IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
              con delega alle politiche della famiglia

  Vista  la  legge  5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di
contabilita'   generale   dello  Stato  in  materia  di  bilancio»  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,    con   particolare   riguardo   all'art.   3-septies
concernente l'integrazione sociosanitaria;
  Vista  la  legge  8 novembre  2000,  n.  328  «Legge  quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
socio-sanitarie,  approvato  con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio 2001;
  Visto  il  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17 luglio  2006,  n.  233 «Disposizioni
urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri», che trasferisce le
competenze  in  materia  di  politiche  sociali  e  di  assistenza al
Ministero della solidarieta' sociale;
  Vista  la  legge  27 dicembre  2006, n. 298 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il
triennio 2007-2009»;
  Visto  l'art.  1,  comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello  Stato  (legge  finanziaria  2007)»  che,  al fine di garantire
l'attuazione  dei  livelli essenziali delle prestazioni assistenziali
da  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale con riguardo alle
persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso il Ministero della
solidarieta'   sociale   un   fondo   denominato  Fondo  per  le  non
autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009;
  Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n.
296   che   dispone  che  gli  atti  e  i  provvedimenti  concernenti
l'utilizzazione  del  Fondo  per le non autosufficienze sono adottati
dal  Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro
della  salute,  con il Ministro delle politiche per la famiglia e con
il  Ministro  dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Visto  l'art.  2,  comma 465,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244
«Disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le
non  autosufficienze  e'  incrementato di euro 100 milioni per l'anno
2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009;
  Considerato    che   l'utilizzazione   del   Fondo   per   le   non
autosufficienze  richiede la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni,   ai   sensi   dell'art.  117  della  Costituzione,  con
riferimento alle persone non autosufficienti;
  Considerate  altresi'  le  competenze del Tavolo interistituzionale
sui   livelli   essenziali  delle  prestazioni  istituito  presso  la
Conferenza unificata;
  Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le
non  autosufficienze  per  l'anno  2008  e 2009 le finalita' indicate
all'art.  1,  comma 1264,  della  legge  27 dicembre  2006,  n.  296,
mediante   la   conferma   delle   aree   prioritarie  di  intervento
riconducibili  ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone
non autosufficienti gia' individuate in sede di riparto del Fondo per
l'anno 2007;
  Acquisita in data 20 marzo 2008 l'intesa della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni
urgenti  per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione
dell'art.  1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»,
ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri,
il  Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali e
l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione: «Presidente del
Consiglio  dei  Ministri»  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e ovunque
presente,   la   denominazione:  «Ministro  delle  politiche  per  la
famiglia»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
13 giugno  2008,  con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo
Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  relativamente alla materia
delle politiche della famiglia;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                        Riparto delle risorse

  1.  Le  risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per
gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni,
sono  attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e
399  milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento
e  Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2 e per un ammontare pari
ad  euro  1  milione  in  ciascun anno al Ministero del lavoro, della
salute  e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 3.
Il  riparto  alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le
quote riportate nelle allegate Tabelle 1 e 2, che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
  2.  I  criteri  utilizzati  per il riparto per gli anni 2008 e 2009
sono  basati  sui  seguenti  indicatori  della  domanda potenziale di
servizi per la non autosufficienza:
    a) popolazione  residente, per regione, d'eta' pari o superiore a
75 anni, nella misura del 60%;
    b) criteri  utilizzati  per il riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%.
  Tali  criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi
sulla  base  delle  esigenze  che  si  determineranno  con  la  piena
definizione  dei  livelli essenziali delle prestazioni per le persone
non autosufficienti.