IL DIRETTORE GENERALE
                       della giustizia civile

  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004,
n. 222, publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2004,
nel  quale  si  designa  il Direttore generale della giustizia civile
quale  responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i
tentativi   di   conciliazione  a  norma  dell'art.  38  del  decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  24  luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  35  del  12 febbraio 2007, con il quale sono
stati  approvati  i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti
abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3,
del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;
  Vista  l'istanza  del  5  maggio 2008, pervenuta il 13 maggio 2008,
integrata  il 16 maggio 2008, con la quale la dott.ssa Stano Roberta,
nata   a   Cosenza   il  18  febbraio  1964  in  qualita'  di  legale
rappresentante dell'associazione «e. school» Associazione Culturale e
Linguistica,  con  sede  legale  in Cosenza, via Monte San Michele n.
30/32,  codice  fiscale  98052330788,  ha  attestato  il possesso dei
requisiti  per  ottenere l'accreditamento della predetta associazione
tra  i  soggetti  e/o  enti  abilitati a tenere i corsi di formazione
sopra citati;
  Atteso  che  i  requisiti  posseduti  dall'associazione «e. school»
Associazione  Culturale  e  Linguistica  risultano  conformi a quanto
previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 del responsabile del
registro degli organismi di conciliazione;
  Verificato in particolare:
   che   l'istante  dispone  di  una  sede  idonea  allo  svolgimento
dell'attivita' in Cosenza, via Monte San Michele n. 30/32;
   che i formatori nelle persone di:
    prof.ssa  Chiappetta  Giovanna,  nata  a  San Lucido il 28 giugno
1964,
    prof. Caterini Enrico, nato a Cosenza il 26 gennaio 1963,
    avv. Provenzano Domenico nato a Cosenza il13 maggio 1937,
sono  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  tenere i corsi di
formazione  di  cui all'art. 4, comma 4 lettera a) del citato decreto
ministeriale n. 222/2004;
  Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
  Visti  i  regolamenti adottati con i decreti ministeriali nn. 222 e
223 del 23 luglio 2004;
                              Dispone:
  L'accreditamento   dell'associazione   «e.   school»   Associazione
Culturale  e  Linguistica,  con  sede legale in Cosenza via Monte San
Michele  n. 30/32, codice fiscale 98052330788, tra i sogetti e/o enti
abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3,
del decreto ministeriale 23 1uglio 2004, n. 222.
  L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.
  L'ente   o   l'organismo   iscritto   e'   obbligato  a  comunicare
immediatamente  tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.
  La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comportera'
la revoca dello stesso con effetto immediato.
   Roma, 16 giugno 2008
                                    p. Il direttore generale: Rettura