IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

    Visti  gli  articoli 5,  lettera h),  e  6, della legge 30 aprile
1962,  n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963,
n. 441;
    Visto  l'art.  19  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
che  prevede  l'adozione  con  decreto  del  Ministro della salute di
limiti   massimi   di   residui   di  sostanze  attive  dei  prodotti
fitosanitari;
    Visto  l'art.  34  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  27 agosto  2004
«Prodotti  fitosanitari:  limiti  massimi  di  residui delle sostanze
attive  nei  prodotti  destinati all'alimentazione» (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004,
supplemento  ordinario  n.  179), modificato dal decreto del Ministro
della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
30  del  7 febbraio  2005),  dal  decreto  del  Ministro della salute
4 marzo   2005  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  121  del
26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005
(pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal
decreto  del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  28  del  3 febbraio  2006),  dal decreto del
Ministro  della  salute  19 aprile  2006  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della
salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del
13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006),
dal  decreto  del  Ministro  della  salute 3 ottobre 2006 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del
Ministro  della  salute  26 febbraio  2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  102 del 4 maggio 2007), dal decreto del Ministro della
salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del
28 agosto 2007), dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007
(pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007), dal
decreto  del  Ministro  della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  201  del  30 agosto  2007),  dal decreto del
Ministro  della  salute  31 luglio  2007  (pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007), dal decreto del Ministro della
salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del
31 ottobre  2007),  dal  decreto del Ministro della salute 9 novembre
2007  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 53 del 3 marzo 2008),
dal  decreto  del  Ministro  della salute 22 gennaio 2008 (pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  84  del  9 aprile 2008, pag. 71); dal
decreto  del  Ministro della salute 22 gennaio 2008 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 72), dal decreto del
Ministro  della  salute  22 gennaio  2008  (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, pag. 80);
    Visti  i  decreti  dirigenziali  della  Direzione  generale della
sicurezza  degli  alimenti  e della nutrizione emanati dal 15 gennaio
2007  al  17 marzo  2008,  per  prodotti  fitosanitari  contenenti le
sostanze   attive   alaclor,   benfuracarb,   cadusafos,  carbofuran,
carbosulfan,   1,3  dicloropropene,  dimetenamid,  diuron,  fosalone,
haloxyfop-R   metilestere,   metomil,  oxidemeton-metile,  tiodicarb,
triclorfon, trifluralin, vinclozolin, con i quali sono stati revocate
le  loro autorizzazioni per la non iscrizione delle relative sostanze
attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
    Visti  i  decreti  dirigenziali  della  Direzione  generale della
sicurezza  degli  alimenti  e della nutrizione emanati dall'11 maggio
2006  al  6 giugno  2008,  per  prodotti  fitosanitari  contenenti le
sostanze   attive   acido  gibberellico,  acrinatrina,  azadiractina,
boscalid,  buprofezin,  ciprodinil,  clomazone,  cloquintocet  mexyl,
clorotalonil,  clorpirifos,  clotianidin,  difenoconazolo, dimetoato,
exitiazox,    fenhexamid,    fipronil,    flonicamid,    fludioxonil,
fluopicolide,   folpet,   fosetil   alluminio,  halosulfuron  metile,
imidacloprid,   indoxacarb,   isoxadifen  etile,  lambda  cialotrina,
lufenuron,  meptildinocap, metaflumizone, metalaxyl-M, olio minerale,
ortosulfamuron, oxifluorfen,  penconazolo,  petoxamide,  procimidone,
propamocarb,  propaquizafop, proquinazid, pyraclostrobin, quinoxifen,
quizalofop-p-etile,     s-metolachlor,    spinosad,    spirodiclofen,
tebuconazolo,  tiametoxam,  trichoderma  asperellum, valifenal, con i
quali sono state autorizzate le modifiche di impiego di prodotti gia'
registrati;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  22 gennaio 2008
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2008, pag.
71)  relativo  all'abrogazione  dei  limiti  massimi di residui delle
sostanze  attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2
del  decreto  del  Ministro della salute 27 agosto 2004, e successivi
aggiornamenti;
    Ritenuto  necessario aggiornare il decreto ministeriale 27 agosto
2004,  e  successivi  aggiornamenti,  con  i  nuovi limiti massimi di
residui   delle   sostanze   attive   acefate,   acido  gibberellico,
acrinatrina,    azadiractina,   boscalid,   buprofezin,   ciprodinil,
clomazone,    cloquintocet    mexyl,   clotianidin,   difenoconazolo,
exitiazox, fenhexamid, flonicamid, fludioxonil, fluopicolide, fosetil
alluminio,   halosulfuron  metile,  imidacloprid,  isoxadifen  etile,
lufenuron, meptildinocap, metaflumizone, ortosulfamuron, propamocarb,
propaquizafop,     proquinazid,     quizalofop-p-etile,     spinosad,
spirodiclofen,   tebuconazolo,  tiametoxam,  triflumuron, trichoderma
asperellum, valifenal;
    Vista  la nota informativa del Ministero della salute - Direzione
generale  della  sicurezza  degli  alimenti  e  della  nutrizione del
22 novembre 2007 in materia di prodotti fitosanitari, con la quale si
precisa  che  i  nuovi limiti massimi di residui trovano applicazione
con  i  trattamenti  effettuati  dopo  l'entrata in vigore dei limiti
stessi;
    Visto  i  pareri favorevoli della Commissione consultiva prodotti
fitosanitari  espressi  nelle sedute del 14 settembre 2005, 11 maggio
2006,  20 luglio  2006,  26 ottobre  2006,  8 febbraio 2007, 30 marzo
2007,  25 maggio  2007,  12 luglio 2007, 16 ottobre 2007, 18 dicembre
2007, 28 febbraio 2008, 8 aprile 2008;
    Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di
attribuzioni  del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'Amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on. Francesca Martini», ed in particolare
l'art. 1, comma 2, lettera b);

                              Decreta:

                               Art. 1.

                      Limiti massimi di residui

    1.  I  limiti  massimi  di residui delle sostanze attive acefate,
acido gibberellico, acrinatrina, azadiractina, buprofezin, clomazone,
cloquintocet    mexyl,    difenoconazolo,    exitiazox,   fenhexamid,
fludioxonil,   fosetil  alluminio,  imidacloprid,  isoxadifen  etile,
lufenuron,  propamocarb, propaquizafop, quizalofop-p-etile, spinosad,
tebuconazolo,  tiametoxam,  triflumuron  indicati nell'allegato 1 del
presente  decreto,  sostituiscono  i corrispondenti limiti massimi di
residui  indicati  nell'allegato  2  del  decreto  del Ministro della
salute 27 agosto 2004, e successivi aggiornamenti.
    2.  I  limiti  massimi di residui delle sostanze attive boscalid,
ciprodinil,   clotianidin, flonicamid,   fluopicolide,   halosulfuron
metile,  meptildinocap,  metaflumizone,  ortosulfamuron, proquinazid,
spirodiclofen,    trichoderma    asperellum,    valifenal,   indicati
nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti a quelli indicati
nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004,
e successivi aggiornamenti.
    3.  I  nuovi  limiti massimi di residui dei prodotti fitosanitari
trovano  applicazione  per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in
vigore dei limiti stessi.