85/572/CEE del Consiglio che fissa
l'elenco  dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione
dei  costituenti  dei  materiali  e degli oggetti di materia plastica
destinati  a  venire  a  contatto con i prodotti alimentari, e' stata
pubblicata  nella  GUUE  serie  L n. 91 del 31 marzo 2007 ed e' stata
oggetto  di  rettifica  pubblicata  nella  GUUE  serie  L  n.  97 del
12 aprile 2007.
    - Il  regolamento  CE  n.  1935/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti
destinati  a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga
le  direttive  80/590/CEE e 89/109/CEE e' stato pubblicato nella GUUE
serie L n. 338 del 13 novembre 2004.
    - Il  testo  dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n.
76/893  relativa  ai  materiali  ed agli oggetti destinati a venire a
contatto   con   i   prodotti   alimentari),  cosi'  come  modificato
dall'articolo 3  del  decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n. 108
(Attuazione  della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli
oggetti  destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), e'
il seguente:
    «Art.  3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio  superiore  di sanita', sono indicati per i materiali e gli
oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di
cui  all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti
consentiti  nella  loro  produzione, e, ove occorrano, i requisiti di
purezza  e  le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti
debbono  essere  sottoposti  per  determinare l'idoneita' all'uso cui
sono  destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni
di  impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per
gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
    2.  Per  i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma,
di  cellulosa  rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio
inossidabile,  di  banda  stagnata,  di  ceramica  e di banda cromata
valgono  le  disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo
1973,  3 agosto  1974,  13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre
1980,  25 giugno  1981,  18 febbraio  1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno
1988, n. 243.
    3.  Il  Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di
sanita',  procede  all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai
decreti di cui ai commi 1 e 2.
    4.   Chiunque  impieghi  nella  produzione  materiali  o  oggetti
destinati,  da  soli  o in combinazione tra loro, a venire a contatto
con  le  sostanze  alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei
decreti  di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto
sino  a  tre  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  cinquemilioni a lire
quindicimilioni».
    - Il  decreto  ministeriale  26 aprile  1993, n. 220 (Regolamento
recante   aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi, recipienti,
utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari e
con sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 82/711/CEE,
85/572/CEE,   90/128/CEE   e   92/39/CEE)  e'  stato  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio
1993.
    - Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 15 giugno 2000 n. 210
(Regolamento  recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1973,   concernente   la   disciplina   igienica   degli  imballaggi,
recipienti,  utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze
alimentari   o   con  sostanze  d'uso  personale.  Recepimento  della
direttiva  n.  99/91/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 175 del 28 luglio 2000.
    - Il  decreto  ministeriale  4 maggio  2006  n.  227 (Regolamento
recante   aggiornamento   del  decreto  ministeriale  21 marzo  1973,
concernente  la  disciplina  igienica  degli  imballaggi, recipienti,
utensili  destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o
con  sostanze d'uso personale. Recepimento delle direttive 2004/1/CE,
2004/13/CE e 2004/19/CE) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 159 dell'11 luglio 2006.
    - Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
    «3.  Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle  materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al  Ministro,  quando  la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere  adottati  con  decreti  interministeriali,  ferma restando la
necessita'  di  apposita  autorizzazione  da  parte  della  legge.  I
regolamenti  ministeriali  ed  interministeriali  non possono dettare
norme  contrarie  a  quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono  essere  comunicati  al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".

Nota all'articolo 1:
    - Si  riporta il testo dell'articolo 9 del decreto 21 marzo 1973,
cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
    «Art.  9.  -  "1.  Le  disposizioni  di cui al presente Capo I si
applicano ai seguenti materiali e oggetti che, allo stato di prodotti
finiti,  sono  destinati  a  essere  messi  a contatto con i prodotti
alimentari   o  sono  gia'  a  contatto  con  i  prodotti  alimentari
conformemente alla loro destinazione (di seguito `materiali e oggetti
di materia plastica):
      a) ai  materiali  e  agli  oggetti, nonche' alle parti di essi,
costituiti esclusivamente di materia plastica;
      b) ai materiali e agli oggetti di materia plastica multistrato;
      c) agli strati di materia plastica o ai rivestimenti di materia
plastica  che costituiscono i coperchi composti esclusivamente da due
o piu' strati di diversi tipi di materiali.
    2.  Per "materia plastica" si intende il composto macromolecolare
organico    ottenuto    per    polimerizzazione,   policondensazione,
poliaddizione  o  qualsiasi  altro procedimento simile da molecole di
peso   molecolare   inferiore   ovvero   per   modifica   chimica  di
macromolecole  naturali.  A  questi  composti macromolecolari possono
essere aggiunte altre sostanze.
    3.  Per "materiale od oggetto di materia plastica multistrato" si
intende  un materiale o oggetto di materia plastica composto da due o
piu'   strati   di   materiali,   ciascuno   dei   quali   realizzato
esclusivamente  in  materia  plastica,  tenuti  insieme  da adesivi o
mediante  altri  mezzi.  La  composizione di ogni strato di materiale
plastico  di  un materiale o oggetto deve essere conforme al presente
regolamento.
    4.  Per  "barriera funzionale di materia plastica" si intende una
barriera  composta  di  uno  o  piu'  strati  di materia plastica che
assicura   che   il   materiale   o   oggetto   finito  sia  conforme
all'articolo 3  del regolamento (CE) n. 1935/2004 e alle disposizioni
del presente regolamento.
    5.  Per  la  preparazione  di  materiali  ed  oggetti, costituiti
esclusivamente  di materia plastica o composti da due o piu' strati -
ognuno  dei  quali e' costituito esclusivamente di materia plastica -
fissati  fra  loro  mediante  adesivi  o  con  qualunque altro mezzo,
possono essere impiegati esclusivamente:
      a) i   monomeri  e  le  altre  sostanze  di  partenza  indicate
nell'allegato  I, sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  alle  condizioni  e  limitazioni eventualmente
indicate per le singole voci;
      b) gli  additivi riportati nell'allegato II, sezione I, parte B
alle  condizioni  e limitazioni di impiego eventualmente indicate per
le singole voci;
      c) gli additivi di cui alla lettera b) consentiti come additivi
alimentari di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, o
ammessi  come aromi ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 107, che non devono migrare:
        1)  nei  prodotti  alimentari  finiti  in  quantita'  tale da
svolgere una funzione tecnologica;
        2)  nei prodotti alimentari in cui sono ammessi come additivi
alimentari o aromi in quantita' superiori alle restrizioni piu' basse
loro applicabili;
        3)  nei  prodotti alimentari in cui non sono ammessi additivi
alimentari  o  aromi  in  quantita' superiori alle restrizioni di cui
all'allegato II, sezione I, Parte B.
    6.  Per  la  preparazione  dei  materiali  ed oggetti di plastica
multistrato  in deroga a quanto previsto al comma 3, uno strato non a
diretto contatto con il prodotto alimentare e separato da esso da una
barriera funzionale di materia plastica puo', sempre che il materiale
o  l'oggetto  finito  sia  conforme ai limiti di migrazione globale e
specifici di cui al presente regolamento:
      a) non  essere conforme alle restrizioni e specifiche di cui al
presente regolamento;
      b) essere  fabbricato  con  sostanze diverse da quelle comprese
nel presente regolamento.
    7.   Le  sostanze  di  cui  al  comma 6,  lettera b)  non  devono
appartenere ad alcuna delle categorie seguenti:
      a) sostanze classificate come sostanze di comprovata o sospetta
«cancerogeneicita», «mutagenicita» o «tossicita' per la riproduzione»
di  cui  all'allegato I della direttiva 67/548/CEE, aggiornato con la
direttiva  2004/73/CE recante il 29° adeguamento al progresso tecnico
e recepita con il decreto 28 febbraio 2006 (S.O. n. 100 del 20 aprile
2006);
      b) sostanze    classificate   come   sostanze"   «cancerogene»,
«mutagene»  o  «tossiche  per  la  riproduzione» in base al principio
della    responsabilita'    personale,    secondo   quanto   previsto
dall'allegato   VI  della  direttiva  67/548/CEE  aggiornato  con  la
direttiva  2001/59/CE recante il 28° adeguamento al progresso tecnico
e  recepita con il decreto 14 giugno 2002 (S.O. n. 244 del 17 ottobre
2002).
    8.  Per  quanto  riguarda i composti a basso peso molecolare, gli
intermedi,  i  catalizzatori,  i  solventi  e gli agenti emulsionanti
utilizzati nella preparazione dei materiali e degli oggetti di cui al
comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.
    9.  Le  resine e gli additivi riportati nell'allegato II, sezione
1,  parti  A  e B, possono essere impiegati, alle condizioni e con le
limitazioni ivi previste per la produzione di:
      rivestimenti  superficiali,  applicati  su materiali diversi da
quelli   di   cui   al  comma 1,  ottenuti  da  prodotti  resinosi  o
polimerizzati  sotto  forma  di  liquidi, polveri o dispersioni quali
vernici, lacche, pitture, ecc.;
      siliconi;
      resine epossidiche;
      materiali  e  oggetti  composti  di  due  o piu' strati, di cui
quello  destinato  al  contatto  diretto con i prodotti alimentari e'
costituito  di materia plastica e almeno uno strato non e' costituito
esclusivamente di materia plastica.
    10.  Le  condizioni,  limitazioni  e tolleranze di impiego di cui
all'allegato  I,  sezioni A e B, del decreto 26 aprile 1993, n. 220 e
successive  modifiche  si  applicano  anche  alle  resine  di  cui al
precedente comma 9».