IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  il  decreto-legge  23 maggio  2008,  n.  90, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14 luglio  2008, n. 123, recante misure
straordinarie   per   fronteggiare   l'emergenza  nel  settore  dello
smaltimento   dei   rifiuti   nella   regione  Campania  e  ulteriori
disposizioni di protezione civile;
  Visto  il  decreto-legge  3 giugno  2008,  n.  97,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  2 agosto 2008, n. 129, e in particolare
l'art.  4-novies,  il  quale  prevede  che  su  proposta motivata del
Sottosegretario   di   Stato   di   cui   all'art.  1,  comma 2,  del
decreto-legge  23 maggio  2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14 luglio  2008,  n.  123,  il  Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e del mare, definisce le modalita' per concedere gli
incentivi    pubblici   di   competenza   statale,   previsti   dalla
deliberazione   del   Comitato  interministeriale  prezzi  n.  6  del
29 aprile  1992  (nel seguito: provvedimento Cip 6/92), agli impianti
di  termovalorizzazione  localizzati nel territorio delle province di
Salerno, Napoli e Caserta;
  Vista  la nota del 2 settembre 2008 con la quale il Sottosegretario
di  Stato  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto-legge 23 maggio
2008,  n.  90,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2008, n. 123, ha formulato proposta in riferimento all'art. 8-bis del
decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  90, cosi' come convertito dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123:
    a) esigenza - alla luce delle disposizioni inerenti l'impianto di
termovalorizzazione  di  Acerra,  di cui all'art. 33, comma 1-octies,
del   decreto-legge   31  dicembre  2007,  n.  248,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio 2008, n. 31 - di garantire
parita' di condizioni per perseguire gli obiettivi di una tariffa del
ciclo  integrato  dei  rifiuti  unitaria e il piu' possibile omogenea
sull'intero territorio regionale;
    b) necessita'  di  assicurare,  ai  fini della partecipazione dei
diversi  competitor  nazionali  e  internazionali alla gestione degli
impianti  di termovalorizzazione, condizioni di finanziabilita' degli
impianti di termovalorizzazione di Salerno, Napoli e Caserta analoghe
a  quelle  gia'  previste  per  l'impianto  di termovalorizzazione di
Acerra,  tenuto conto che tutti i citati impianti sono da considerare
facenti parte di un sistema unitario di livello regionale;
  Visto  l'art.  33, comma 1-octies, della legge 28 febbraio 2008, n.
31,  di  conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 dicembre  2007,  n.  248,  recante  proroga di termini previsti da
disposizioni   legislative   e   disposizioni   urgenti   in  materia
finanziaria;
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione
del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche    ed    elettrodotti,    idrocarburi   e   geotermia,
autoproduzione e disposizioni fiscali;
  Visto   il  provvedimento  Cip  6/92  recante  prezzi  dell'energia
elettrica  relativi  a cessione, vettoriamento e produzione per conto
dell'Enel,  parametri  relativi  allo  scambio  e condizioni tecniche
generali per l'assimilabilita' rinnovabile;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato    25 settembre    1992    di   approvazione   della
convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n.
9;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  4 agosto 1994 recante modificazioni ed integrazioni
al   provvedimento   Cip  6/92  in  materia  di  prezzi  di  cessione
dell'energia elettrica;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995,  n.  481, recante norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di pubblica utilita' -
istituzione  delle  Autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita', e in particolare l'art. 3;
  Considerati  gli  elementi  emersi  nella  conferenza  dei  servizi
istruttoria  convocata  dagli  uffici  del  Ministero  dello sviluppo
economico, tenutasi l'11 settembre 2008, alla quale hanno partecipato
esponenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del   mare,   nonche'  degli  uffici  del  sottosegretario  di  Stato
proponente,  i  quali ultimi hanno specificato che la citata nota del
2 settembre  2008  del  medesimo  sottosegretario  e'  da  intendersi
formulata  ai  sensi  dell'art.  4-novies  del decreto-legge 3 giugno
2008,  n.  97,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 agosto
2008, n. 129;
  Considerate  le principali caratteristiche tecniche degli impianti,
come prospettate nella gia' citata nota del 2 settembre 2008 e meglio
precisate  nella conferenza dei servizi istruttoria dell'11 settembre
2008 e seguenti incontri tecnici;
  Considerata  l'eccezionalita'  della  situazione  dei rifiuti nella
regione  Campania,  che  ha  comportato una fase di crisi acuta e una
situazione di emergenza tuttora perdurante, la cui soluzione richiede
l'attuazione  di  misure urgenti inerenti l'intero ciclo dei rifiuti,
tra  le  quali la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione
localizzati  nel  territorio  delle  province  di  Salerno,  Napoli e
Caserta;
  Considerato   che   ogni   ritardo   nell'attuazione  delle  misure
necessaria  alla  soluzione  della problematica rifiuti nella regione
Campania  comporta  danni di natura ambientale e igienico-sanitaria e
arreca danni all'immagine e all'economia della regione e del Paese;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  adeguate condizioni di
finanziabilita'  degli  impianti  di  termovalorizzazione di Salerno,
Napoli  e  Caserta al fine di consentirne la tempestiva realizzazione
e,  conseguentemente, contribuire alla risoluzione della procedura di
infrazione  avviata  dalla  Commissione  europea per violazione degli
obblighi della direttiva 2006/12/CE sui rifiuti, perche' non e' stata
ancora creata una rete di impianti di smaltimento idonea a assicurare
un  elevato  livello di protezione dell'ambiente e della salute umana
in Campania;
  Ritenuto  di  dover  accogliere  la  proposta  del 2 settembre 2008
formulata  dal  sottosegretario  di Stato di cui all'art. 1, comma 2,
del   decreto-legge   23 maggio   2008,   n.   90,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 14 luglio 2008, n. 123, in ragione delle
motivazioni in precedenza richiamate;
                              Decreta:

                               Art. 1.
        Caratteristiche di massima degli impianti interessati

  1. Sono ammessi agli incentivi previsti dal provvedimento Cip 6/92,
con  le  modalita'  indicate nei successivi articoli, gli impianti di
termovalorizzazione  localizzati  nel  territorio  delle  province di
Salerno,    Napoli   e   Caserta,   ciascuno   avente   le   seguenti
caratteristiche di massima:
    a) potenza elettrica indicativa: 70 MW;
    b) produzione elettrica annua indicativa: 500.000 MWh;
    c) capacita' annua di trattamento rifiuti: 450.000 tonnellate.