IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI

  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto  il  regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  l'art.  117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n.  243,  regolamento  recante  attuazione della direttiva 90/426/CEE
relativa  alle  condizioni  di  polizia  sanitaria che disciplinano i
movimenti  e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,
con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
  Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007 recante approvazione
del  Piano  di  sorveglianza nazionale per la encefalomielite di tipo
West  Nile  (West  Nile  Disease) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008;
  Vista   la  legge  1  agosto  2003,  n.  200,  di  conversione  del
decreto-legge  24  giugno 2003, n. 147, recante «proroga di termini e
disposizioni  urgenti  ordinamentali»,  ed  in  particolare l'art. 8,
comma  15,  che  stabilisce  che  sulla  base delle linee guida e dei
principi  stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali
l'UNIRE  organizza  e  gestisce  l'anagrafe  equina  nell'ambito  del
Sistema  Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) di cui all'art. 15 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali
5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2006, n.
166, relativo all'istituzione dell'anagrafe equina;
  Visto  il decreto ministeriale 7 marzo 2008 recante «Organizzazione
e  funzioni  del  Centro  Nazionale  di  Lotta ed emergenza contro le
malattie  animali  e dell'Unita' Centrale di crisi», pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 152 del 1 luglio
2008;
  Vista  l'Ordinanza del Ministero della sanita' 6 ottobre 1984 Norme
relative  alla  denuncia  di  alcune malattie infettive degli animali
nella   Comunita'   economica   europea,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, n. 279 del 10 ottobre 1984;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  504/2008  della Commissione del 6
giugno   2008   recante   attuazione  delle  direttive  90/426/CEE  e
90/427/CEE   del   Consiglio   per   quanto   riguarda  i  metodi  di
identificazione degli equidi;
  Rilevato  che  si  sono evidenziati casi di encefalomielite di tipo
West  Nile  in  cavalli  allevati  in  alcune  Province delle regioni
Emilia-Romagna  e  Veneto tra la fine di agosto e inizio di settembre
2008,  nonche'  gli  ultimi casi segnalati nella regione Lombardia, e
che  nell'ambito  delle attivita del Piano di cui decreto 29 novembre
2007  sono  state  evidenziate  positivita' virologiche per West Nile
Disease (WND) in uccelli selvatici (gazze e cornacchie);
  Considerato  che  l'uomo  e  gli  altri  animali (in particolare il
cavallo)  si  infettano a seguito della puntura di zanzare infette ma
non  rappresentano,  a  differenza  degli  uccelli,  un  pericolo  di
diffusione   ulteriore   dell'infezione  e  possono  pertanto  essere
utilizzati  quali indicatori della diffusione della infezione, ma non
risulta  necessario  prevedere  misure  di  restrizione sulle aziende
presenti nei territori interessati dalla circolazione virale;
  Rilevato  che  non  vi  sono  dati  certi sull'estensione dell'area
geografica  in  cui  il  virus  West  Nile puo' essersi diffuso nelle
popolazioni domestiche o selvatiche, ne' sulla presenza di ecosistemi
in grado di consentire l'endemizzazione dell'infezione;
  Considerata  la  necessita'  di  definire  l'area  territoriale  di
diffusione dell'infezione e di conoscere la reale entita' mediante un
piano  straordinario  basato sul campionamento di cavalli stanziali e
bovini  presenti  nel  territorio  oltre  al  controllo  di  volatili
sinantropi  e che tali esiti dovranno essere tenuti in considerazione
ai  fini  della  definizione dell'attivita' di sorveglianza nazionale
2009;
  Vista  la nota della Direzione generale della sanita' animale e del
farmaco  veterinario prot. n. 0018818-P- del 17 settembre 2008 con la
quale  e'  stato  raccomandato  di  implementare  in  tempi rapidi il
sistema  informativo per la registrazione delle attivita' relative al
Piano  di  sorveglianza  per  West  Nile Disease al fine di garantire
l'uniformita'  di  azioni sul territorio nonche' fornire informazioni
rapide  e  validate  al  Sistema Sanitario Nazionale, per la gestione
dell'emergenza epidemica;
  Considerata   la   necessita'   e   l'urgenza  di  adottare  misure
straordinarie    di    sorveglianza   finalizzate   alla   cognizione
dell'espansione del fenomeno;
  Visto  il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «delega delle
attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali,  per  taluni  atti  di  competenza  dell'amministrazione, al
Sottosegretario  di  Stato  on.le  Francesca Martini» registrato alla
Corte dei conti il 10 giugno 2008, foglio n. 27;
  Visto  il  parere del Centro di Referenza Nazionale per le Malattie
Esotiche;

                               Ordina:

                               Art. 1.

                       Finalita' e definizioni

  1.  All'elenco  delle  malattie  a  carattere infettivo e diffusivo
previste  dall'art.  1, del decreto del Presidente della Repubblica 8
febbraio  1954,  n. 320, e' aggiunta «l'encefalomielite equina (tutte
le forme, compresa l'encefalomielite equina venezuelana)».
  2.  Le  misure  delle  presente  ordinanza si applicano nei casi di
insorgenza  di encefalomielite di tipo West Nile (West Nile Disease).
Nei  casi  di  insorgenza  delle  rimanenti  forme di encefalomielite
equina trovano invece applicazione le misure previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243.
  3.  Ai  fini  della  presente  ordinanza  si  intendono le seguenti
definizioni:
    a)  «equide  sospetto  di  West  Nile Diseas»: un equide che, nel
periodo  di  attivita'  dei  vettori,  presenta atassia locomotoria o
morte  improvvisa  in  zona  a  rischio come definita all'allegato B,
oppure  un equide che, nel periodo di attivita' dei vettori, presenta
almeno uno dei seguenti sintomi:
     movimenti in circolo;
     incapacita' a mantenere la stazione quadrupedale;
     paralisi/paresi agli arti;
     fascicolazioni muscolari;
     deficit propiocettivi.
   Tali sintomi possono essere accompagnati da:
    debolezza degli arti posteriori;
    cecita';
    ptosi  del  labbro  inferiore,  o  paresi  dei  muscoli labiali o
facciali;
    digrignamento dei denti.
  Deve  essere  considerato  come sospetto di encefalomielite di tipo
West  Nile  anche  un  risultato  sierologico  positivo in assenza di
sintomatologia clinica;
    b) «conferma del sospetto diagnostica»: avviene quando i campioni
prelevati  dall'equide  sospetto  di  cui  alla  lettera a) risultano
positivi  ad  uno  o piu' esami di laboratorio di conferma effettuati
dal CESME;
    c)  «positivita' recente e autoctona»: una positivita' confermata
per la quale dall'indagine epidemiologica e dal quadro degli esami di
laboratorio,  si  puo'  presumere  che l'infezione sia la conseguenza
della  circolazione  del  virus  nel  luogo  in  cui  e' stato tenuto
l'animale negli ultimi due mesi.