IL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 16 marzo 1956 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956, n. 71 e successive modificazioni; Vista la proposta della Commissione per gli studi e i regolamenti; Delibera: Sono approvate le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» nel testo seguente: Art. 1. Trasmissione dell'ordinanza notificata 1. L'ordinanza, con cui il giudice, singolo o collegiale, davanti al quale pende la causa, promuove il giudizio di legittimita' costituzionale, deve essere trasmessa alla Corte costituzionale insieme con gli atti e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.