IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

  Visti  gli  articoli 14,  primo  comma,  e 22, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
  Viste  le  «Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti alla Corte
costituzionale»   approvate  il  16 marzo  1956  e  pubblicate  nella
Gazzetta   Ufficiale   del   24 marzo   1956,   n.  71  e  successive
modificazioni;
  Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti;

                              Delibera:

  Sono  approvate  le  «Norme  integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale» nel testo seguente:

                               Art. 1.
               Trasmissione dell'ordinanza notificata

  1.  L'ordinanza,  con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti
al  quale  pende  la  causa,  promuove  il  giudizio  di legittimita'
costituzionale,  deve  essere  trasmessa  alla  Corte  costituzionale
insieme  con  gli  atti  e  con  la prova delle notificazioni e delle
comunicazioni  prescritte  nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87.