La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
                    Autorizzazione alla ratifica

    1. Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare
l'Emendamento  alla  Convenzione  di  Basilea  del  22 marzo 1989 sul
controllo  dei movimenti transfrontalieri pericolosi, approvato dalla
Terza  Conferenza  delle  Parti  con decisione III/1 del 22 settembre
1995.