IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI con delega alle politiche della famiglia Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468 «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione sociosanitaria; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», che trasferisce le competenze in materia di politiche sociali e di assistenza al Ministero della solidarieta' sociale; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 298 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009»; Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze al quale e' assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009; Visto l'art. 1, comma 1265, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 che dispone che gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto l'art. 2, comma 465, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che dispone che il Fondo per le non autosufficienze e' incrementato di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009; Considerato che l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze richiede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con riferimento alle persone non autosufficienti; Considerate altresi' le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza unificata; Ritenuto necessario rispettare, in sede di riparto del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2008 e 2009 le finalita' indicate all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la conferma delle aree prioritarie di intervento riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti gia' individuate in sede di riparto del Fondo per l'anno 2007; Acquisita in data 20 marzo 2008 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'art. 1, comma 13, che prevede che la denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario di Stato sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alla materia delle politiche della famiglia; Decreta: Art. 1. Riparto delle risorse 1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non autosufficienze» per gli anni 2008 e 2009, pari rispettivamente ad euro 300 e 400 milioni, sono attribuite per un ammontare pari ad euro 299 milioni nel 2008 e 399 milioni nel 2009 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per le finalita' di cui all'art. 2 e per un ammontare pari ad euro 1 milione in ciascun anno al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per le finalita' di cui all'art. 3. Il riparto alle Regioni e alle Province autonome avviene secondo le quote riportate nelle allegate Tabelle 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. I criteri utilizzati per il riparto per gli anni 2008 e 2009 sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per la non autosufficienza: a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75 anni, nella misura del 60%; b) criteri utilizzati per il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura del 40%. Tali criteri sono modificabili e integrabili negli anni successivi sulla base delle esigenze che si determineranno con la piena definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per le persone non autosufficienti.