L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 1° ottobre 2008;
  Visti:
    la  direttiva  2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio
del 26 giugno 2003;
    la legge 14 novembre 1995, n. 481;
    la  legge  3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto-legge
18 giugno  2007,  n.  73,  recante misure urgenti per l'attuazione di
disposizioni  comunitarie  in materia di liberalizzazione dei mercati
dell'energia;
    il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 novembre 2007
recante   «Modalita'   e   criteri  per  assicurare  il  servizio  di
salvaguardia  di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno
2007, n. 73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125» (di seguito:
decreto ministeriale 23 novembre 2007);
    la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 9 giugno 2006, n. 111/06;
    il   Testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per
l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior
tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge
18 giugno  2007,  n.  73,  approvato con deliberazione dell'Autorita'
27 giugno  2007,  n.  156/2007,  come  successivamente  modificato  e
integrato (di seguito: TIV);
    la deliberazione dell'Autorita' 31 ottobre 2007, n. 278/07;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  21 dicembre 2007, n. 337/2007,
come    successivamente   modificata   e   integrata   (di   seguito:
deliberazione n. 337/07);
    la deliberazione dell'Autorita' 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
    la  deliberazione dell'Autorita' 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di
seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
    la deliberazione dell'Autorita' 22 luglio 2008, VIS 68/08.
  Considerato che:
    ai sensi dell'art. 5, comma 5.8 della deliberazione ARG/elt 42/08
l'impresa   distributrice   verifica,   entro  il  dodicesimo  giorno
lavorativo  di  ciascun mese che, a partire dal primo giorno del mese
successivo,  tutti i punti di prelievo siano inseriti in un contratto
di trasporto e in un contratto di dispacciamento;
    in  base  a  comunicazioni  e  segnalazioni  pervenute  da alcuni
soggetti  coinvolti  nella  fornitura  del  servizio di salvaguardia,
potrebbe  verificarsi  che,  in  conseguenza  alla  risoluzione di un
contratto  per  il  servizio  di  distribuzione e misura dell'energia
elettrica  e  indirettamente  di  trasmissione  erogato  dall'impresa
distributrice  (di  seguito:  contratto  di  trasporto)  stipulato da
un'impresa  distributrice  e da un esercente la salvaguardia, i punti
di  prelievo  in  esso contenuti non sarebbero piu' inseriti in alcun
contratto  di  trasporto  a  decorrere  dalla data di efficacia della
risoluzione del contratto;
    la  situazione  di  cui  al precedente alinea riguarderebbe sia i
punti   di  prelievo  oggi  serviti  dall'esercente  la  salvaguardia
nell'ambito  del  servizio  medesimo  nonche'  serviti  dallo  stesso
soggetto in qualita' di venditore del mercato libero;
    a seguito della verifica effettuata dall'impresa distributrice ai
sensi  del  citato art. della deliberazione ARG/elt 42/08, in caso di
risoluzione    del   contratto   di   trasporto   nella   titolarita'
dell'esercente la salvaguardia, l'impresa medesima deve provvedere a:
      a) attivare  il  servizio  di  maggior  tutela  per  i punti di
prelievo  di  cui  al comma 2.3, lettera a), del TIV e per i punti di
prelievo  di cui al comma 2.3, lettere b), c), del TIV aventi diritto
alla  maggior  tutela  localizzati  nelle  aree in cui l'esercente la
salvaguardia e' assegnatario del servizio;
      b) attivare  il  servizio  di  salvaguardia  o  il  servizio di
maggior tutela per i punti di prelievo localizzati in aree diverse da
quelle  in  cui  l'esercente  la  salvaguardia  e'  assegnatario  del
servizio.
  per  i  punti  di prelievo diversi da quelli di cui alla lettera a)
del  precedente  alinea  localizzati nelle aree in cui l'esercente la
salvaguardia  e'  assegnatario  del  servizio  l'art. 3, comma 5, del
decreto  ministeriale  23 novembre  2007  prevede che il servizio sia
svolto,  secondo  criteri definiti dall'Autorita', dagli esercenti il
servizio  di maggior tutela fino a nuovo svolgimento delle procedure;
e  che  con  la  deliberazione  n. 337/2007 l'Autorita' ha rinviato a
successivo provvedimento la definizione dei citati criteri.
  Ritenuto che sia necessario e urgente:
    stabilire   i   criteri   per   assicurare  che  il  servizio  di
salvaguardia sia svolto dagli esercenti il servizio di maggior tutela
in  caso  di mancato assolvimento, per quanto attiene il contratto di
trasporto,  da  parte  dell'esercente la salvaguardia, prevedendo che
l'Acquirente unico svolga la funzione di approvvigionamento;
    definire  gli  obblighi  di  comunicazine  in  capo  ai  soggetti
coinvolti  al  fine  di permettere l'attivazione e lo svolgimento dei
servizi,  con particolare riferimento all'attivita' di programmazione
svolta  dall'Acquirente  unico e all'attivita' di fatturazione svolta
dagli esercenti la maggior tutela;
    rimandare   a   successivo   provvedimento   la  definizione  dei
corrispettivi  che  l'esercente  la maggior tutela applica ai clienti
finali precedentemente forniti in salvaguardia, delle modalita' e dei
tempi  di fatturazione dell'energia elettrica a tali clienti, nonche'
delle modalita' di comunicazione al cliente finale delle informazioni
relative alla fornitura del servizio.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.1   Ai   fini   dell'interpretazione  e  dell'applicazione  delle
disposizioni   contenute   nel   presente  provvedimento  valgono  le
definizioni di cui al comma 1.1 del TIV nonche' le seguenti ulteriori
definizioni:
    esercente  transitorio  e'  l'esercente  la  maggior  tutela  che
transitoriamente  fornisce  i  clienti  in  salvaguardia  in  caso di
mancato  assolvimento  del  servizio  di  salvaguardia  da  parte dei
soggetti aggiudicatari;
    data di efficacia della risoluzione e' il primo giorno del mese a
partire dal quale cessa l'erogazione del servizio di trasporto.